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lunedì 14 maggio 2018

Aliquota Iva ridotta per lavori di ristrutturazione, come funziona

Gtres



Anche per l'anno 2018 è possibile usufruire dell'aliquota Iva agevolata del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Vediamo su quali interventi si applica e quali sono le condizioni per usufruirne

iva agevolata 10 manutenzione straordinaria 2018

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi
I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:
  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.
      • iva agevolata 10 quando si applica

La legge di bilancio 2018 fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso).
In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.
In sostanza, come l’Agenzia delle Entrate aveva già spiegato nella circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%). Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.
La stessa legge di bilancio ha previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.
Quando non spetta l'agevolazione del 10%
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
  •  ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizi
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo 

    Fonte : "Idealista"
    Agenzia Immobiliare Farini 
    059454227, 3398395052 


venerdì 15 aprile 2016

LEASING IMMOBILIARE, CONVIENE RISPETTO AL MUTUO?


LEASING IMMOBILIARE, CONVIENE 

RISPETTO AL 

MUTUO?




Dal 2016 è possibile acquistare casa con il leasing finanziario. 
Il MEF fornisce una pratica guida con caratteristiche, esempi
 pratici e confronti con il mutuo ipotecario

Dal 2016 chi decide di acquistare o costruire un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale potrà 
scegliere liberamente tra mutuo o leasing immobiliare.
Lo ha stabilito la legge di Stabilità 2016, grazie alla quale il leasing immobiliare trova una propria disciplina: 
in pratica la banca o un intermediario finanziario acquista un immobile o lo costruisce sulla base delle 
indicazioni e dei gusti dell’utilizzatore e lo mette a sua disposizione per un certo periodo di tempo, dietro 
pagamento di un corrispettivo.
Ma conviene acquistare la propria abitazione con leasing immobiliare? I vantaggi sono reali e tangibili? E’ più conveniente rispetto al mutuo ipotecario?
I beneficiari
Il leasing immobiliare abitativo è fruibile dai soggetti con reddito complessivo non superiore a 55.000 
euro, purché privi di abitazione principale.
Per l’individuazione della soglia del reddito si può fare riferimento al reddito dichiarato nel quadro RN 1 
dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
I vantaggi fiscali
I titolari dei contratti stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31.12.2020 possono godere di agevolazioni più 
vantaggiose rispetto a quelle previste per i mutui ipotecari.
In particolare, per i giovani fino a 35 anni con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro gli 
incentivi fiscali sono:
  • deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro
  • deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% del costo di acquisto dell’immobile, per un importo massimo di 20.000 euro
Per le persone con età pari o superiore a 35 anni, gli incentivi fiscali sono:
  • deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro
  • deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% del costo di acquisto dell’immobile, per un importo massimo di 10.000 euro
Sia per gli under 35 che per gli over 35 l’imposta di registro sull’acquisto dell’abitazione “prima casa” 
è ridotta all’1,5% e questo rende più conveniente per i privati il ricorso al leasing rispetto al mutuo ipotecario.
Il contratto di leasing finanziario
Con la stipula del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing (banca o intermediario finanziario) 
assume l’obbligo di acquistare o a far costruire l’immobile scelto dall’utilizzatore, il quale a sua volta lo riceve in uso per un tempo determinato a fronte di un canone periodico. Alla scadenza del contratto, 
l’utilizzatore ha la facoltà di riscattare la proprietà del bene, pagando il prezzo stabilito dal contratto.
Gli immobili agevolati
Le agevolazioni fiscali prescindono dalle caratteristiche oggettive dell’immobile: le detrazioni spettano 
a qualsiasi abitazione anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (queste ultime 
escluse invece dalle agevolazioni “prima casa” per l’imposta di registro).
La guida del MEF
Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha pubblicato una pratica guida sul leasing finanziario.
Il documento illustra in maniera chiara e precisa tutti gli aspetti del nuovo istituto, facendo una serie di 
valutazioni economiche e confronti pratici con il mutuo prima casa.
Vengono fuori risultati molto interessanti.
La guida è così strutturata:
  • le caratteristiche della locazione finanziaria
  • il concedente nel leasing immobiliare
  • gli elementi costitutivi di un contratto
  • la legge di Stabilità 2016
  • le tutele a favore dell’utilizzatore
  • le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento
  • il fallimento del venditore/costruttore
  • il fallimento della società di leasing
  • la struttura contrattuale del leasing immobiliare abitativo
  • l’uscita dal contratto di leasing
  • gli oneri di manutenzione e riparazione dell’immobile
  • il decesso dell’utilizzatore
  • il limite temporale delle agevolazioni
  • le agevolazioni IRPEF
  • le imposte
Agenzia Farini
059 454227