giovedì 1 febbraio 2018

Quali sono le sanzioni disciplinari per gli agenti immobiliari?

Gtres



La legge prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico dell'agente immobiliare? Se sì, quali sono tali sanzioni e chi le applica? A fare il punto sono i nostri collaboratori di condominioweb
Ricordiamo qui di seguito le principali norme disciplinanti la professione di mediatore, nell'ambito della quale è riconducibile l'attività dell'agente immobiliare:
legge n. 39/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante per l'accesso all'attività di agente immobiliare;
decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, contenente regolamento di attuazione della suddetta legge;
d.lgs n. 59/2010, che ha introdotto modifiche alle modalità di accesso alla professione di agente di affari in mediazione.
Tipologia di sanzioni disciplinare
Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, la norma cui fare specifico riferimento è il decreto ministeriale n. 452 del 1990. A mente dell'art. 18 di tale regolamento, le sanzioni disciplinari applicabili all'agente immobiliare sono di tre tipi:
la sospensione;
la cancellazione;
l'inibizione perpetua dall'attività (inizialmente detta radiazione, in ragione dell'esistenza dei ruoli).
Le prime due domande hanno quindi risposta positiva: la legge prevede delle sanzioni disciplinari e queste sono dettagliatamente previste dal d.m. n. 452/1990.
È utile comprendere quando e come trovino applicazione le sanzioni disciplinari verso l'agente immobiliare. Di tali aspetti si occupa l'art. 19 del decreto ministeriale n. 452.
Quanto alla cancellazione, essa è applicabile:
se l'agente immobiliare versa in una delle situazioni d'incompatibilità previste dall'art. 5 della legge n. 39/1989 (es. esercita altra attività professionale differente dalla mediazione);
quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1989 (es. intervenuta condanna penale);
quando è l'agente stesso a domandare la cancellazione dal registro delle imprese (es. cessazione attività).
La sospensione, invece, è una sanzione disciplina che trova applicazione:
nei casi meno gravi di turbamento del normale andamento del mercato;
nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione.
Per queste due ipotesi, specificamente previste dal terzo comma dell'art. 19, terzo comma, d.m. n. 452/1990, la sospensione può essere inflitta per un periodo non superiore a sei mesi.
 Qualora l'agente immobiliare dovesse assumere la qualità d'imputato per uno dei reati alla cui condanna consegue la sanzione della cancellazione, la sospensione può essere disposta fino al termine del procedimento (art. 19, quarto comma, d.m. n. 452/1990).
V'è infine l'inibizione perpetua, che può essere disposta:
contro quegli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato;
quando gli agenti, nel periodo di sospensione loro inflitta, compiano atti inerenti al loro ufficio;
contro quegli agente cui sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione.
Chi e come applica le sanzioni disciplinari agli agenti immobiliari?
Organo competente alla irrogazioni delle sanzioni disciplinari contro l'agente immobiliare è la giunta camerale della Camera di Commercio presso la quale il professionista è iscritto.
Ciò che prevede il d.m. n. 452/1990 è un vero e proprio procedimento disciplinare.
In sostanza si ha:
una citazione a comparire con l'indicazione della contestazione di un termine per la comparizione non inferiore a quindici giorni;
una sorta di udienza/audizione di discussione della contestazione;
la decisione motivata che deve essere comunicata all'interessato entro i quindici giorni successivi dalla data stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
la possibilità di ricorso al Ministero delle attività produttive. Il ricorso, specifica il d.m. n. 452, sospende l'efficacia della decisione della giunta camerale.
Alle ultime due domande che si sono poste in principio è dunque possibile rispondere: le sanzioni sono applicate dalla giunta camerale ed i relativi provvedimenti sono contestabili.



Fonte “ Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

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