lunedì 14 settembre 2020

Cessione del credito d'imposta per le spese di ristrutturazione, quando è possibile

 

Cessione del credito d'imposta per le spese di ristrutturazione, quando è possibile




L'articolo 121 del decreto rilancio chiarisce quando è possibile la cessione del credito in relazione al superbonus 110 per cento. Vediamo quanto chiarito.

A riproporre il tema è un contribuente che ha domandato al Fisco: "Nel corso del 2019 ho sostenuto spese di ristrutturazione. Nel modello 730/2020 ho inserito, come previsto dalla norma, la prima delle 10 rate previste. Posso, analogamente a quanto previsto in tema di detrazione 110%, cedere alla mia banca le rate residue?".

Il Fisco ha così replicato: "La risposta è negativa. La possibilità di cedere il credito, introdotta dal 'Decreto Rilancio', precisamente con l'articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, riguarda le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo".

Nello specifico, l'articolo 121 del decreto rilancio ("Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile") recita, al comma 1:

"I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari". 

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

Come effettuare i pagamenti per beneficiare del superbonus 110%

 

Come effettuare i pagamenti per beneficiare del superbonus 110%




Per poter fruire del superbonus 110% è necessario fare attenzione a come devono essere effettuati i pagamenti delle spese per l'esecuzione degli interventi. Per chiarire questo punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate fornendo una specifica risposta alle apposite Faq.

Rispondendo al quesito "come deve avvenire il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi (salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del superbonus?", il Fisco ha così risposto:

"Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane Spa nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d'acconto (attualmente nella misura dell'8 per cento) di cui all'articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41)".

Si ricorda che il superbonus 110% è la nuova agevolazione agevolazione prevista dal decreto rilancio che porta al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Qualche giorno fa, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha fatto sapere che il beneficio diventerà strutturale.

A beneficiarne sono condomìni persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento; Istituti autonomi case popolari (Iacp) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.


 Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena


I documenti necessari da presentare per l’ecobonus 110 per cento

 

I documenti necessari da presentare per l’ecobonus 110 per cento





L’ecobonus 110 per cento per i lavori di riqualificazione energetica ristrutturazione prevede tra comunicazioni, visti di conformità e asseverazioni 24 documenti diversi da presentare per accedere al superbonus. Vediamo di cosa di tratta.

Come è facile immaginare, si parte dalle autorizzazioni per iniziare i lavori. Nella fattispecie, quindi, i primi documenti da presentare per fruire dell’ecobonus 110 per cento sono il titolo abilitativo (Scia/Cila o permesso di costruire) e la dichiarazione firmata dal cliente e dall’impresa o da un tecnico che attesti la maturazione del superbonus tramite il miglioramento di due classi energetiche e l’iscrizione all’albo del tecnico stesso.

Successivamente, per fruire dell’ecobonus 110 per cento, serviranno anche:

  • la visura catastale che attesti la proprietà dell’unità;
  • l’autorizzazione ai lavori firmata dal proprietario dell’immobile;
  • il contratto di appalto o la lettera di incarico professionale;
  • il verbale dell’assemblea (per i lavori in condominio);
  • l’autocertificazione firmata dal beneficiario della detrazione che attesti di non fruire del superbonus 110% su più di due unità immobiliari e che l’unità non è utilizzata per professione o impresa;
  • la dichiarazione sulla conformità dei documenti consegnati in copia.

Finita questa fase si inizia con l’apertura vera e propria dei lavori. Quindi, bisognerà aprire un prestito ponte e trasmettere tutte le fatture (acconto, ricevute dei bonifici parlanti, modulo firmato dall’azienda che esegue i lavori) con la dichiarazione sull’avanzamento delle opere.

L’altra fetta importante di documenti da trasmettere è quella che riguarda la cessione del credito. Ecco cosa serve:

  • il visto di conformità sulla maturazione del credito rilasciato da una figura abilitata;
  • la dichiarazione di avvenuta polizza di Rc professionale;
  • l’invio della comunicazione all’Agenzia sull’esercizio dell’opzione di cessione;
  • l’asseverazione tecnica rilasciata da un tecnico;
  • la ricevuta di presentazione all’Enea di questa asseverazione;
  • la dichiarazione di conformità dei documenti.

Per gli interventi che godono di sismabonus serve anche l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati dell’efficacia degli interventi che attestino la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una volta terminati i lavori, deve essere presentato di nuovo il visto di conformità rilasciato da una figura abilitata assieme alla dichiarazione sull’abilitazione, la polizza Rc e dalla comunicazione alle Entrate dell’opzione. Completa il quadro dei documenti da presentare l’asseverazione tecnica di un tecnico abilitato per l’efficientamento, accompagnata dalla ricevuta di presentazione all’Enea, o l’asseverazione relativa agli interventi antisismici. Tutto accompagnato dalla dichiarazione di conformità.

Da Agenzia Farini

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Agevolazioni prima casa, più tempo a disposizione per vendere l'immobile precedente

 

Agevolazioni prima casa, più tempo a disposizione per vendere l'immobile precedente




Per non perdere le agevolazioni prima casa, qualora se ne possieda già una e se ne acquisti un’altra, la precedente va venduta entro un anno. Ma con la pandemia tutto è slittato. Come funziona quindi se la scadenza è caduta durante il lockdown? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Il decreto Liquidità ha previsto la sospensione delle scadenze legate alle agevolazioni prima casa per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020. Lo dice la risposta 310 del 4/9/2020 dell'Agenzia delle entrate all’interpello di un contribuente che, già titolare di un altro immobile, aveva però acquistato un’altra casa nell’aprile 2019, ipotizzando di usufruire delle agevolazioni, che scattano anche per il nuovo acquisto purchè il vecchio sia rivenduto entro i 12 mesi.

Tale rivendita tuttavia non è potuta avvenire in tempo a causa del lockdown che ha fermato le attività di compravendita immobiliare, con il rischi, per il contribuente, di non poter più accedere alle imposte agevolate. L’AdE ha quindi chiarito che l’articolo 24 del Decreto Liquidità ha allungato i termini per il calcolo del periodo a disposizione per l’alienazione dell’immobile fino al 31 dicembre 2020.

Da Agenzia Farini

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sabato 12 settembre 2020

Bonus facciate ed ecobonus, ogni condomino può scegliere

 

Bonus facciate ed ecobonus, ogni condomino può scegliere




Con la risoluzione n. 49/E, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di bonus facciate ed ecobonus e ha chiarito che ogni condomino può scegliere se fruire di un'agevolazione o dell'altra indipendentemente da quanto deciso dagli altri comproprietari. Vediamo nel dettaglio quanto affermato.

La risoluzione n. 49/E ha evidenziato che "ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione".

Secondo quanto chiarito, dunque, nel caso in cui gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino nell'ambito applicativo di più detrazioni - bonus facciate ed ecobonus -, ogni "condomino può stabilire, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini".

Con la risoluzione n. 49/E, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre evidenziato che, "ai fini della comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse. Nella predetta comunicazione, pertanto, l'amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito". 

Il tema è stato trattato anche con la risposta n. 294. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che "ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica prevista dall'art. 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. Ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione. Nella comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata l'amministratore di condominio dovrà indicare due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, dovrà indicare le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito".

Da Agenzia Farini

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Superbonus 110, da ottobre via libera alla cessione del credito

 

Superbonus 110, da ottobre via libera alla cessione del credito

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate per accedere alle agevolazioni fiscali





Per ottenere lo sconto in fattura o per esercitare l’opzione di cessione del credito prevista dal Superbonus 110 per le ristrutturazioni la data da tenere a mente è quella del 15 ottobre. Vediamo cosa dispone l’Agenzia delle Entrate.

  • Con il provvedimento n. 283847/2020 l’Agenzia delle Entrate stabilisce le condizioni per richiedere le detrazioni legate agli interventi sugli immobili che danno diritto al cosiddetto Superbonus 110. In particolare:
  • L’opzione va esercitata per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico e antisismico, recupero o restauro della facciata degli edifici;
  • La richiesta va fatta in via telematica, a partire appunto dal 15 ottobre, utilizzando il modello apposito e il software disponibile sul sito AdE;
  • La cessione del credito potrà essere accettata o meno dai cessionari attraverso la “Piattaforma cessione crediti”. In caso di accettazione, i crediti saranno visibili nel relativo cassetto fiscale e utilizzabili dai cessionari in compensazione o ulteriormente ceduti.
  • In alternativa alla cessione del credito si può chiedere uno sconto in fattura ai fornitori con riferimento a quanto disposto dall'art. 121 del dl 34/2020. Occorre per questo una copia dell’asseverazione trasmessa dall’Enea o, per gli interventi antisismici, dai professionisti coinvolti.
  • Sconto o credito di imposta devono essere calcolati sulla base delle spese sostenute nel periodo di imposta di riferimento
  • Se più beneficiari sostengono spese per lo stesso immobile di cui sono possessori, ognuno potrà scegliere liberamente a quale beneficio accedere.
Da Agenzia Farini
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Bonus facciate, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul rifacimento dei balconi

 

Bonus facciate, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul rifacimento dei balconi


Con la risposta n. 289, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al bonus facciate e al rifacimento dei balconi. Ecco quanto spiegato.

Per quanto riguarda gli interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, tramite la risposta n. 289, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020 e ha poi sottolineato che con la circolare n. 2/E del 2020 è stato chiarito che "la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi". Aggiungendo che "la detrazione, inoltre, spetta, tra l'altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione".
La risposta dell'Agenzia delle Entrate ha dunque chiarito che "in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello - il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso".

E ancora: "Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso".

L'Agenzia delle Entrate ha infine segnalato che "l'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui al citato articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione".

Il bonus facciate, dunque, spetta per le spese sostenute per:

  • il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone; 

  • la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone; 

  • la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone; 

  • tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone.

Si ricorda che il bonus facciate è una detrazione del 90% per la messa a nuovo delle facciate esterne degli edifici. Il beneficio spetta ai soggetti residenti o non residenti, anche se titolari di reddito di impresa, che posseggono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento.

Da Agenzia Farini

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Possibile proroga in arrivo per l’ecobonus 110 per cento

 

Possibile proroga in arrivo per l’ecobonus 110 per cento




Dopo la versione definitiva del decreto rilancio e i decreti attuativi,  l’ecobonus 110 per cento per i lavori di ristrutturazione per migliorare le prestazioni energetiche e la sicurezza antisismica è ormai realtà. Ma già si pensa a una possibile proroga fino al 2023. Vediamo di cosa si tratta.

In attesa di capire la reale portata che avrà l’ecobonus 110 per cento sul mondo dell’edilizia e dell’immobiliare in generale, si sta già pensando di inserire una proroga che estenda le agevolazioni sotto forma di credito di imposta oltre la naturale scadenza (31 dicembre 2021). L’idea sarebbe quella di sfruttare i fondi europei del Recovety Plan per rifinanziare il cosiddetto superbonus.

Lo stesso viceministro del Mef Antonio Misani, in un’intervista al Messaggero, ha dichiarato:“Se sarà possibile rendicontare nel Recovery Fund il bonus 110%, credo che questa misura vada prolungata per tutto l’orizzonte temporale di impegno delle risorse europee, ossia fino al 2023. Questa potrebbe essere una delle scelte strategiche da inserire nella prossima legge di bilancio”.

La proroga dell’ecobonus 110 per cento fino al 2023 sarebbe importante soprattutto nell’ottica di favorire i lavori nei condomini, visto che, rispetto a una casa di un privato, i tempi di approvazione dei lavori possono essere decisamente lunghi e quindi ritardare sensibilmente gli interventi di ristrutturazione.

Le tempistiche necessarie tra l’assemblea di condominio, i piani per la suddivisione delle spese dei lavori in base ai millesimi e la raccolta delle singole quote (a meno che non si opti direttamente per la cessione del credito e non per la detrazione) potrebbero addirittura portare i tempi oltre il 31 dicembre 2021 (data attualmente prevista per la scadenza dell’ecobonus 110 per cento).

Da Agenzia Farini

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Modena

sabato 5 settembre 2020

Scadenza bonus casa 2020, le date da ricordare

 

Scadenza bonus casa 2020, le date da ricordare




L'attenzione è tutta rivolta al superbonus 110 per cento, introdotto dal decreto rilancio, ma i bonus per la casa 2020 sono molteplici. Vediamo quello che serve sapere e la scadenza da ricordare per ogni detrazione.

Scadenza superbonus 110

Partiamo proprio dal superbonus 110 per cento. Il decreto rilancio ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

Qualche giorno fa il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, ha affermato: "Se sarà possibile rendicontare nel Recovery Fund il bonus 110%, credo che questa misura vada prolungata per tutto l'orizzonte temporale di impegno delle risorse europee, ossia fino al 2023. Questa potrebbe essere una delle scelte strategiche da inserire nella prossima legge di bilancio". 

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha poi fatto sapere che il beneficio diventerà strutturale. Intervistato da La Stampa, Patuanelli ha fatto sapere che i provvedimenti verranno finanziati in parte con il Recovery Fund europeo.

Scadenza ecobonus 2020

L'ecobonus 2020 è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2020. L'agevolazione per gli interventi di risparmio energetico, con aliquote diverse (65%, 50%, 70 o 75%) a seconda della tipologia di lavori effettuati, può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020.

Scadenza bonus ristrutturazione 2020

Il bonus ristrutturazione 2020 fa parte dei benefici fiscali prorogati dalla legge di Bilancio 2020. L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86, essa consiste in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Secondo però quanto è stato disposto con la proroga, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

Scadenza bonus facciate 2020

Il bonus facciate 2020 è una novità della legge di Bilancio 2020. Si tratta di una detrazione d'imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 

Nello specifico, la detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Scadenza bonus mobili 2020

Il bonus mobili 2020 è stato anch'esso prorogato dalla legge di Bilancio 2020. In base a quanto previsto da quest'ultima norma, l'agevolazione è stata prorogata anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019. Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2018.

Consiste in una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Scadenza bonus verde 2020

Con il decreto Milleproroghe è stata confermata la proroga al 2020 del bonus verde. Si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per gli interventi di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e deve essere calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

Scadenza sismabonus

Il sismabonus prevede, come indicato dall'Agenzia delle Entrate, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, una detrazione del 50%, da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di pari importo. La detrazione sale al 70%, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all'80%, se si passa a due classi di rischio inferiori. Inoltre, il beneficio fiscale è maggiore in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali: 75%, se c'è passaggio a una classe di rischio inferiore; 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Da Agenzia Farini

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Si può fruire dell’ecobonus 110 per cento per le case prefabbricate? I punti da chiarire

 

Si può fruire dell’ecobonus 110 per cento per le case prefabbricate? I punti da chiarire




L’ecobonus 110 per cento per i lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione potrebbe rappresentare un'ulteriore spinta per il mercato delle case prefabbricate. Per saperne di più e chiarire i punti incerti, idealista/news ha intervistato Roberto Marzano, amministratore di Dhw System, azienda produttrice di case prefabbricate in acciaio.

L'ecobonus 110 per cento per le case prefabbricate

Innanzitutto è bene chiarire che chiunque volesse investire in una casa prefabbricata può usufruire dell’ormai famoso ecobonus al 110%. “Con la demolizione e ricostruzione, il cliente che commissiona una casa prefabbricata ha diritto all’ecobonus al 110% - spiega Marzano – ma non solo, perché questo tipo di edilizia, che attualmente è la più avanzata dal punto di vista tecnologico, beneficia anche del sismabonus”.

Entrando più nel dettaglio, l’amministratore di Dhw System evidenzia i punti per i quali la costruzione (dopo la demolizione dell’abitazione già esistente) di una casa prefabbricata gode del superbonus: “L’edificio che costruiamo è a impatto zero, degrado zero, altamente performante sotto il punto di vista dell’isolamento termico e antisismico”. Non solo, anche l’ampliamento è agevolabile, nei casi in cui si abbia il permesso per costruire un altro piano di una struttura già esistente.

Demolizione e ricostruzione

Va sottolineato, tuttavia, il punto cruciale della demolizione e ricostruzione. Tali lavori devono rispettare la stessa volumetria, salvo le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Si tratta, infatti, di tutte quelle opere inglobate nella definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell'Edilizia (Dpr 380/2001).

Inoltre, i lavori di ricostruzione devono garantire i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, nei casi in cui non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (condizione che le case prefabbricate garantiscono).

Quota dei lavori coperta da superbonus

Un aspetto da chiarire, però, è quello che riguarda la porzione di lavori coperta dall’ecobonus 110 per cento. “È vero che, ad esempio, il sismabonus è stato innalzato dall’85% al 110%, ma va anche evidenziato che non tutte le spese sono coperte dal sismabonus”. In sostanza, pur usufruendo dell’ecobonus 110 per cento, non è possibile acquistare in maniera gratuita una casa prefabbricata.

Il perché lo spiega proprio l’amministratore di Dhw System: “Poniamo che il costo complessivo di una casa prefabbricata in acciaio prodotta da noi sia di 100mila euro, sulla somma totale 40mila euro saranno i costi della struttura portante e altrettanti, ad esempio, saranno quelli relativi all’isolamento. Per questi 80mila euro, quindi, il cliente potrà accedere al superbonus. Ma restano altre componenti che hanno un costo che non è coperto da ecobonus, come ad esempio quello dei sanitari o dei rivestimenti”.

Chi si fa carico dei crediti?

Ma Marzano insiste anche su un altro punto che sta generando diverse incomprensioni: “Da quando è stato introdotto l’ecobonus 110 per cento c’è stato un aumento dell’interesse per le case prefabbricate, ma molti clienti non hanno le idee chiare e vengono in azienda pensando che si possano commissionare i lavori e partire con la realizzazione del progetto senza spendere un euro”.

A questo proposito, va specificato che le formule con cui fruire del superbonus, infatti, sono tre:

  • la detrazione fiscale nelle cinque dichiarazioni dei redditi successive;
  • cedere il credito al fornitore dei lavori per ottenere uno sconto immediato nella fattura;
  • trasformare il superbonus in credito d’imposta cedendolo agli istituti di credito.

Come è facile immaginare, l’opzione preferita dai committenti è la seconda, quella che di fatto permetterebbe di eseguire i lavori a costo zero. Ma è altrettanto facile immaginare quanto possa essere gravosa per un’azienda produttrice di case prefabbricate.

Come sottolinea lo stesso Marzano: “Se il costruttore si fa carico di tutto il credito che scaturisce dall’opera, non ci sono i margini necessari, le compensazioni non solo tali da poter azzerare l’acquisizione del credito. Inoltre non c’è certezza di quando si ricevano i crediti dallo Stato e il rischio potrebbe essere quello di ritrovarsi a chiudere in pochi mesi”.

Nel caso in cui il committente non abbia la possibilità di compensare il credito, la via più facilmente percorribile potrebbe essere quella della cessione del credito alle banche. In questo senso, sia Unicredit che Intesa San Paolo si sono già mosse con dei servizi ad hoc incentrati sull’ecobonus al 110 per cento.

Da Agenzia Farini
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Modena

Come si spartiscono quest'estate gli stranieri le case sulle coste italiane

 

Come si spartiscono quest'estate gli stranieri le case 

sulle coste italiane



Comprare o affittare casa in Italia è ancora un sogno per molti stranieri che, nonostante il covid, continuano a cercare casa sulle nostre coste. Vediamo come si spartiscono le seconde case al mare, secondo l'analisi di idealista/data.

A farla da padrone nella ricerca di case vacanza in Italia sono certamente gli americani, dominatori assoluti delle coste italiane per essere la nazionalità predominante in 919 comuni costieri sui 1227 analizzati. A seguire la Germania, nazione predominante in 190 comuni e i francesi presenti in 30 comuni. Austriaci e svizzeri sono la nazionalità predominante rispettivamente in 16 e 14 dei municipi analizzati. A seguire anche i cittadini di Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Australia e Canada.

Sebbene la maggior parte delle richieste di case sulla costa proviene dai nostri connazionali, la nazionalità straniera predominante in quasi tutta la costa italiana è quella a stelle e strisce. Le case più ricercate dagli statunitensi sono quelle presenti nei comuni di Portofino (con una domanda pari al 68% rispetto al 32% nostrana), a seguire il comune calabrese di Seminara e i comuni della costiera amalfitana: Positano, Amalfi e Praiano. In tutti questi comuni la ricerca da parte degli americani è superiore a quella dei nostri connazionali.


I tedeschi sono la nazionalità predominante nelle località costiere della provincia di Sassari e Cagliari, come Badesi e San Teodoro (dove la domanda nazionale è inesistente), ma anche Area Baja Sardinia e Arzachena.


Molto attiva la ricerca dei tedeschi sul versante ionico della Calabria, nel comune di Camini o in Sicilia nelle località di Motta d'Affermo o Cattolica Eraclea.



Per quanto riguarda i francesi, sono la nazionalità dominante nei comuni costieri della provincia di Ventimiglia, al confine con la Francia, come le frazioni di Grimaldi Mortola o Torre Calvo Villatella.



La nazionalità austriaca cerca casa soprattutto a Grado, località turistica dell'Alto Adriatico situata tra Trieste e Venezia e a Marano Lagunare, altra località del Friuli Venezia Giulia. 



 

Mentre gli svizzeri prediligono il tacco d'Italia e cercano casa nei comuni costieri di Marciano di Leuca e Gagliano del Capo, in provincia di Lecce, situati all'estremità meridionale della penisola salentina. Anche se il primo comune per ricerche è la località sarda di Palau.



Qualche curiosità sulla domanda straniera

Trinità d'Agulta e Vignola, comune sardo in provincia di Sassari, è la meta preferita dai cittadini del Belgio, qui la domanda nostrana è assente. Mentre nel comune di Casignana, in provincia di Reggio Calabria, il 60% della domanda è costituito da australiani.

I comuni della costa più cari e quelli più economici per comprare casa

La località costiera più cara per acquistare casa è Portofino (Genova) (9746 euro/m2), seguita dall'isola di Capri (8.927 euro/m2) e dal quartiere Roma Imperiale di Forte dei Marmi (8.494 euro/m2). In tutte e tre i casi i potenziali compratori sono di nazionalità statunitense.

Sul fronte opposto, troviamo il comune di Belcastro, in Calabria, dove le case costano 260 euro al m2. Qui gli stranieri più interessati a comprare casa sono i tedeschi. Al secondo posto, nella lista delle località più economiche, troviamo Sersale, sempre in provincia di Catanzaro, con 290 euro di media al m2. Qui la nazionalità predominante è quella a stelle e strisce, mentre completa la terna Africo, in provincia di Reggio Calabria, con 313 euro/m2 ambita soprattutto dai tedeschi.

Da Agenzia Farini

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Modena

Prezzi delle case in aumento dell'1,7% ad agosto. Scopri i valori nella tua città

 

Prezzi delle case in aumento dell'1,7% ad agosto. Scopri i valori nella tua città





Prosegue anche ad agosto il trend positivo dei prezzi delle abitazioni usate, il cui incremento mese su mese è dello 0,2%, a 1.750 euro al metro quadro. L’ultimo indice dei prezzi idealista, il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, indica un aumento dell'1,7% su base annua che conferma la rapida ascesa della domanda nel settore dalla fine del lockdown.

Regioni
Sono 14 le aree regionali in crescita ad agosto, con la Valle d’Aosta (3,1%) a guidare il trend positivo davanti a Molise (1%), Emilia-Romagna e Lazio (entrambe con un incremento dello 0,7%). All’opposto, le Marche (-0,8%) segnano il calo maggiore davanti a Basilicata (-0,7%) e Friuli Venezia Giulia (-0,6%).

In termini di prezzo la regione che vanta i valori più alti è la Liguria (2.471 euro/m2), seguita da Trentino-Alto Adige (2.466 euro/m2) e Valle d'Aosta (2.458 euro/m2). Le richieste più economiche dei proprietari si riscontrano in Calabria (909 euro/m2), seguita da Molise (916 euro/m2) e in Sicilia, con 1.066 euro al metro quadro.

Province
I mercati provinciali si dividono tra due opposte tendenze, con ai poli estremi Reggio Emilia (3,5%), Aosta (3,1%) e Modena (3%) da un lato, Crotone (-1,7%), Messina (-2,3%) e Belluno (-2,5%), nella parte inferiore della tavola delle variazioni percentuali di questo mese.

Relativamente ai prezzi, Bolzano (3.591 euro/m2) si conferma la provincia più cara d’Italia davanti a Savona (3.091 euro/m2) e Firenze (2.873 euro/m2). Nella parte opposta del ranking, la più economica resta Biella (627 euro euro/m2), davanti a Caltanissetta (715 euro/m2)e Isernia (741 euro/m2).

Capoluoghi
L’andamento generale dei prezzi ad agosto vede una prevalenza di segni positivi che riguardano 56 dei 108 capoluoghi analizzati. Le performance migliori si registrano ad Agrigento (3,6%), Lecco e Reggio Emilia (3,5%), e Modena (2,9%). Dall’altro lato, le variazioni negative di maggiore entità spettano a Catania (-2%), Biella (-2,5%) e Chieti (-2,6%).

Tra le principali piazze immobiliari italiane si segnalano gli incrementi di Torino (0,9%), Bologna (0,8%), e Roma (0,2%). Male Milano (-0,5%) e soprattutto Napoli in calo dell’1,3% questo mese.

Con riferimento ai prezzi di vendita, Venezia (4.481 euro/m²), esclusa Mestre per ragioni di rilevanza statistica, si conferma la città con i metri quadri più cari, davanti a Milano (4.083 euro/m²) e Firenze (3.926 euro/m²). Nella parte bassa del ranking sono Ragusa (816 euro/m²), Caltanissetta (783 euro/m²) e Biella (702 euro/m²) i capoluoghi più economici.

Agenzia Farini
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