Agevolazioni
prima casa, le Entrate spiegano come
non
perderle
Ok ai benefici se il contribuente vende entro 5 anni l’immobile ed entro un anno ne costruisce un altro su un suo terreno
Il contribuente che vende entro cinque anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, ed entro un anno dalla cessione costruisce un altro immobile ad uso abitativo su un terreno di cui è già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato, non perde l’agevolazione.
Questo il chiarimento in materia di benefici “prima casa” contenuto nella risoluzione 13/E con cui l’Agenzia delle Entrate recepisce alcuni principi emersi alla luce di recenti pronunce della Corte di Cassazione, ampliando l’ambito delle ipotesi in cui non si decade dall’agevolazione.
Agevolazione prima casa: quando permane
L’Agenzia ricorda che, come previsto dal Testo unico dell’imposta di registro, il trasferimento dell’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa, prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, comporta la decadenza dal regime di favore e, quindi, il pagamento delle imposte nella misura ordinaria, più una sanzione del 30%.
Tuttavia se il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto di un altro immobile ad uso abitativo classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, da adibire a propria abitazione principale, l'agevolazione permane.
Come precisato in precedenti documenti delle Entrate, la decadenza dal beneficio è impedita anche se il contribuente provvede all’acquisto di un terreno sul quale venga realizzato, entro un anno dalla vendita, un immobile destinato ad abitazione principale.
Ciò
vale anche se il fabbricato
non sia stato ultimato,
essendo sufficiente che si sia in presenza di un rustico comprensivo
delle mura perimetrali e della copertura.
Benefici
prima casa: basta la costruzione di un nuovo edificioLa nuova risoluzione precisa che la decadenza dall’agevolazione è impedita anche se la costruzione del nuovo fabbricato da adibire ad abitazione principale venga effettuata su un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato.
In diverse pronunce, infatti, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, in caso di vendita infra quinquennale, per evitare la decadenza dai benefici è sufficiente che, entro un anno, il contribuente costruisca un nuovo immobile da adibire a propria abitazione principale, anche se il terreno su cui avviene l’edificazione fosse già di sua proprietà.
Infatti, secondo la Cassazione, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, non assume alcuna rilevanza il momento in cui è stato acquistato il terreno su cui sorge il nuovo fabbricato.
fonte
“Edilportale.com”
Agenzia
Farini
tel:
059/454227
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