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sabato 30 maggio 2020

Le aliquote Imu 2020 per i Comuni italiani

Le aliquote Imu 2020 per i Comuni italiani


Con l'addio alla Tasi 2020, al posto della tradizionale imposta municipale unica è arrivata la nuova Imu 2020, anche ribattezzata come Super Imu 2020. Vediamo quali sono le aliquote di Imu 2020 per i Comuni Italiani, in base alle indicazioni dettate dal Mef.

Acconto Imu, si usano le aliquote dell'anno precedente

L'acconto Imu 2020, ovvero la prima rata Imu del 16 giugno, si pagherà con le aliquote imu stabilite dai Comuni per il 2019. La prima rata Imu 2020 sarà uguale al 50% di quanto versato per Imu e Tasi nel 2019.
La seconda rata o saldo di dicembre 2020 si verserà sulla base delle aliquote che i Comuni potranno approvare entro il 28 ottobre. Come specificato dalla circolare del Mef del 18 marzo 2020 "in caso di mancata pubblicazione delle delibere sul sito www.finanze.gov.it, si applicano le aliquote e le detrazioni Imu vigenti nel comune per l'anno 2019"

Circolare mef Imu 2020

Aliquote imu 2020, le indicazioni del Mef

Nella suddetta circolare, per quanto riguarda le aliquote Imu o Nuova Imu 2020, il Mef ha stabilito che nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote Imu, si applicano l'aliquota dello 0,76% per gli immobili diversi dall'abitazione principale e quella dello 0,4% per le abitazioni principali di lusso. 
Per i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merci, che non erano soggetti all'Imu nel 2019, si applica, in seguito all'abolizione della Tasi, l'aliquota di base pari allo 0,1%.  Infine, per quanto riguarda le fusioni di comuni avvenute nel 2020, per le quali, in assenza di delibera delle aliquote IMU 2020 da parte del comune risultante da fusione, si applicano, ai fini del saldo 2020, le aliquote di base previste dalla legge n. 160 del 2019.
Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena 

giovedì 9 aprile 2020

Moratoria mutui casa, le ultime novità

Dal 30 marzo 2020 è disponibile sul sito del Mef la modulistica aggiornata per la domanda


Come funziona la moratoria mutui casa

Nuovo regolamento del Fondo di solidarietà mutui prima casa

Come reso noto da un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "a seguito della firma del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l'acquisto della prima casa". 
In base a quanto previsto, i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa in situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
Secondo quanto sottolineao, "in seguito all'emergenza Covid, l'operatività del fondo Gasparrini è stata estesa". Il Fondo è ora accessibile anche ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Un altro aspetto importante riguardano le modalità di accesso al Fondo. Secondo le nuove disposizioni, "per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione".
Ma come ottenere la sospensione del mutuo? Per poter ottenere la sospensione del mutuo, "il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria". 
Da oggi, lunedì 30 marzo, è disponibile sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze la modulistica aggiornata e semplificata rispetto alla precedente.
Fonte : Idealista"
Agenzia immobiliare Farini 
059454227

venerdì 15 aprile 2016

LEASING IMMOBILIARE, CONVIENE RISPETTO AL MUTUO?


LEASING IMMOBILIARE, CONVIENE 

RISPETTO AL 

MUTUO?




Dal 2016 è possibile acquistare casa con il leasing finanziario. 
Il MEF fornisce una pratica guida con caratteristiche, esempi
 pratici e confronti con il mutuo ipotecario

Dal 2016 chi decide di acquistare o costruire un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale potrà 
scegliere liberamente tra mutuo o leasing immobiliare.
Lo ha stabilito la legge di Stabilità 2016, grazie alla quale il leasing immobiliare trova una propria disciplina: 
in pratica la banca o un intermediario finanziario acquista un immobile o lo costruisce sulla base delle 
indicazioni e dei gusti dell’utilizzatore e lo mette a sua disposizione per un certo periodo di tempo, dietro 
pagamento di un corrispettivo.
Ma conviene acquistare la propria abitazione con leasing immobiliare? I vantaggi sono reali e tangibili? E’ più conveniente rispetto al mutuo ipotecario?
I beneficiari
Il leasing immobiliare abitativo è fruibile dai soggetti con reddito complessivo non superiore a 55.000 
euro, purché privi di abitazione principale.
Per l’individuazione della soglia del reddito si può fare riferimento al reddito dichiarato nel quadro RN 1 
dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
I vantaggi fiscali
I titolari dei contratti stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31.12.2020 possono godere di agevolazioni più 
vantaggiose rispetto a quelle previste per i mutui ipotecari.
In particolare, per i giovani fino a 35 anni con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro gli 
incentivi fiscali sono:
  • deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro
  • deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% del costo di acquisto dell’immobile, per un importo massimo di 20.000 euro
Per le persone con età pari o superiore a 35 anni, gli incentivi fiscali sono:
  • deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro
  • deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% del costo di acquisto dell’immobile, per un importo massimo di 10.000 euro
Sia per gli under 35 che per gli over 35 l’imposta di registro sull’acquisto dell’abitazione “prima casa” 
è ridotta all’1,5% e questo rende più conveniente per i privati il ricorso al leasing rispetto al mutuo ipotecario.
Il contratto di leasing finanziario
Con la stipula del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing (banca o intermediario finanziario) 
assume l’obbligo di acquistare o a far costruire l’immobile scelto dall’utilizzatore, il quale a sua volta lo riceve in uso per un tempo determinato a fronte di un canone periodico. Alla scadenza del contratto, 
l’utilizzatore ha la facoltà di riscattare la proprietà del bene, pagando il prezzo stabilito dal contratto.
Gli immobili agevolati
Le agevolazioni fiscali prescindono dalle caratteristiche oggettive dell’immobile: le detrazioni spettano 
a qualsiasi abitazione anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (queste ultime 
escluse invece dalle agevolazioni “prima casa” per l’imposta di registro).
La guida del MEF
Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha pubblicato una pratica guida sul leasing finanziario.
Il documento illustra in maniera chiara e precisa tutti gli aspetti del nuovo istituto, facendo una serie di 
valutazioni economiche e confronti pratici con il mutuo prima casa.
Vengono fuori risultati molto interessanti.
La guida è così strutturata:
  • le caratteristiche della locazione finanziaria
  • il concedente nel leasing immobiliare
  • gli elementi costitutivi di un contratto
  • la legge di Stabilità 2016
  • le tutele a favore dell’utilizzatore
  • le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento
  • il fallimento del venditore/costruttore
  • il fallimento della società di leasing
  • la struttura contrattuale del leasing immobiliare abitativo
  • l’uscita dal contratto di leasing
  • gli oneri di manutenzione e riparazione dell’immobile
  • il decesso dell’utilizzatore
  • il limite temporale delle agevolazioni
  • le agevolazioni IRPEF
  • le imposte
Agenzia Farini
059 454227