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mercoledì 29 gennaio 2020

Cosa dice la sentenza n. 32441 della Corte di cassazione

Riscaldamento centralizzato, possibile il distacco del singolo condomino

I chiarimenti della Cassazione

In tema di riscaldamento centralizzato, il singolo condomino ha la facoltà di procedere al distacco. Ad affermarlo la Cassazione con la sentenza n. 32441. Vediamo quanto precisato nello specifico.
Come riportato da Italia Oggi, secondo quanto ribadito dalla sentenza n. 32441 della Cassazione, “i condomini hanno sempre diritto a separare la propria unità immobiliare dall’impianto comune e a provvedere diversamente a mantenerla confortevole durante la stagione fredda. E questo anche ove il regolamento condominiale di natura contrattuale vieti espressamente il distacco e obblighi i comproprietari a sostenere le relative spese”.

Nel caso in esame, è stato chiesto da una coppia di condomini “l’accertamento giudiziale del proprio diritto a distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, con determinazione della quota di partecipazione a loro carico in relazione alle spese di esercizio”. I condomini hanno impugnato “le delibere assembleari con le quali era stata loro negata la relativa autorizzazione ed erano stati approvati il consuntivo e il preventivo delle spese condominiali”.

In tribunale e in appello non è stata data ragione ai condomini. In particolare, i giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza impugnata, sottolineando che “il regolamento condominiale, di natura contrattuale”, prevedeva “espressamente il divieto di distacco dall’impianto centralizzato e l’obbligo di tutti i condomini di concorrere alle relative spese di esercizio”. Ma i condomini non si sono fermati e hanno presentato ricorso in Cassazione.

Sebbene la riforma del condominio abbia chiarito questo punto – con l’ultimo comma dell’articolo 1118 c.c. secondo il quale “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento (o di condizionamento) se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini” e, nel caso in cui il distacco sia possibile, “il condomino rinunciante resta comunque tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma” –, ci sono state in merito alcune decisioni di merito che, come precisato da Italia Oggi, hanno negato il diritto dei condomini al distacco o lo hanno reso molto più difficile.

Con la sentenza n. 32441, la Cassazione ha confermato il diritto del singolo condomino al distacco dal riscaldamento centralizzato, sottolineando in particolare che “anche eventuali ostacoli frapposti dal regolamento di natura contrattuale al diritto di distacco previsto dall’art. 1118 c.c. sono destinati a non avere alcuna rilevanza ove sussistano le condizioni (oggettive) che ne rendono possibile l’esercizio”. La Cassazione ha poi spiegato che il regolamento condominiale “può invece legittimamente obbligare il condomino rinunciante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 c.c. è derogabile”.

Da "Idealista"
Agenzia Farini
059454227

giovedì 13 settembre 2018

Il deposito cauzionale e la caparra nel contratto di affitto

Il deposito cauzionale e la caparra nel contratto di affitto





Il deposito cauzionale, o cauzione, e la caparra sono due elementi importanti del contratto di affitto.

Cos'è la cauzione nel contratto di affitto

Meglio conosciuto come cauzione, il deposito cauzionale è richiesto dal proprietario che affitta all'inquilino, al fine di ricevere una garanzia per le obbligazioni assunte in un contratto di locazione. Il deposito è previsto dalla legge allo scopo di tutelare (almeno in parte) il proprietario di un appartamento contro i possibili danni causati dall'inquilino all'immobile. E' disciplinato dall'articolo 11 della legge 392/78, che stabilisce che esso non può superare l'importo pari a tre mensilità del canone mensile ed è produttivo di interessi al tasso legale, da corrispondersi al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale ha la funzione di garanzia dell'adempimento da parte del conduttore degli impegni che questi si è assunto con il contratto: dal regolare pagamento dei canoni, alla restituzione dell'immobile locato allo spirare del termine finale, sino al ripristino dei danni eventualmente da lui arrecati all'alloggio oggetto del contratto.

Differenza tra cauzione e caparra

La caparra, a differenza del deposito cauzionale, è una somma in denaro che può essere temporaneamente versata all'agenzia immobiliare o al proprietario dell'immobile da parte del futuro conduttore come interesse ed impegno al futuro contratto di affitto.
Una volta trovato l'accordo e stipulato il contratto di locazione, la somma versata in termini di caparra deve essere restituita al conduttore, o al più trasformata in parte del deposito cauzionale o dell'affitto per la prima mensilità.Il deposito cauzionale, invece, è quella somma di denaro che il proprietario richiede nel momento della stipula del contratto di locazione a garanzia delle obbligazioni assunte nel contratto.
Il deposito è previsto allo scopo di tutelare il proprietario di un appartamento contro i possibili danni causati dall'inquilino all'immobile, per difenderlo da eventuali non-pagamenti degli ultimi mesi di locazione, ed in generale contro ogni possibile inadempimento da parte dell'inquilino.

Da "Idealista"
Agenzia Farini 
059 454227 

martedì 15 maggio 2018

Contratto preliminare di compravendita immobiliare,cosa sapere

Gtres

Cosa deve contenere

Il contratto preliminare di compravendita immobiliare, con il quale venditore e acquirente definiscono tutte le condizioni di vendita, deve indicare gli elementi principali della vendita: casa da acquistare, prezzo, indirizzo, descrizione dell’immobile con i dati del Catasto e la data del contratto definitivo.
Come sottolineato dal Consiglio nazionale del Notariato, è opportuno, inoltre, definire tutti gli obblighi reciproci da adempiere prima della consegna dell’immobile. In caso di vendita di immobili in corso di costruzione sono previste dalla legge regole particolari per la redazione del contratto preliminare.
Non è obbligatorio che il contratto preliminare sia stipulato da un notaio, ma è comunque opportuno chiarire con il notaio quali sono gli obblighi da esso derivanti.

La trascrizione nei Registri Immobiliari

La trascrizione del contratto preliminare di compravendita nei Registri Immobiliari vale come vera e propria prenotazione dell’acquisto dell’immobile
Dal momento della trascrizione del contratto preliminare, l’immobile è “riservato” al futuro acquirente, e qualsiasi trascrizione o iscrizione non avrebbe effetto nei suoi confronti.
Al momento della registrazione del contratto preliminare devono essere pagate le seguenti imposte, che saranno poi recuperate in sede di stipula del definitivo:
  • 0,50% sulla caparra;
  • 3% delle somme pagate come acconto prezzo.
Fonte: “idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
Tel. Ufficio Modena: 059454227
Fax: 059317476
Tel. Ufficio Lesignana: 3398395052