giovedì 28 maggio 2020

Decreto rilancio e locazioni, cambiano ancora le regole. Diritto 4.0

25.05.2020 – 16.47 – Il Governo ha nuovamente cambiato le regole relative ai contratti di locazione e, con l’ultimo Decreto-legge “del Rilancio” ha modificato, esteso, precisato e riscritto la disciplina del “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”. Si tratta dell’articolo 28 del D.L. 34 del 2020. Sicuramente non è la versione definitiva, perché il Decreto-legge, per sopravvivere più di 60 giorni, deve essere convertito in Legge e, durante la conversione, molti articoli vengono aggiustati. Ma è comunque un testo organico che possiamo esaminare.
Premetto che viene previsto un beneficio economico nella forma del “Credito d’imposta”. Cioè, non vengono elargiti finanziamenti (come, ad esempio, ha fatto la Regione Friuli Venezia-Giulia), ma si potranno pagare meno tasse in futuro. Chi beneficia del Credito d’Imposta? La platea dei potenziali beneficiari è ampia, perché comprende i “soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione”. Tutti? No, non tutti: quelli che l’anno scorso hanno avuto ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro sono esclusi. Si tratta di grandi realtà produttive che, evidentemente, hanno canali differenti per trattare il proprio “rilancio” col Governo. Tutti quelli sopra i 5 milioni sono esclusi? Di nuovo no: le strutture alberghiere e agrituristiche hanno diritto al Credito indipendentemente dal fatturato dell’anno precedente. E se l’inquilino non fa un’attività commerciale? Il Credito spetta anche agli enti non commerciali, quelli del “terzo settore” e quelli religiosi.
Quant’è il Credito d’imposta? Ammonta al 60 per cento del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili destinati allo svolgimento di un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale. La stessa percentuale vale per tutti? No, non per tutti i tipi di contratto. Infatti, nel caso di affitto d’azienda o di “contratti di servizi a prestazioni complesse”, la percentuale è ridotta al 30%. Qual è il periodo di riferimento? Il credito è commisurato al canone dei mesi marzo, aprile e maggio 2020 e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, ai mesi di aprile, maggio e giugno.
Restano da chiarire due aspetti fondamentali. Il Credito d’imposta è dovuto anche se non pago il canone di locazione perché ho trovato un accordo col proprietario, che mi fa uno sconto? NO! Il Credito d’imposta è una percentuale del canone VERSATO nei mesi sopra indicati. Pertanto, il conduttore che non paga il canone, non ha diritto al Credito d’imposta. E, infine: tutti gli inquilini, che rispettino le regole sopra indicate hanno diritto al credito d’imposta? Di nuovo NO: se l’inquilino svolge un’attività economica, avrà diritto al Credito solo se ha subito una diminuzione del fatturato (o dei corrispettivi) di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento. Cioè, se ad aprile 2020 ho incassato meno della metà di aprile 2019, ho diritto al credito per quel mese, altrimenti no.

Articolo visto su "Triestall News" 
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

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