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martedì 8 gennaio 2019

Detrazioni mutuo 2019: ci saranno ancora?


mutuo detrazioni 

Dopo un periodo di dubbio sui possibili tagli alle detrazioni fiscali per l'anno appena cominciato, sono state confermate le detrazioni sui mutui anche per il 2019. Vediamo cosa prevede la manovra di bilancio in merito.

La manovra 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre  (legge n. 145/2018), ha confermato la possibilità di detrarre il 19% degli interessi passivi del mutuo prima casa ovvero quello stipulato per l‘acquisto dell’abitazione principale in cui è posta la propria residenza e/o quella dei propri familiari più prossimi. Il tetto massimo di spesa detraibile è di 4 mila euro, per un massimo, quindi, di 760 euro annui scalabili dall’Irpef. La misura, rinnovata anche per il 2019, figura nell’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

I requisiti per detrarre gli interessi passivi del mutuo nel 2019

Quali sono i requisiti per la detrazione? Per poter detrarre gli interessi passivi occorre che il mutuatario sia titolare sia dell’immobile acquistato (o almeno di una sua quota) che del mutuo stipulato per acquistarlo. L’immobile, come detto, deve essere “prima casa”, quindi abitazione principale per sé o per i propri familiari (in particolare coniugi, figli, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado). La detrazione quindi vale anche per chi acquisti con mutuo la casa per un proprio familiare.

Prorogate le detrazioni 2019 per le ristrutturazioni

Prorogate anche per il 2019 le detrazioni per i finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione o agli interventi in genere sulla casa, finanziabili a loro volta con mutui. In particolare sono ancora validi il bonus ristrutturazione (il 50% dei detrazione fino ad un massimo di 96 mila euro), il bonus per gli interventi di efficientamento energetico (il 65% di detrazione), il bonus mobili (il 50% fino a 10 mila euro), il bonus green (36% fino a 5 mila euro). Tali bonus vengono applicati in caso gli interventi interessino la “prima casa”. Tutte queste detrazioni sono cumulabili con la detrazione degli interessi passivi sui mutui.

Fonte : "Idealista"
Agenzia Farini
059454227

mercoledì 19 settembre 2018

Rettifica detrazione IVA immobili, la decorrenza è dall’ acquisto





Con la risposta n. 3/2018 a un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il periodo decennale di sorveglianza per operare la rettifica della detrazione Iva, per i fabbricati e per le porzioni di fabbricati, decorre dall’ acquisto o dall’ ultimazione degli stessi. Vediamo, nel dettaglio, il quesito presentato e la risposta fornita.
In particolare, con la risposta n. 3/2018 all’ interpello di una società a responsabilità limitata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con mutamento del regime fiscale delle operazioni realizzate a valle (da imponibili a esenti), la corretta interpretazione dell’articolo 19-bis2, commi 3 e 8, Dpr 633/1972, impone di non rettificare la detrazione dell’Iva assolta sui canoni di leasing. Il periodo decennale di sorveglianza per operare la variazione della detrazione d’imposta, per i fabbricati e per le porzioni di fabbricati, decorre dall’acquisto o dall’ultimazione degli stessi.

Il quesito

Una società a responsabilità limitata (Srl) costituita nel 2006 che ha per oggetto sociale, tra l’altro, l’acquisto anche mediante contratti di locazione finanziaria di aree fabbricabili e terreni in genere, di fabbricati destinati a civile abitazione, di fabbricati commerciali, industriali e a destinazione specifica (scuole, alberghi, multisale cinematografiche, centri di intrattenimento, case di cura, ospedali); nonché di fabbricati a uso ricreativo e sportivo anche per la successiva locazione a terzi, ha stipulato, nel 2006 e nel 2007, con società diverse, più contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto varie unità immobiliari e altri contratti per lavori di ristrutturazione e/o riqualificazione delle stesse unità. Contratti per i quali le eventuali opzioni di acquisto potranno essere esercitate nel 2022 e nel 2031.
A riguardo, precisa l’interpellante, i relativi canoni di locazione finanziaria sono stati assoggettati a Iva in misura ordinaria e regolarmente detratti per intero. In seguito, gli immobili, a tutt’oggi condotti in leasing, sono stati concessi in locazione a un’altra società ancora prevedendo espressamente l’imponibilità dei relativi canoni.
Il contribuente istante, a questo punto, intenderebbe cambiare il regime fiscale relativo alle operazioni attive di locazione immobiliare, avvalendosi della regola generale di esenzione, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8, del Dpr 633/1972 e chiede se per tale mutamento debba procedere alla rettifica della detrazione, ai sensi del successivo articolo 19-bis2, prospettando egli stesso l’interpretazione della normativa per cui non si deve rettificare la detrazione dell’Iva assolta sui canoni di leasing, facendo rinvio anche alla risoluzione 178/2009 e alla circolare 26/2016.

La risposta

Con la risposta n. 3 del 17 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
Dalla lettura del combinato disposto dei commi 3 e 8 dell’articolo 19-bis2 del Dpr 633 del 1972 emerge infatti che il periodo decennale di sorveglianza per operare la rettifica della detrazione dell’Iva, per i fabbricati e per le porzioni di fabbricati, decorre dall’acquisto o dall’ultimazione degli stessi.
La risoluzione 178/2009 chiarisce che “la rettifica deve essere effettuata tenendo conto del momento di acquisto o ultimazione dei beni immobili da parte delle società scisse, a nulla rilevando le modalità di acquisizione degli stessi (acquisto-costruzione, in appalto-acquisizione, in leasing)”.
Mentre la successiva circolare 26/2016 precisa, inoltre, che “in caso di assegnazione di immobili acquisiti mediante contratto di leasing per i quali sia stata esercitata l’opzione d’acquisto, ai fini del computo del periodo decennale di rettifica della detrazione occorre, di regola, fare riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice. E’ da tale momento, infatti, che, a norma del suddetto art. 19-bis2, comma 8, del menzionato d.P.R. n. 633/1972, decorre il periodo decennale di ‘tutela fiscale’”.
La circolare, ai fini dell’individuazione del dies a quo per il computo del periodo di sorveglianza decennale per la rettifica della detrazione dell’Iva, fa espresso riferimento, “di regola”, alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice.

Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227