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sabato 12 settembre 2020

Bonus facciate, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul rifacimento dei balconi

 

Bonus facciate, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul rifacimento dei balconi


Con la risposta n. 289, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al bonus facciate e al rifacimento dei balconi. Ecco quanto spiegato.

Per quanto riguarda gli interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, tramite la risposta n. 289, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020 e ha poi sottolineato che con la circolare n. 2/E del 2020 è stato chiarito che "la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi". Aggiungendo che "la detrazione, inoltre, spetta, tra l'altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione".
La risposta dell'Agenzia delle Entrate ha dunque chiarito che "in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello - il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso".

E ancora: "Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso".

L'Agenzia delle Entrate ha infine segnalato che "l'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui al citato articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione".

Il bonus facciate, dunque, spetta per le spese sostenute per:

  • il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone; 

  • la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone; 

  • la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone; 

  • tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone.

Si ricorda che il bonus facciate è una detrazione del 90% per la messa a nuovo delle facciate esterne degli edifici. Il beneficio spetta ai soggetti residenti o non residenti, anche se titolari di reddito di impresa, che posseggono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento.

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

lunedì 6 luglio 2020

Sanatoria abuso edilizio 2020, le novità

Sanatoria abuso edilizio 2020, le novità



In attesa dell'esame in Consiglio dei ministri della bozza del decreto legge sulle semplificazioni, si discute sulla sanatoria dell'abuso edilizio 2020. Tra le polemiche, vediamo cosa sta succedendo.
Come riportato da un articolo di Italia Oggi, si è parlato di novità nel campo delle demolizioni, delle manutenzioni, dei pareri, delle strutture leggere, della durata dei titoli edilizi, del silenzio assenso e delle sanzioni. Ma, come riportato dall'Ansa, si potrebbe andare "verso lo stralcio della norma sui condoni edilizi inserita nella bozza del decreto semplificazioni". A quanto pare, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ceduto alle richieste relative allo stralcio del condono edilizio. Niente facilitazioni, dunque, per quanto riguarda la sanatoria dell'abuso edilizio.
Per quanto riguarda le demolizioni, per la ricostruzione la bozza ha previsto che sarà sufficiente "rispettare le distanze dai vicini" e non ci sarà "l'obbligo di rispettare sagoma e area di sedime preesistente". Sul fronte delle manutenzioni, "saranno derubricate a manutenzioni straordinarie (e non più ristrutturazioni) le modifiche dei prospetti se indispensabili a garantire l'agibilità o l'accessibilità delle unità immobiliari". In merito ai pareri, sarà prevista "una conferenza di servizi semplificata".
Per quanto riguarda le strutture leggere, queste ultime saranno declassificate a edilizia libera. Sul fronte della durata dei titoli edilizi, si prevederà "una corsia preferenziale per la proroga della validità dei titoli edilizi", nello specifico per il privato sarà possibile prorogare i titoli edilizi "con una semplice comunicazione allo sportello unico comunale". Pevista, inoltre, un'ulteriore proroga "per giustificate ragioni".
In merito al silenzio assenso, viene previsto "il rilascio d'ufficio dell'attestazione dell'avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia". Per quanto riguarda le sanzioni edilizie, si procederà a una completa revisione, dando "ampio spazio alla monetizzazione". Solo in caso di abusi edilizi con incremento del carico urbanistico si dovrà procedere alla demolizione e rimessa in pristino.
Sul fronte della sanatoria, il decreto semplificazioni punta a "rendere sanabili immobili interamente conformi alla pianificazione odierna e dunque passibili, ove demoliti, di essere ricostruiti identicamente". Una sanatoria che però non sarà retroattiva, ma che "si limiterà a riscontrare l'attuale conformità dell'opera".
La bozza del decreto legge sulle semplificazioni ha suscitato polemiche, in particolare per quanto riguarda il condono edilizio, per il quale è stato richiesto lo stralcio.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

giovedì 13 settembre 2018

Il deposito cauzionale e la caparra nel contratto di affitto

Il deposito cauzionale e la caparra nel contratto di affitto





Il deposito cauzionale, o cauzione, e la caparra sono due elementi importanti del contratto di affitto.

Cos'è la cauzione nel contratto di affitto

Meglio conosciuto come cauzione, il deposito cauzionale è richiesto dal proprietario che affitta all'inquilino, al fine di ricevere una garanzia per le obbligazioni assunte in un contratto di locazione. Il deposito è previsto dalla legge allo scopo di tutelare (almeno in parte) il proprietario di un appartamento contro i possibili danni causati dall'inquilino all'immobile. E' disciplinato dall'articolo 11 della legge 392/78, che stabilisce che esso non può superare l'importo pari a tre mensilità del canone mensile ed è produttivo di interessi al tasso legale, da corrispondersi al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale ha la funzione di garanzia dell'adempimento da parte del conduttore degli impegni che questi si è assunto con il contratto: dal regolare pagamento dei canoni, alla restituzione dell'immobile locato allo spirare del termine finale, sino al ripristino dei danni eventualmente da lui arrecati all'alloggio oggetto del contratto.

Differenza tra cauzione e caparra

La caparra, a differenza del deposito cauzionale, è una somma in denaro che può essere temporaneamente versata all'agenzia immobiliare o al proprietario dell'immobile da parte del futuro conduttore come interesse ed impegno al futuro contratto di affitto.
Una volta trovato l'accordo e stipulato il contratto di locazione, la somma versata in termini di caparra deve essere restituita al conduttore, o al più trasformata in parte del deposito cauzionale o dell'affitto per la prima mensilità.Il deposito cauzionale, invece, è quella somma di denaro che il proprietario richiede nel momento della stipula del contratto di locazione a garanzia delle obbligazioni assunte nel contratto.
Il deposito è previsto allo scopo di tutelare il proprietario di un appartamento contro i possibili danni causati dall'inquilino all'immobile, per difenderlo da eventuali non-pagamenti degli ultimi mesi di locazione, ed in generale contro ogni possibile inadempimento da parte dell'inquilino.

Da "Idealista"
Agenzia Farini 
059 454227 

lunedì 5 febbraio 2018

Come cedere l'usufrutto di un immobile

Gtres 
Con la nuda proprietà è possibile acquistare la proprietà, ma non l'uso di un immobile, cui si avrà diritto allo scadere del termine stabilito, quasi sempre alla fine della vita dell'usufruttuario. La legge, tuttavia, consente anche la cessione dell'usufrutto, cioè il trasferimento di questo diritto reale di godimento ad altra persona.
Quando può essere ceduto l'usufrutto? Quali sono le conseguenze della cessione dell'usufrutto? Quali termini ha tale cessione? In che modo si deve formalizzare questa cessione?
Con il termine cessione si fa riferimento non solamente alla compravendita, ma più in generale al trasferimento del diritto da una persona ad un'altra.
Unico limite per il caso di usufrutto: il testamento. Il diritto di usufrutto, infatti, non può essere oggetto di successione; come dice la parola stessa, tuttavia, in questo caso il riferimento è alla successione e non alla cessione.
Torniamo al focus: della cessione dell'usufrutto si occupa l'art. 980 del codice civile, il quale specifica che la cessione è consentita ove non esclusa dal titolo costitutivo del diritto di usufrutto.
Esempio: Tizio vende la nuda proprietà a Caio riservandosi il diritto di usufrutto. Successivamente, ove non escluso dal titolo, potrà cedere anche l'usufrutto.
Il primo comma dell'art. 980 c.c. testé citato precisa altresì la durata di tale cessione. Essa può avere effetto alternativamente:
a) per un certo tempo;
b) per tutta la sua durata.
Ricordiamo che l'usufrutto:
a) nel caso di costituzione a favore di persone fisiche, non può eccedere la durata della vita dell'usufruttuario;
b) nel caso di costituzione a favore di persone giuridiche che non può eccedere trent'anni.
Si badi: se Tizio cede l'usufrutto per tutta la sua durata e tale durata coincide con la sua esistenza in vita, il nuovo usufruttuario avrà diritto di godere del bene fino a questo termine. Come dire: la cessione dell'usufrutto costituito vita natural durante, mantiene come riferimento sempre la durata della vita del primo usufruttuario.
Che cosa accade nei rapporti tra le parti nel caso di cessione dell'usufrutto?
Il secondo comma dell'art. 980 del codice civile specifica che la cessione dev'essere notificata al proprietario e fintanto che ciò non avvenga l'usufruttuario (originario) è obbligato in solido con il cessionario (nuovo usufruttuario) verso il proprietario.
Esempio: le spese di manutenzione ordinaria spettano all'usufruttuario (art. 1004 c.c.), ivi comprese quelle condominiali.
Se l'usufruttuario non paga, il nudo proprietario avrà diritto di rivalersi su di esso e nel caso di cessione non notificata dell'usufrutto, anche sul precedente usufruttuario. Quest'ultimo, comunque, ha diritto di rivalsa su quello attuale, ove si tratti di spese ad esso riferibili.
La norma fa riferimento alla notifica; con questo termine deve intendersi la comunicazione a mezzo di ufficiale giudiziario, oppure una semplice comunicazione purché con certezza della ricezione?
Nel codice civile si fa sovente riferimento al termine notifica (es. art. 1132 c.c.) e la giurisprudenza non è mai univoca sull'argomento. In termini meramente pratici, quindi, prudenza impone la notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario.
Una specificazione rispetto alla persona alla quale viene ad essere ceduto l'usufrutto è fondamentale: essa non può mai coincidere con il nudo proprietario, per il semplice motivo che in quel caso di parlerebbe di estinzione (art. 1014 c.c.) per rinuncia. T
ale cessione non è configurabile nemmeno a titolo temporaneo (Cass 8 gennaio 1981, n. 172).
La rinuncia all'usufrutto può essere atto gratuito, com'anche corrispettivo del pagamento di un prezzo.
Del pari la cessione del diritto di usufrutto può essere a titolo gratuito oppure dietro corrispettivo in denaro.
Formalità connesse ai registri immobiliari
Ai fini della regolarità e della opponibilità della cessione del diritto di usufrutto (opponibilità nei rapporti con i terzi e salvo quanto specificato con riferimento alla notifica al nudo proprietario) è necessario osservare particolari formalità?
La risposta è positiva con riferimento ad entrambi gli aspetti.
Innanzitutto per ciò che concerne la forma dell'atto di cessione del diritto di usufrutto, è l'art. 1350 del codice civile ad imporre il ricorso alla scrittura privata o all'atto pubblico affermando che necessitano di tale forma, a pena di nullità “i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto”.
Rispetto del requisito formale ai fini della validità del contratto, tuttavia, non vuol dire opponibilità a terzi del medesimo.
Ed infatti, l'art. 2643 c.c. specifica che si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione “i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto”. L'art. 2657 del codice civile ricorda che costituiscono titolo per la trascrizione:
a) le sentenze;
b) gli atti pubblici;
c) la scrittura privata con sottoscrizione autenticata;
d) la scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente.
È questa la ragione principale, ma non l'unica, che fa sì che tali contratti come pressoché tutti quelli di compravendita siano redatti da un notaio (atto pubblico).
È utile ricordare che ai sensi del secondo comma dell'art. 2644 c.c.: “Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore”.
Così come per la così detta doppia compravendita immobiliare rispetto alla quale prevale chi per primo ha trascritto l'atto (al di là della sua stipulazione) ciò vale anche guardando alla cessione di usufrutto.
Il diritto di usufrutto può essere ipotecato, ma alla sua estinzione si estingue anche l'ipoteca, all'opposto di ciò che accade per l'ipoteca sulla nuda proprietà che, al venire meno dell'usufrutto, si estende sull'intero immobile.

Fonte " idealista " 
Agenzia Immobiliare farini 
059454227 

giovedì 1 febbraio 2018

Quali sono le sanzioni disciplinari per gli agenti immobiliari?

Gtres



La legge prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico dell'agente immobiliare? Se sì, quali sono tali sanzioni e chi le applica? A fare il punto sono i nostri collaboratori di condominioweb
Ricordiamo qui di seguito le principali norme disciplinanti la professione di mediatore, nell'ambito della quale è riconducibile l'attività dell'agente immobiliare:
legge n. 39/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante per l'accesso all'attività di agente immobiliare;
decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, contenente regolamento di attuazione della suddetta legge;
d.lgs n. 59/2010, che ha introdotto modifiche alle modalità di accesso alla professione di agente di affari in mediazione.
Tipologia di sanzioni disciplinare
Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, la norma cui fare specifico riferimento è il decreto ministeriale n. 452 del 1990. A mente dell'art. 18 di tale regolamento, le sanzioni disciplinari applicabili all'agente immobiliare sono di tre tipi:
la sospensione;
la cancellazione;
l'inibizione perpetua dall'attività (inizialmente detta radiazione, in ragione dell'esistenza dei ruoli).
Le prime due domande hanno quindi risposta positiva: la legge prevede delle sanzioni disciplinari e queste sono dettagliatamente previste dal d.m. n. 452/1990.
È utile comprendere quando e come trovino applicazione le sanzioni disciplinari verso l'agente immobiliare. Di tali aspetti si occupa l'art. 19 del decreto ministeriale n. 452.
Quanto alla cancellazione, essa è applicabile:
se l'agente immobiliare versa in una delle situazioni d'incompatibilità previste dall'art. 5 della legge n. 39/1989 (es. esercita altra attività professionale differente dalla mediazione);
quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1989 (es. intervenuta condanna penale);
quando è l'agente stesso a domandare la cancellazione dal registro delle imprese (es. cessazione attività).
La sospensione, invece, è una sanzione disciplina che trova applicazione:
nei casi meno gravi di turbamento del normale andamento del mercato;
nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione.
Per queste due ipotesi, specificamente previste dal terzo comma dell'art. 19, terzo comma, d.m. n. 452/1990, la sospensione può essere inflitta per un periodo non superiore a sei mesi.
 Qualora l'agente immobiliare dovesse assumere la qualità d'imputato per uno dei reati alla cui condanna consegue la sanzione della cancellazione, la sospensione può essere disposta fino al termine del procedimento (art. 19, quarto comma, d.m. n. 452/1990).
V'è infine l'inibizione perpetua, che può essere disposta:
contro quegli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato;
quando gli agenti, nel periodo di sospensione loro inflitta, compiano atti inerenti al loro ufficio;
contro quegli agente cui sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione.
Chi e come applica le sanzioni disciplinari agli agenti immobiliari?
Organo competente alla irrogazioni delle sanzioni disciplinari contro l'agente immobiliare è la giunta camerale della Camera di Commercio presso la quale il professionista è iscritto.
Ciò che prevede il d.m. n. 452/1990 è un vero e proprio procedimento disciplinare.
In sostanza si ha:
una citazione a comparire con l'indicazione della contestazione di un termine per la comparizione non inferiore a quindici giorni;
una sorta di udienza/audizione di discussione della contestazione;
la decisione motivata che deve essere comunicata all'interessato entro i quindici giorni successivi dalla data stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
la possibilità di ricorso al Ministero delle attività produttive. Il ricorso, specifica il d.m. n. 452, sospende l'efficacia della decisione della giunta camerale.
Alle ultime due domande che si sono poste in principio è dunque possibile rispondere: le sanzioni sono applicate dalla giunta camerale ed i relativi provvedimenti sono contestabili.



Fonte “ Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

martedì 9 gennaio 2018


TASSO DI INTERESSE LEGALE
 

Con la presente desideriamo comunicarvi che a partire dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale, sulla base del quale vengono calcolati, fra le altre cose, gli interessi maturati sui depositi cauzionali, è stato aumentato dallo 0,1% allo 0,3% per mezzo di un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.


Ricordiamo che, qualora gli interessi legali siano maturati su un arco temporale di più anni, occorrerà rivalutare l’importo del deposito cauzionale con gli interessi legali corrispondenti a ciascuna delle annualità di maturazione.


Riportiamo di seguito, per completezza di informazione, le variazioni temporali del tasso di interesse legale dal 1990 ad oggi:


5% dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990 (C.C. art. 1284)
10% dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 (Legge 26.11.90 n. 353, art. 19)
5% dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 (Legge 23.12.96 n. 662, art. 2, comma 185)
2,5% dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 (D.M. 10.12.1998 - G.U. n. 289 dell’11.12.1998)
3,5% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 (D.M. 11.12.2000 - G.U. 292 del 15.12.2000)
3% dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (D.M. 11.12.2001 - G.U. 290 del 14.12.2001)
2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 (D.M. 1.12.2003 - G.U. n. 286 del 10.12.2003)
3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 (D.M. 12.12.2007 – G.U. n. 291 del 15.12.2007)
1% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (D.M. 04.12.2009 – G.U. n. 291 del 15.12.2009)
1,5% dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 (D.M. del 07.12.2010 – G.U. n. 292 del 15.12.2010)
2,5% dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (D.M. del 12.12.2011 - G.U. n. 291 del 15.12.2011)
1% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (D.M. del 12.12.2013 – G.U. n. 292 del 13.12.2013)
0,5% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (D.M. del 11.12.2014 – G.U. n. 290 del 15.12.2014)
0,2% dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (D.M. del 11.12.2015 – G.U. n. 291 del 15.12.2015)
0,1% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (D.M. del 7.12.2016 – G.U. n. 291 del 14.12.2016)
0,3% dal 1° gennaio 2018 (D.M. del 13.12.2017 – G.U. n. 292 del 15.12.2017)


Buon 2018!

Fonte : " Solo Affitti " 
Agenzia Immobiliare farini 
059454227

giovedì 21 settembre 2017

Tra proprietario e inquilino non metterci l’amministratore!

A chi chiedere il pagamento delle spese condominiali?


Oneri accessori o spese condominiali: un balzello (spesso molto pesante) che ci si dimentica di considerare quando prendiamo in affitto un immobile o magari anche quando ne compriamo uno. Ad un bel condominio, ben tenuto, corrispondono spese di manutenzione elevate.. pensiamo che i “poveri” condomini dei due famosi grattacieli a Milano del “Bosco Verticale”, pagano generalmente, in un trilocale, 1.500 euro al mese. Ma spesso sono poi proprio i condomini più datati e che necessitano di maggiori lavori a riservare brutte sorprese: alte spese di gestione che il proprietario rimbalza sull’inquilino, l’inquilino rimanda all’amministratore, che si rifà ancora sul proprietario, chiudendo il cerchio. Corretto?
Per capirci qualcosa di più nella relazione proprietario - amministratore – inquilino, proviamo a fare chiarezza su alcuni punti cardini.


1. Le spese condominiali, se l’immobile è concesso in affitto, sono tutte a carico dell’inquilino?


La classica definizione che si usa in questo caso è quella per cui le spese i ordinaria amministrazione sono a carico dell’inquilino (per esempio: consumo corrente elettrica delle parti in comune, manutenzione ascensore, autoclave, citofoni, manutenzione ordinaria ed eventuale pulizia dei pozzetti e condotti, ecc.); mentre a carico del proprietario rimangono le spese straordinarie (per esempio: sostituzione parti o tutto autoclave, installazione nuovo ascensore o citofoni, ecc..) oltre al compenso dell’amministratore e la spesa per l’assicurazione del fabbricato.

2. Come e chi distingue le spese ordinarie e quelle straordinarie?


Non esiste una tabella completa da consultare per queste casistiche; sicuramente possiamo tenere in considerazione alcuni riferimenti normativi come gli articoli 1005 e 1576 del codice Civile; l’articolo 9 della Legge 392/78 e l’aggiornata tabella di ripartizione delle spese contenuta nel decreto dei Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e Finanze in Gazzetta Ufficiale, n.62 del 15 marzo 2017. Per questioni più specifiche e particolari, però, si dovrà fare riferimento direttamente alle varie sentenze in materia.

3. Si può delegare alla legge e prevedere una ripartizione diversa delle spese tra inquilino e proprietario?


Nella stipula di un contratto libero di 4 anni + 4 è possibile derogare alla classica ripartizione e prevedere a carico dell’inquilino anche le spese straordinarie. Ma se non vi è un apposito articolo che norma tale aspetto, allora vale quanto prevede la legge: spese ordinarie a carico dell’inquilino e straordinarie a carico del proprietario. Inoltre, per i contratti a canone concordato del secondo canale (3 + 2, transitorio e per studenti fuori sede) non è possibile derogare alla classica suddivisione; così come non è possibile farlo per i contratti commerciali che sottostanno in toto alla legge 392/78.

4. L’amministratore deve suddividere le spese di competenza dell’inquilino e quelle per il proprietario?


Non c’è in questo caso un articolo di legge e un’apposita normativa che impone questo vincolo all’amministratore. Quindi un amministratore non è a conoscenza del contenuto del contratto di affitto tra le parti, per cui potrebbe non conoscere affatto gli accordi presi tra proprietario ed inquilino. Certo è altrettanto vero che nella pratica molti amministratori se ne occupano e di fatto suddividono spese di competenza dell’inquilino da quelle a carico del proprietario, arrivando anche a prevedere un pagamento diretto degli inquilini per la quota a loro spettante. Ma la pratica non costituisce un diritto o una legge. Se l’amministratore del vostro condominio dovesse rifiutare di presentare una rendicontazione separata per l’immobile concesso in affitto, insomma, non commetterebbe un illecito, semplicemente conosce il suo lavoro e non vuole entrare nelle questioni interne ad un rapporto di affitto.

5. L’amministratore può rifarsi nei confronti di un inquilino che non paga?


La risposta è semplice e diretta: no. Come ribadito da alcune sentenze, in caso di mancato pagamento degli oneri accessori, l’amministratore può e deve rifarsi sul proprietario, che ovviamente potrà a sua volta rifarsi (per la parte di spese ordinarie) sull’inquilino; sia potendo avviare una causa di sfratto per morosità quando e se la cifra raggiunge il valore di due mensilità di canone, sia tutelandosi con prodotti assicurativi, come affittosicuro Tutela 1 che risarcisce il proprietario anche in caso di mancato pagamento degli oneri accessori.

Questi 5 brevi punti su una questione ben più ampia e complessa. Per avere approfondimenti e chiarire ogni dubbi vi suggeriamo la lettura dell’articolo scritto dall’Avv. Michele Orefice per Condominioweb.

martedì 12 settembre 2017

Come comprare una camera di Hotel

Come comprare una camera di hotel e poi affittarla Autore : Redazione Data: 13/08/2017 Condhotel: un modo per avere sempre a disposizione una camera, fare guadagni affittandola e, nello stesso tempo, non dover trasformare la propria casa in un bed and breakfast. Immagina un luogo di villeggiatura dove ormai torni tutti gli anni; trovare una camera di hotel non è sempre facile e, d’altro canto, acquistare un appartamento e mantenerlo per i restanti mesi è poco conveniente. Oggi questa esigenza può essere soddisfatta grazie a un nuovo decreto che rende possibile comprare una camera di hotel. E che dire di tutte quelle situazioni in cui, per viaggi di lavoro, sei costretto a recarti spesso nella Capitale o in un’altra città e lì hai bisogno di un posto dove andare a dormire? Comprare una camera di albergo ti sottrae alla necessità della prenotazione della stanza e, magari, riaffittandola su internet, per i periodi in cui non la usi, puoi fare anche un utile. Si chiama condhotel, formula poco conosciuta in Italia ma usata già da tempo all’estero. Il condhotel è disciplinato da un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, attuativo del decreto Sblocca Italia
: il testo ha appena avuto il parere del Consiglio di Stato ed è sul tavolo del Cds per la definitiva consacrazione. Grazie al condhotel gli alberghi possono vendere camere purché dotate di cucina. La vendita non può essere superiore al 40% delle camere presenti. Il contratto di compravendita dell'unità abitativa ubicata nel condhotel dovrà essere trascritto nei registri immobiliari. L'unità immobiliare non occupata dai proprietari potrà essere.
affittata dall'albergo ripartendo il canone con l’acquirente in base agli accordi stretti con quest’ultimo. Lo schema di Dpcm stabilisce che le unità abitative private all'interno degli hotel debbano beneficiare dei servizi accessori della struttura «per un numero di anni non inferiore a dieci dall'avvio dell'esercizio del condhotel, fatti salvi i casi di cessazione per cause di forza maggiore». I proprietari, come detto, potranno usufruire dei servizi offerti dalla struttura alberghiera. Si dovrà anche prevedere che il proprietario dell'albergo subentri negli obblighi del gestore in caso di interruzione dell'erogazione dei servizi comuni. Quali sono i vantaggi del condhotel? Da un lato il proprietario della struttura può garantirsi una immediata liquidità magari da reinvestire nell’ammodernamento delle mura. Dall’altro lato l’acquirente, oltre ad assicurarsi una stanza, può utilizzare i servizi dell’hotel, come la pulizia; potrà inoltre affittarla a propria volta, magari grazie all’ausilio di un portale internet e facendoci un utile. Quali sono gli svantaggi del condhotel? L’acquirente dipende dalle scelte imprenditoriali del titolare della struttura: se questi fallisce o chiude, l’investimento potrebbe essere vanificato. Ma vediamo, più nel dettaglio, cosa prevede la legge . Il decreto Sblocca Italia ha previsto in condhotel ma la norma non è stata mai attuata. Fino ad oggi. Il testo della legge stabilisce che: «Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati». Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl Note:  Art. 31 dl n. 133/2014.  La successiva parte della norma recita nel seguente modo: . Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi’ stabiliti i criteri e le modalita’ per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita’ abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione puo’ essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato. 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante il recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».