LE
QUOTAZIONI IMMOBILIARI OMI NON COSTITUISCONO
FONTE TIPICA DI PROVA
OMI:
Osservatorio del Mercato Immobiliare è un istituto incaricato e
misurare e predisporre dati economico-finanziari riferiti a beni
immobiliari, in
condizioni ordinarie e ubicate nella medesima zona omogenea, oggetto
di compravendite o di affitto.
Non
sono inclusi quindi gli immobili di particolare degrado o di pregio e
che presentano caratteristiche non ordinarie per la zona di
appartenenza.
Le
quotazioni OMI funzionano attraverso la gestione di una banca dati
delle quotazioni degli immobili.
La
banca dati contiene le quotazioni dei valori di mercato minimi
e massimi dei valori immobiliari e delle locazioni presenti su tutto
il territorio. Elabora anche studi e analisi sui dati stessi.
Detto
questo possiamo però evincere dalla sentenza della cassazione
n.21569/2016 che le quotazioni immobiliari OMI, pubblicate di norma a
cadenza semestrale nel sito dell'Agenzia delle Entrate, non
possono essere utilizzate dal giudice come prova tipica nei
processi; ovvero sono solamente degli indicatori parziali, non idonei
a fornire dei risultati apprezzabili per la decisione.
Solo
la perizia effettuata da un tecnico professionista, infatti, può
delineare e descrivere in maniera completa e con pieno potere
l'immobile e motivarne il valore da lui attribuito.
Come
specifica il decreto del Presidente della Repubblica descritto sopra,
affinchè l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate del
valore effettivo di un determinato immobile sia preciso e corretto e
quindi possa costituire fonte tipica di prova si devono tenere in
considerazione vari parametri non deducibili dai soli valori omi
pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Per
informazioni più precise si può consultare l' art. 51, comma 2 del
d.P.R n.131 del 26 aprile 1986.
L'Agenzia Farini è in grado di effettuare questo tipo di valutazione.
Contattateci allo 059/454227
“da
Agenzia Farini
tel.
059/454227”
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