lunedì 29 giugno 2020
A giugno, le richieste di case con giardino privato sono cresciute del 73% rispetto a prima della quarantena, segnale di come la maggior parte delle persone percepisca ora come fondamentale la possibilità di poter avere un piccolo spazio verde a disposizione (forse anche per la paura di un nuovo futuro lockdown).
Ci sono, però, alcune località che sembrano andare in controtendenza, come Rimini, Napoli e Firenze. Qui la ricerca di monolocali cresce di oltre il 20%. Il trend, in realtà, è facilmente spiegabile con il fatto che si tratta di città fortemente turistiche, che si preparano ad ospitare migliaia di arrivi nei prossimi mesi (o, almeno, questo è l’auspicio delle amministrazioni e degli imprenditori), richiamando non solo turisti, ma anche nuovi lavoratori.
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sabato 20 giugno 2020
Cos'è la morosità incolpevole? E come hanno trovato applicazione le norme che la disciplinano durante l'emergenza coronavirus? A spiegarcelo sono i nostri collaboratori di condominioweb
Articolo scritto dall'avv Valentina Papanice di condominioweb
Il concetto di morosità incolpevole fa capolino la prima volta nel nostro ordinamento nel D.L. n. 102/2013. Qui, l'art. 6 co.5, per quanto ancora interessa, prevede l'istituzione di un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; fondo utilizzabile dai Comuni ad alta tensione abitativa che avessero avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, procedure per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.
Il D.L. rinviava poi ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra le varie regioni nonché le provincie autonome di Trento e Bolzano; lo stesso decreto doveva poi stabilire i criteri e le priorità che i comuni dovevano seguire "nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi"; lo stesso D.L. stabiliva che le risorse dovevano essere assegnate con priorità alle regioni che avessero emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedessero percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto.
A tal fine, le prefetture avrebbero dovuto adottare "misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto"
Sono stati quindi emanati vari decreti ministeriali (alcuni diretti semplicemente a regolare il riparto del fondo tra le Regioni, altri dal contenuto più "complesso").
Attualmente, il concetto di morosità incolpevole è definito dal D.M. 30 marzo 2016, per il quale:
"1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali".
Fondo morosità incolpevole, i criteri per l'accesso
Sempre a norma dello stesso decreto, i criteri per l'accesso ai contributi, che il comune è tenuto a verificare, sono:
a) un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
b) che il richiedente sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
c) che sia titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) che abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, o, se non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
Il comune deve anche verificare che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza riguardo ad altro immobile che sia fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
Per il riconoscimento del contributo esistono poi alcuni criteri preferenziali e cioè: la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne, minore, con invalidità accertata per almeno il 74%, in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Attualmente il contributo massimo concedibile è di 12.000 euro.
Sempre a norma del D.M. 30 marzo 2016, i contributi sono destinati:
a) fino a massimo 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, se il periodo residuo del contratto non sia inferiore a due anni (con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile);
b) fino a massimo di 6.000,00 euro per ristorare il proprietario dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento se il proprietario consente che sia differita l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
c) fornire il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità riguardanti un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino ad un contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.
I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere forniti dal comune in un'unica soluzione alla sottoscrizione del nuovo contratto.
La morosità incolpevole in tempo di covid
Verrà sicuramente in mente a molti che l'istituto della morosità incolpevole potrebbe essere utilizzato per aiutare le persone in difficoltà economiche a causa della pandemia Coronavirus.
In realtà le norme di emergenza non hanno introdotto nuove norme in materia; l'istituto esiste come esisteva prima; non è cioè stato utilizzato in maniera diciamo più intensa e le molte condizioni richieste per il riconoscimento del contributo - nonché probabilmente l'entità del fondo e i criteri di riparto dello stesso -, difficilmente si prestano a fare fronte ai problemi economici creati dall'emergenza da Covid-19.
La norme di emergenza hanno previsto altri rimedi, quali il blocco delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo (al momento) fino al 1° settembre 2020; era anche previsto il blocco dei termini per il compimento di atti processuali e delle fissazioni di udienze; attualmente (fase compresa tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020) la difficile gestione della ripresa è rimessa ai singoli uffici giudiziari.
Lasciamo all'espressione "difficile" il compito di rappresentare gli innumerevoli disagi che al momento patiscono i fruitori degli uffici giudiziari.
Attualmente quindi gli sfratti non possono essere eseguiti. Come noto, molti sono, poi, gli strumenti, previsti dalla normativa d'emergenza, che dovrebbero poi alleggerire il peso economico gravante su chi è in difficoltà.
Con riferimento specifico all'inadempimento nella locazione, la norma d'emergenza che viene in rilievo è quella contenuta nel decreto D.L. n. 6/2020, secondo cui il rispetto delle misure di contenimento anti Covid è "sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile?, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti" (art.3 co.6-bis).
Esistono poi gli ordinari strumenti previsti in caso di inadempimento. Certamente, nell'attesa di iniziative che possono provenire da enti e associazioni, o in alternativa a rischiose e costose azioni giudiziarie, le parti possono provare a migliorare la situazione concreta in cui versano.
Valutata l'effettiva situazione complessiva, un approccio pragmatico e comunque guidato dal principio di buona fede (di cui all'art. 1375 c.c.) potrebbe far concludere che è meglio un accordo che lasciare che la situazione peggiori o rivolgersi al giudice.
Le parti potranno pensare, in ragione dell'emergenza e della difficoltà economica da questa provocata, di "rivedere" il proprio rapporto contrattuale e di raggiungere un accordo sia in merito ai canoni scaduti che a quelli in scadenza.
D'altro canto, nel caso si attivi il procedimento di sfratto, ad un certo punto, nel caso di opposizione si deve attivare un tentativo di mediazione civile; siamo infatti in uno di quei casi in cui il passaggio dalla mediazione è obbligato (ex D. Lgs. n. 28/2010). Allora perché non provarci prima?
Da Agenzia Farini
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Le nuove tendenze in casa nel 2020 dopo l'emergenza
Le nuove tendenze in casa nel 2020 dopo l'emergenza
Il lockdown ha cambiato la maniera in cui gli italiani pensano la propria casa e le esigenze abitative. Un sondaggio di Houzz ha individuato le nuove tendenze che emergeranno in casa nel 2020 dopo la fine dell'emergenza sanitaria
Le nuove tendenze emerse in casa nel 2020, secondo il sondaggio di Houzz, parlando di italiani non solo desiderosi di uno spazio esterno, ma anche di un home office (31%), un'abitazione luminosa (25%), o una casa più grande (5%).
Gli italini dopo l'emergenza non farebbero mai a meno di uno spazio esterno (69%), e il 9% non abbandonerebbe mai l'idea di vivere in una casa moderna, mentre l'8% vorrebbe maggior privacy con una stanza privata.
Per quanto riguarda invece nello specifico le nuove tendenze per la casa in questo 2020 post coronavirus, vediamo
- La multifunzionalità - spazi capaci di trasformarsi a seconda delle esigenze e magari anche in base all'ora del giorno
- Spazi aperti - che si tratti di ripostigli, tetti, sottoscala o disimpegni, ogni piccolo spazio deve essere sfruttato, in una continuità con lo spazio attiguo.
- Via il corridoio - la nuova tendenza per la casa parla dell'abolizione del corridoio per la creazione di spazi più intelligenti, dove approfittare ogni metro quadro
- Home office - con la grande rivoluzione dell'home office, spesso arrivato per restarci, avere uno spazio per lavorare è ormai imprescindibile.
Da Agenzia Farini
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Mutui al tempo del Covid: ecco come la mediazione creditizia diventa 2.0
Antonio Ferrara, ad di Monety, fa le sue previsioni per il mercato dei mutui post-Covid
Nonostante il Covid, le occasioni di compravendita immobiliare si moltiplicano. Anche la mediazione creditizia sui mutui si evolve in un modello 2.0 per sostenere la ripresa delle transazioni. Ne ha parlato a idealista/news Antonio Ferrara, Ad di Monety (gruppo Gabetti).
E’ ancora il momento di chiedere un mutuo?
Chiedere un mutuo in questo periodo conviene sia per i tassi molto bassi, sia per una maggiore possibilità di negoziare i prezzi di vendita con i proprietari. Chi può, quindi, è bene che osservi il mercato alla ricerca di occasioni, che ci sono e rendono il periodo interessante. Inoltre anche le banche in questo periodo offrono prodotti appositamente pensati per questo periodo, consentendo, ad esempio, di acquistare oggi la casa e iniziare a pagare le rate tra un anno, bloccando tassi e prezzi attuali. Quindi il mio parere è che chi è nelle condizioni, ne approfitti: nei momenti di crisi si creano le opportunità per chi abbia disponibilità.
La sospensione del mutuo, d’altro canto, è una opzione utile per chi sia in difficoltà?
Ovvio che chi chiede la sospensione del mutuo non ne fa una questione di convenienza quanto di scelta obbligata, legata ad un problema che c’è alle spalle. Va anche detto che l’ottimo sarebbe evitare la sospensione, poiché questa implica l’allungamento del periodo di ammortamento e le relative rate. Quindi l’ideale sarebbe approcciarsi già a monte con prudenza alla stipula del mutuo, avvalendosi innanzitutto di una buona consulenza, e stipulando adeguate polizze contro gli imprevisti contro la perdita di lavoro o altro. In questo modo si potrebbe evitare di ricorrere a soluzioni quali la sospensione.
Quali previsioni si possono fare per il mercato dei mutui dei prossimi mesi?
A questa domanda qualche settimana fa avrei risposto con più preoccupazione. Osservando i dati del nostro gruppo, però, ora vedo una sensibile ripresa delle compravendite e delle visite alle case da acquistare. Nelle ultime settimane la raccolta mutui è cresciuta in maniera importante anche grazie ai tassi sempre convenienti quindi siamo convinti che il mercato si possa riprendere significativamente nelle prossime settimane. Mi aspetto quindi una contrazione del 10-15%, dovuta ovviamente ai mesi di lockdown che non si possono recuperare. Ma mi aspetto anche una moderata ripresa successivamente. Il mercato crea nuove occasioni, e noi stessi abbiamo operato una acquisizione in tempo di Covid, per cui non posso che essere positivo sul futuro.
Che ruolo ha la consulenza sui mutui in tempo di Covid?
Di solito il cliente è portato a selezionare il miglior tasso di mutuo e basta, ma non è sufficiente: ci vuole un prodotto che realizzi davvero il proprio sogno. Quindi il nostro ruolo in generale non è solo quello di trovare la banca più conveniente per il nostro cliente, ma anche quella che meglio sa rispondere alla sua esigenze. In questo periodo più che mai è necessaria una consulenza preliminare, dato che molti aspiranti mutuatari sono in da cassa integrazione, o comunque hanno subito riduzioni del reddito. Il che, senza essere una discriminante per l’erogazione del credito, è tuttavia una circostanza attenzionata più di prima dalle banche, che devono valutare le singole situazioni prima di concedere un finanziamento. Quindi chi si trovi in questa condizione è bene che si avvalga di una consulenza approfondita prima di impegnarsi nella ricerca di una casa.
Come la pandemia ha modificato le esigenze di consulenza e cosa ha fatto Monety per cavalcare l’onda?
Abbiamo preso il buono di questa situazione. Il nostro lavoro è fatto di relazione con i clienti, quindi in questi mesi abbiamo incrementato la nostra consulenza anche grazie a piattaforme informatiche che ci hanno consentito di mantenere il contatto e di continuare a dare risposte alle diverse esigenze. Non avevamo grandi aspettative, ma ci siamo invece trovati davanti ad un mercato maturo, con strumenti informatici ben utilizzati e una clientela favorevole ad accedere alle soluzioni a distanza. La consulenza a distanza si è infatti rivelata molto utile per accorciare i tempi dei nostri clienti, facilitata anche dalla normativa che agevola la gestione delle pratiche da remoto. Il che è stato determinante in un momento in cui in banca, dove già da tempo si è vista la riduzione degli sportelli, per un cliente sarebbe stato ancora più complicato accedere ad un finanziamento. Essere attrezzati per la gestione a distanza ci rende quindi più competitivi, anche dopo l’emergenza.
In tempo di Covid, Monety ha acquisito MutuiSi. Come ciò modifica il modello di mediazione creditizia?
L’acquisizione per noi è stata strategica; eravamo carenti in Lombardia, ora con MutuiSi, che conserverà il marchio, e i suoi 45 collaboratori incrementeremo la nostra rete di un terzo a partire dal 1 luglio, coprendo la regione che resta il motore dell’Italia e che è la regione in cui il gruppo Gabetti ha più agenzie. Era importante, di conseguenza, dare un supporto adeguato a questa rete. Con questa acquisizione abbiamo creato un modello integrato. Di solito il mondo della mediazione vede in alternativa le reti fisiche o le piattaforme di comparazione mutui. Monety, acquisendo MutuiSi, ha creato un unicum tra le due cose, aggiungendo ai 160 professionisti sul territorio una piattaforma di gestione on line che ci permetterà di intercettare le richieste sul web. Un sistema integrato che al momento non ha l’uguale sul mercato per struttura, numero di collaboratori e numero di lead generati, che vanno intorno ai 10 mila lead al mese di MutuiSi uniti ai 20 milioni di utenti annui dei portali del gruppo Gabetti. L’obbiettivo è di arrivare entro il 2022 ad una rete di 250 collaboratori attraverso investimenti anche e soprattutto sull’on line e creare una mediazione 2.0.
Da Agenzia Farini
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Comprare casa con cessione del quinto, come fare?
La cessione del quinto dello stipendio per finanziare l’acquisto di una casa è una alternativa all’acquisto con mutuo. Vediamo come si fa e gli ultimi dati di Tecnocasa.
Come comprare casa con la cessione del quinto
Acquistare una casa mediante cessione del quinto dello stipendio significa accedere ad una forma di finanziamento che implica essere dipendenti privati o pubblici o pensionati. Avendo uno stipendio regolare, infatti, è possibile richiederne la trattenuta di una quota del 20% direttamente dalla busta paga. Tale quota, poi, andrà a finanziare le rate dell’acquisto della casa.
Per poter dare accesso a questo finanziamento, l’istituto di credito analizza parametri quali l’importo dello stipendio netto mensile, gli anni di anzianità lavorativa e l’ammontare del Tfr.
A chi conviene acquistare casa con cessione del quinto
Questo genere di finanziamento conviene a chi abbia già una buona disponibilità di liquidi, a cui desidera solo aggiungerne un’altra quota da versare per un certo periodo attraverso le trattenute dalla busta paga.
Cessione del quinto e mutuo a confronto
Il vantaggio rispetto al mutuo è quello di non implicare la presenza di garanti, poiché la busta paga è già una garanzia sufficiente contro le possibili insolvenze. Oltre a far evitare tutto l’iter burocratico per l’erogazione del mutuo che in alcuni casi può risultare poco agevole. Ecco perché in alcune condizioni questa opzione può risultare comoda e conveniente.
E’ inoltre in essere, a tutela dei pensionati, la cosiddetta Convenzione Inps, a cui aderiscono istituti di credito e società finanziarie, tra le quali IBL Family del gruppo Tecnocasa, e che prevede per i pensionati agevolazioni e tassi più convenienti rispetto a quelli del mercato.
“Il mercato della cessione del quinto nel complesso nel 2019 risulta in crescita di circa il 7% per stock di crediti rispetto all’anno precedente. Per la nostra società è stato un anno particolare, – afferma Oscar Cosentini, Amministratore Delegato IBL Family – di riorganizzazione e adozione di un nuovo modello di business, che nel giro di pochi mesi ci ha portato ad ottenere risultati soddisfacenti, incrementando la produzione del 100% rispetto all’anno precedente, per un totale di circa 6 mila pratiche. Abbiamo rilevato un crescente interesse del pubblico verso la cessione del quinto, e in particolare dei pensionati, che sono sempre più un punto di riferimento delle famiglie contribuendo a sostenerle anche economicamente, in molti casi aiutando per esempio i figli o i nipoti. I dati dell’Osservatorio Tecnocasa confermano la propensione dei pensionati ad investire nell’immobile, considerando la casa un bene primario”.
Chi acquista casa con la cessione del quinto
Secondo un’analisi di Tecnocasa, nel 2019 l’8% di tutti gli acquisti di una abitazione è stato effettuato da pensionati (percentuale simile a quella del 2018). In particolare il 66,4% dei casi si muoveva per acquistare la prima casa, nel 23,8% dei casi per motivi di investimento e nel 9,8% dei casi per l’acquisto di una casa vacanza.
Quali tipologie di casa acquistano i pensionati? Maggiormente trilocali, seguiti dai bilocali e dai quattro locali.
Per quanto riguarda i finanziamenti con cessione del quinto, nel 2019 si è registrato un incremento di volumi finanziati al target pensionati, che sono stati pari a 37 milioni di euro, con un aumento del 91% rispetto ai volumi dell’esercizio precedente, a fronte di un incremento del 54% per i dipendenti pubblici e del 44% dei dipendenti privati.
Da Agenzia Farini
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venerdì 19 giugno 2020
Attestato di prestazione energetica degli edifici, le novità del decreto legislativo n. 48/2020
Novità per l'attestato di prestazione energetica degli edifici con il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, che attua la direttiva (Ue) 2018/844. Vediamo cosa cambia in particolare per quanto riguarda il rilascio e l'affissione.
Il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, attua la direttiva (Ue) 2018/844 e "promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività".
Il titolo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente: "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/Ue, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
Come segnalato dall'articolo 9 del decreto legislativo, sono state apportate delle modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Come indicato, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'attestato di prestazione energetica, le parti sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa che può andare da 3.000 a 18.000 euro. Per i contratti di locazione di singole unità immobiliari la sanzione è da 1.000 a 4.000 euro e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
Inoltre, è specificato che il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.
Vediamo nel dettaglio quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo:
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle Entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione";
b) al comma 5, dopo le parole "previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75", sono inserite le seguenti: "e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater";
c) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica";
d) al comma 12, lettera b), dopo il numero 8) è inserito il seguente: "8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato";
e) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: "12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo".
Da Agenzia Farini
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Anche le imprese possono fruire dell’ecobonus 110 per cento?
Anche le imprese possono fruire dell’ecobonus 110 per cento?
Il super bonus per i lavori di ristrutturazione partirà a luglio
Dal il 1° luglio 2020 sarà possibile richiedere l’ecobonus al 110 per cento, la misura introdotta con il decreto rilancio per la super detrazione sui lavori di ristrutturazione. Ma in molti continuano a chiedersi se possono usufruirne anche imprese e lavoratori autonomi.
Attualmente, infatti, si sta lavorando per un’estensione dell’ecobonus 110 per cento anche per le seconde case, ma non è ancora chiaro se a beneficiarne possano essere anche le imprese. Il testo in attesa di conversione stabilisce che a usufruire del superbonus per la ristrutturazione sono i condomini, gli Istituti delle case popolari e nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti le persone fisiche fuori dall'esercizio di attività di impresa.
Tuttavia, gli esperti de laleggepertutti.it hanno fornito una loro interpretazione, secondo cui “la legge non pone dei vincoli sulla tipologia del condomino”. Il che comporterebbe che, anche le imprese al di là della loro forma giuridica, così come anche i lavoratori autonomi, possano beneficiare delle detrazioni previste dall’ecobonus 110 per cento.
Per quali interventi? Magari per i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica di un condominio come ad esempio un impianto di riscaldamento/raffreddamento centralizzato, cappotto termico o fornitura di acqua calda sanitaria. L’impresa facente parte del condominio, quindi, beneficerebbe dell'ecobonus 110 per cento in base alla loro quota potendo quindi la detrazione per recuperare la spesa in 5 rate annuali di pari importo o di cedere il credito d’imposta.
L'attuale formulazione del decreto rilancio, considera una finestra temporale per l'ecobonus 110% dal 1º luglio al 31 dicembre 2020. Ma l'emendamento citato prima, vuole ampliare il periodo di applicazione dell'ecobonus 110 anche ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2022. E per le unità unifamiliari per la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati, con un ammontare delle spese non superiore ai 30mila euro, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.
Da Agenzia Farini
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Come effettuare nel 2020 la detrazione della provvigione pagata all'agenzia immobiliare
Come effettuare nel 2020 la detrazione della provvigione pagata all'agenzia immobiliare
Quest'anno i contribuenti avranno più tempo per presentare la dichiarazione dei redditi 2020 relativa all'anno di imposta 2019. La scadenza è infatti fissata per il 30 settembre. Tra le spese che è possibile detrarre dal modello 730 ci sono le provvigioni pagate all'agenzia immobiliare.
I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro. Si può usufruire della detrazione se l'acquisto dell'immobile è effettivamente concluso. In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso.
La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale. In particolare:
- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente;
- l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla lett. b) dell’art. 15 del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste
Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare. La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Il beneficio, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell'immobile, in percentuale, qualora la fattura risulti intestata almeno a uno dei proprietari. Nell'ipotesi di
- Fattura intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà, al fine di consentire la detrazione pro-quota anche al comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo
- Immobile intestato a un solo proprietario, ma fattura cointestata al proprietario e a un'altra persona, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo
- Fattura intestata esclusivametne a una persona che non sia prorietaria dell'immobile, le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario.
Requisiti agenti immobiliari
Per poter usufruire delle detrazioni gli immobiliari devono essere iscritti come agenti immobiliari in base alla legge n. 39 del 1989 che ne disciplina anche le modalità e funzioni.
Documenti da conservare
Documentazione da controllare e conservare. Con la Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.8 è stato precisato che:
- la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
- nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, è necessario integrarla con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
- se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro soggetto non proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario.
Da Agenzia Farini
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Modena
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Imu 2020, sanzioni e ravvedimento per il pagamento in ritardo
Imu 2020, sanzioni e ravvedimento per il pagamento in ritardo
In caso di pagamento in ritardo dell'Imu 2020 quali sono le sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso? Vediamo cosa succede a chi non ha pagato entro la scadenza Imu del 16 giugno e anche qual è il calcolo Imu 2020 per il ravvedimento, secondo le novità introdotte dalla finanziaria 2020
In caso di mancato pagamento o pagamento in ritardo dell'Imu 2020 si applica la disciplina del ravvedimento operoso, che vede diverse sanzioni a seconda del tempo intercorso tra la scadenza Imu 2020 e il pagamento di quanto dovuto.
Il ravvedimento operoso per l'Imu si divide in
- ravvedimento sprint o super breve: effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista, con una sanzione dello 0,1% pari a 1/10 di quella ordinaria dell'1% per ogni giorno di ritardo
- ravvedimento breve: se si provvede al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza Imu 2020 con una sanzione pari all'1,5% dell'importo dovuto
- ravvedimento medio: entro 90 giorni dalla scadenza dell'Imu 2020 con una sanzione dell'1,67%
- ravvedimento lungo: oltre i 90 giorni ed entro un anno con una sanzione del 3,75%
In caso di pagamento in ritardo dell'Imu 2020 quali sono le sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso? Vediamo cosa succede a chi non ha pagato entro la scadenza Imu del 16 giugno e anche qual è il calcolo Imu 2020 per il ravvedimento, secondo le novità introdotte dalla finanziaria 2020
In caso di mancato pagamento o pagamento in ritardo dell'Imu 2020 si applica la disciplina del ravvedimento operoso, che vede diverse sanzioni a seconda del tempo intercorso tra la scadenza Imu 2020 e il pagamento di quanto dovuto.
Il ravvedimento operoso per l'Imu si divide in
- ravvedimento sprint o super breve: effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista, con una sanzione dello 0,1% pari a 1/10 di quella ordinaria dell'1% per ogni giorno di ritardo
- ravvedimento breve: se si provvede al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza Imu 2020 con una sanzione pari all'1,5% dell'importo dovuto
- ravvedimento medio: entro 90 giorni dalla scadenza dell'Imu 2020 con una sanzione dell'1,67%
- ravvedimento lungo: oltre i 90 giorni ed entro un anno con una sanzione del 3,75%
Finanziaria 2020, le novità Imu per il ravvedimento
Con la Finanziaria 2020 la disciplina del ravvedimento prevista per gli altri tributi locali viene estesa anche all'Imu. In particolare è stato introdotto per chi non paga l'Imu l'istituto del ravvedimento operoso cosiddetto lunghissimo, per cui il mancato pagamento Imu 2020 o il pagamento Imu 2020 in ritardo comporta, entro due anni dalla violazione, una sanzione ridotta del 4,29%, mentre il pagamento in ritardo oltre i due anni, ma sempre entro il ricevimento della cartella esattoriale, viene accompagnato da una sanzione per l'Imu 2020 del 5%.
Per il calcolo Imu 2020 relativo al ravvedimento bisogna considerare che a tali sanzioni Imu devono essere aggiunti gli interessi dovuti, pari a quelli legati fissati al 0,05% che si calcolano in base ai giorni di ritardo.
Con la Finanziaria 2020 la disciplina del ravvedimento prevista per gli altri tributi locali viene estesa anche all'Imu. In particolare è stato introdotto per chi non paga l'Imu l'istituto del ravvedimento operoso cosiddetto lunghissimo, per cui il mancato pagamento Imu 2020 o il pagamento Imu 2020 in ritardo comporta, entro due anni dalla violazione, una sanzione ridotta del 4,29%, mentre il pagamento in ritardo oltre i due anni, ma sempre entro il ricevimento della cartella esattoriale, viene accompagnato da una sanzione per l'Imu 2020 del 5%.
Per il calcolo Imu 2020 relativo al ravvedimento bisogna considerare che a tali sanzioni Imu devono essere aggiunti gli interessi dovuti, pari a quelli legati fissati al 0,05% che si calcolano in base ai giorni di ritardo.
Come si calcola l'Imu 2020
Per chi non ha pagato secondo i termini previsti dall'Imu 2020 e non rientra nelle tipologie immobiliari ammesse alla proroga, ricordiamo che per il calcolo Imu 2020 bisogna partire dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicare il valore ottenuto per i coefficienti previsti per ogni tipologia immobiliare. Al risultato ottenuto bisognare applicare le aliquote previste dal Comune.
Si ricorda che per la prima rata Imu 2020 o acconto si dovrà versare una somma pari alla metà di quanto corrisposto per Imu e Tasi nel 2019.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena
Per chi non ha pagato secondo i termini previsti dall'Imu 2020 e non rientra nelle tipologie immobiliari ammesse alla proroga, ricordiamo che per il calcolo Imu 2020 bisogna partire dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicare il valore ottenuto per i coefficienti previsti per ogni tipologia immobiliare. Al risultato ottenuto bisognare applicare le aliquote previste dal Comune.
Si ricorda che per la prima rata Imu 2020 o acconto si dovrà versare una somma pari alla metà di quanto corrisposto per Imu e Tasi nel 2019.
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Le opportunità del mercato immobiliare, cosa cambierà dopo l'emergenza sanitaria
Le opportunità del mercato immobiliare, cosa cambierà dopo l'emergenza sanitaria
L'emergenza sanitaria che abbiamo attraversato in questi ultimi mesi ha lasciato il segno. Tra incertezze e timori, c'è però la necessità di guardare al futuro. Si dice che i momenti di crisi rappresentino un'opportunità. Sarà così anche per l'immobiliare?
Secondo Roberto Carlino, presidente di Immobildream, "il mercato immobiliare saprà essere come sempre la locomotiva della ripresa e saprà cogliere le giuste opportunità che si trovano nei momenti di crisi". In un intervento per idealista/news, il presidente di Immobildream ha tratteggiato quello che potrà essere il quadro riferito al settore immobiliare nei prossimi mesi e ha posto l'attenzione sugli aspetti positivi che potranno scaturire da questa emergenza.
Ripresa mercato immobiliare, quando?
Parlando innanzitutto di come cambierà il mercato immobiliare post coronavirus, Carlino ha spiegato che "contrariamente a quanti si aspettavano una flessione del mercato conseguente l'emergenza epidemiologica, nei primi giorni dopo il lockdown si sono avuti percettibili cenni di ripresa del settore immobiliare, come confermato, a livello nazionale, dai dati dell'Istat di fine maggio, come attestato dall'aumento dei prezzi degli immobili che sono saliti dello 0,3% e come certificato dai 'Dati statistici notarili' resi noti dal Consilio nazionale del Notariato". Il presidente di Immobildream ha dunque affermato che "una ripresa significativa potrebbe arrivare già nel 2021 e consolidarsi nel 2022: la stagnazione dei prezzi, che sono ormai fermi da tempo, lasciano presagire una crescita rilevante dei prezzi e delle compravendite immobiliari, a beneficio di tutto il comparto".
Nuove esigenze abitative
Sembra ormai evidente che una delle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria vissuta in questi mesi porterà a un cambiamento delle esigenze abitative dei cittadini. A tal proposito, Carlino ha affermato: "La pandemia che si è diffusa nel mondo e le conseguenti misure di contenimento, che hanno tra l'altro imposto forti limitazioni alle libertà fondamentali degli individui, a partire dalla libera circolazione delle persone, suggeriscono una serie di riflessioni sul concetto di casa e di abitare. Le persone, costrette nelle proprie abitazioni, in questi mesi di lockdown, hanno potuto apprezzare l'importanza della propria abitazione, luogo nel quale dover trascorrere l'intera giornata, convivendo tutto il giorno con i propri congiunti".
Il presidente di Immobildream ha quindi spiegato: "Da questo punto di vista chi ha potuto godere di appartamenti dotati di spazi esterni ha certamente vissuto meglio il periodo. Mi aspetto quindi che le persone, che hanno fatto tesoro di questa esperienza, prediligeranno nell'immediato futuro l'acquisto di appartamenti dotati di spazi esterni, di ambienti più spaziosi e forniti dei più avanzati impianti tecnologici, orientando le proprie scelte verso il mercato delle nuove costruzioni in luoghi non così densamente popolati come il centro delle città, laddove la storicità degli edifici vive di un'architettura che non risponde, almeno per la generalità delle persone, alle predette mutate esigenze".
Andamento mercato immobiliare residenziale
Analizzando poi quali comparti potranno trainare il settore e quali invece faranno più fatica, Carlino ha affermato: "Il settore immobiliare sarà trainato dal mercato residenziale, che da subito ha dato i primi segnali di ripresa. In particolare, crescerà il mercato delle unità residenziali di nuove costruzioni, maggiormente orientate alle mutate esigenze degli acquirenti e rispettose delle più moderne direttive in materia di sostenibilità ambientale ed energetica delle case".
Andamento mercato immobiliare non residenziale
Nella sua analisi, il presidente di Immobildream ha poi spiegato: "Seguirà una graduale crescita del mercato degli immobili commerciali (come negozi ed uffici direzionali), mentre il mercato delle strutture adibite alla logistica potrebbe segnare una battuta di arresto".
Opportunità post Covid
Focalizzandosi infine proprio sugli aspetti positivi che potranno scaturire da questa emergenza, il presidente di Immobildream ha fatto un interessante excursus. Ha innanzitutto sottolineato che "l'Italia ha subito più di altri Paesi le conseguenze della pandemia, anche se ha dimostrato di saperla contenere e, nel medio periodo, di saperla gestire". Carlino ha quindi evidenziato che gli italiani "sono un popolo pieno di risorse e di energie che sa cogliere nei momenti difficili le opportunità di crescita e sviluppo", affermando: "Come disse un importante filosofo, Giambattista Vico, 'Sembravano traversie ed eran in fatti opportunità': gli italiani hanno dimostrato storicamente di sapersi rimboccare le maniche e risollevarsi".
Il presidente di Immobildream ha quindi spiegato: "Ricordiamoci di quello che l'Italia fu in grado di realizzare nel primo dopoguerra, quando, con il sudore della fronte e con le sole braccia, gli italiani hanno rimesso in moto l'economia. In quegli anni è nata tra l'altro la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (23/07/1952), di cui l'Italia è stata protagonista e colonna portante con il presidente del Consiglio dei ministri On. Alcide De Gasperi; seguì poi il boom economico degli Anni '60 con gli italiani che, con impegno e sacrificio, portarono il Pil a livelli impensabili e mai visti per il nostro Paese".
Carlino ha sottolineato che "è nei momenti difficili che gli italiani danno il meglio di loro stessi ed affrontano le avversità per conseguire risultati insperati: per aspera ad astra!". E ha aggiunto: "Sono toccanti i ricordi del periodo di lockdown quando gli Italiani, chiusi e costretti nelle proprie case, non mancavano però alle 18:00 di ogni giorno di intonare l'inno nazionale e di battere le mani affacciati alle finestre, in segno di solidarietà e di comunità, in queste città deserte abbiamo riscoperto il valore dello stare insieme seppur distanti".
Il presidente di Immobildream ha poi così concluso: "Certo e fiducioso che gli italiani sapranno dimostrare quel senso di appartenenza e di comunità che ci potrà portare ai livelli di benessere e di crescita economica che tutti noi ci meritiamo. Guardando indietro e vedendo quello che i nostri padri hanno fatto negli Anni '50 e '60, anche noi in questa fase di crisi sanitaria, dando la giusta spinta e remando nella stessa direzione, saremo in grado di riportare la nostra economia ai livelli che il nostro Paese merita, del resto come dice Albert Einstein: 'La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che sorge l'inventiva, la scoperta e le grandi strategie. Chi supera la crisi, supera se stesso senza essere superato'. Il mercato immobiliare saprà essere come sempre la locomotiva della ripresa e saprà cogliere le giuste opportunità che si trovano nei momenti di crisi".
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Prezzi delle case, i quartieri dove sono aumentati di più da marzo in Italia
Prezzi delle case, i quartieri dove sono aumentati di più da marzo in Italia
A maggio, si è registrato un lieve aumento dello 0,3% registratosi rispetto ad aprile con il prezzo del mattone in Italia che si assesta a 1.702 euro al metro quadro.
Anche durante il periodo del lockdown gli italiani non hanno mai smesso di cercare casa e i dati indicano una vivacità spiccata, e non è una novità, a Milano. Nel capoluogo lombardo ci sono i quartieri che hanno visto crescere maggiormente i prezzi al mq delle case da marzo a maggio. Su tutti, la zona di Varesina-Testori, in cui i valori sono aumentati del 28,72%, ma passando da 1730,01 a 2226,82 euro al mq.
E proprio pochi giorni prima del lockdown deciso per contenere la pandemia, idealista/news aveva pubblicato una mappa sui quartieri che erano cresciuti di più al livello di prezzi delle case in un anno, anche in quella speciale classifica le prime posizioni erano monopolizzate da Milano. Ma nel capoluogo lombardo, così come nel resto d’Italia, erano le zone prime o centrali a farla da padrone. Mentre scorrendo il ranking delle zone che sono cresciute di più durante il lockdown noteremo alcune differenze.
Anche nella Capitale, ad esempio, il balzo più grande tra marzo e maggio 2020 si registra in periferia, a Tor Cervara, un quartiere che però è in grado di garantire più spazi liberi e metrature più grandi a costi contenuti. Nel periodo preso in esame i valori sono passati da 2348,31 a 2555,56 euro al mq, con un 8,83% che rappresenta anche la miglior performance di Roma (segue un altro quartiere periferico dello stesso quadrante, Ponte di Nona).
Discorso simile anche per quanto riguarda Torino, dove a crescere maggiormente è una zona dal prezzo al mq abbastanza basso: Madonna di Campagna passa da 882,49 a 955,50 euro al mq, con un balzo dell’8,27%. A Genova, il quartiere con l’aumento più significativo (5,10%) è Oregina-Lagaccio, che passa da 1066,97 a 1121,43 euro al mq.
Situazione decisamente diversa a Bologna, dove la centralissima ed esclusiva zona di Galvani passa da 4150,31 a 4252,87 euro, con un aumento da marzo a maggio del 2,47% che è anche il picco massimo toccato in città nello stesso periodo. Anche a Firenze a crescere maggiormente (+4,62%) è la zona di Bellariva-Rovezzano, con un prezzo al mq che passa da 3505,43 a 3667,38.
Nella città di Bergamo, messa a durissima prova dall’emergenza coronavirus, i prezzi delle case a Loreto sono passati da 1888,59 a 2021,49 euro al mq (+7,04%), mentre Borgo Milano a Verona cresce del 4,18% (passando da 1730,26 a 1802,64 euro al mq).
Tornando invece alle percentuali di crescita più alte, si mettono in evidenza le zone di Cardeto ad Ancona, che si attesta a 1810,01 euro al mq crescendo dell’11,39% e San Giuliano a Mare a Rimini, in cui i prezzi sono aumentati del 9,07% attestandosi a 2872,43. Morane-Sant'Agnese Nuova a Modena, fa un balzo del 6,74% e sfiora i 2000 euro al mq.
Tra le regioni del Sud, invece, si distingue il quartiere Marconi a Bari, in cui i prezzi delle case passano da 1414,82 a 1516,95 euro al mq con un aumento del 7,22%. A Palermo, invece, i valori della zona Pallavicino-San Filippo Neri passano da 1349,25 a 1439,71 euro al mq. Infine Napoli, Mercato-Pendino cresce del 3,07% e si assesta introno ai 2000 euro al mq.
Da Agenzia Farini
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