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giovedì 21 settembre 2017

Tra proprietario e inquilino non metterci l’amministratore!

A chi chiedere il pagamento delle spese condominiali?


Oneri accessori o spese condominiali: un balzello (spesso molto pesante) che ci si dimentica di considerare quando prendiamo in affitto un immobile o magari anche quando ne compriamo uno. Ad un bel condominio, ben tenuto, corrispondono spese di manutenzione elevate.. pensiamo che i “poveri” condomini dei due famosi grattacieli a Milano del “Bosco Verticale”, pagano generalmente, in un trilocale, 1.500 euro al mese. Ma spesso sono poi proprio i condomini più datati e che necessitano di maggiori lavori a riservare brutte sorprese: alte spese di gestione che il proprietario rimbalza sull’inquilino, l’inquilino rimanda all’amministratore, che si rifà ancora sul proprietario, chiudendo il cerchio. Corretto?
Per capirci qualcosa di più nella relazione proprietario - amministratore – inquilino, proviamo a fare chiarezza su alcuni punti cardini.


1. Le spese condominiali, se l’immobile è concesso in affitto, sono tutte a carico dell’inquilino?


La classica definizione che si usa in questo caso è quella per cui le spese i ordinaria amministrazione sono a carico dell’inquilino (per esempio: consumo corrente elettrica delle parti in comune, manutenzione ascensore, autoclave, citofoni, manutenzione ordinaria ed eventuale pulizia dei pozzetti e condotti, ecc.); mentre a carico del proprietario rimangono le spese straordinarie (per esempio: sostituzione parti o tutto autoclave, installazione nuovo ascensore o citofoni, ecc..) oltre al compenso dell’amministratore e la spesa per l’assicurazione del fabbricato.

2. Come e chi distingue le spese ordinarie e quelle straordinarie?


Non esiste una tabella completa da consultare per queste casistiche; sicuramente possiamo tenere in considerazione alcuni riferimenti normativi come gli articoli 1005 e 1576 del codice Civile; l’articolo 9 della Legge 392/78 e l’aggiornata tabella di ripartizione delle spese contenuta nel decreto dei Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e Finanze in Gazzetta Ufficiale, n.62 del 15 marzo 2017. Per questioni più specifiche e particolari, però, si dovrà fare riferimento direttamente alle varie sentenze in materia.

3. Si può delegare alla legge e prevedere una ripartizione diversa delle spese tra inquilino e proprietario?


Nella stipula di un contratto libero di 4 anni + 4 è possibile derogare alla classica ripartizione e prevedere a carico dell’inquilino anche le spese straordinarie. Ma se non vi è un apposito articolo che norma tale aspetto, allora vale quanto prevede la legge: spese ordinarie a carico dell’inquilino e straordinarie a carico del proprietario. Inoltre, per i contratti a canone concordato del secondo canale (3 + 2, transitorio e per studenti fuori sede) non è possibile derogare alla classica suddivisione; così come non è possibile farlo per i contratti commerciali che sottostanno in toto alla legge 392/78.

4. L’amministratore deve suddividere le spese di competenza dell’inquilino e quelle per il proprietario?


Non c’è in questo caso un articolo di legge e un’apposita normativa che impone questo vincolo all’amministratore. Quindi un amministratore non è a conoscenza del contenuto del contratto di affitto tra le parti, per cui potrebbe non conoscere affatto gli accordi presi tra proprietario ed inquilino. Certo è altrettanto vero che nella pratica molti amministratori se ne occupano e di fatto suddividono spese di competenza dell’inquilino da quelle a carico del proprietario, arrivando anche a prevedere un pagamento diretto degli inquilini per la quota a loro spettante. Ma la pratica non costituisce un diritto o una legge. Se l’amministratore del vostro condominio dovesse rifiutare di presentare una rendicontazione separata per l’immobile concesso in affitto, insomma, non commetterebbe un illecito, semplicemente conosce il suo lavoro e non vuole entrare nelle questioni interne ad un rapporto di affitto.

5. L’amministratore può rifarsi nei confronti di un inquilino che non paga?


La risposta è semplice e diretta: no. Come ribadito da alcune sentenze, in caso di mancato pagamento degli oneri accessori, l’amministratore può e deve rifarsi sul proprietario, che ovviamente potrà a sua volta rifarsi (per la parte di spese ordinarie) sull’inquilino; sia potendo avviare una causa di sfratto per morosità quando e se la cifra raggiunge il valore di due mensilità di canone, sia tutelandosi con prodotti assicurativi, come affittosicuro Tutela 1 che risarcisce il proprietario anche in caso di mancato pagamento degli oneri accessori.

Questi 5 brevi punti su una questione ben più ampia e complessa. Per avere approfondimenti e chiarire ogni dubbi vi suggeriamo la lettura dell’articolo scritto dall’Avv. Michele Orefice per Condominioweb.

sabato 2 novembre 2013

Condominio, non si pagano in anticipo le opere straordinarie

Condominio, non si pagano in anticipo le opere straordinarie

Confedilizia: il fondo previsto dalla riforma serve a garantire la trasparenza ma non è obbligatorio      di Paola Mammarella

25/10/2013 - Il fondo previsto dalla riforma del condominio per la realizzazione di opere straordinarie e innovazioni non è obbligatorio, ma serve solo a garantire la trasparenza attraverso la contabilità separata. E' la posizione espressa nei giorni scorsi da Confedilizia.

Secondo l’avvocato Carlo del Torre, delegato di Confedilizia per gli incarichi speciali, la riforma del condominio non prevede obbligatoriamente che l’amministratore

 possa chiedere prima della realizzazione delle opere il versamento di somme che poi rimarrebbero giacenti per mesi sul conto del condominio.
 
Si tratta, sostiene Del Torre, di un’interpretazione distorta, mentre la riforma mira a garantire esigenze di trasparenza, chiarezza e precisione nella gestione finanziaria e nella redazione del bilancio condominiale, che deve consentire l’immediata verifica di ogni aspetto contabile.
 
Il fondo, che eventualmente può essere costituito, ha il compito di tutelare i condomini rendendo trasparenti il rendiconto e la gestione finanziaria del condominio.
 
In altre parole, spiega Del Torre, si prevede una contabilità separata e specifica per i lavori straordinari e le innovazioni, che di solito implicano spese considerevoli, ma non esiste l’obbligo di versare anticipatamente la liquidità prima che i lavori deliberati abbiano inizio.
 
Non è quindi accettabile, conclude Del Torre, un’interpretazione diversa perché l’assemblea condominiale continua ad essere l’unico organo col potere di deliberare le opere da effettuare e di decidere se istituite il fondo o meno. Il fondo andrebbe infatti costituito con i soldi dei condomini e non si può imporre loro di fare dei versamenti.