Mutui prima casa, 10 cose da sapere prima
di chiedere la sospensione delle rate
Per
la moratoria sui mutui prima casa nei primi cinque giorni sono arrivate già 70
domande a Consap, la controllata del ministero dell’Economia che gestisce il
fondo per la sospensione delle rate, per un controvalore impegnato di quasi
54mila euro (dati dal 30 marzo al 2 aprile incluso). Non moltissime, ma le
banche che raccolgono le istanze in queste ore hanno chiesto molte precisazioni
e, chi non avesse già utilizzato il fondo, ha dovuto accreditarsi sulla
piattaforma informatica di Consap richiedendo le credenziali via email. Consap,
che gestisce il fondo dal 2004 insieme ad altre 30 attività per conto del Mef,
sta monitorando la situazione e si aspetta un’ampia adesione. Per questo motivo
al fondo è stata data una dotazione straordinaria, attualmente pari a 425mila
euro circa. La piattaforma informatica, così come il modulo della domanda, sono
stati adeguati in tempi record per far fronte all’ampliamento della platea
disposto dal Dl 9/2020 e dal decreto “cura-Italia”
a causa dell’emergenza da Covid-19. Inoltre, gli uffici di Consap e l’Abi
stanno fornendo quotidianamente chiarimenti agli interessati per gestire le
casistiche più disparate. Eccone alcuni.
1. Le tempistiche di attivazione della moratoria e i
mancati pagamenti. Per la sospensione farà fede l’invio della domanda. Per
effettivamente non vedersi addebitata la rata sul conto corrente, infatti,
bisognerà procedere per step non rapidissimi: dopo l’invio della domanda
vengono dati fino a 10 giorni al massimo per completare l’invio della
documentazione; massimo 15 solari per l’istruttoria di Consap; infine le banche
hanno 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito
dell’istruttoria ma ci mettono in media 30 o 45 giorni (se il mutuo è
cartolarizzato) per attivare in concreto la sospensione dell’addebito. In ogni
caso, una volta che la pratica verrà accettata, la moratoria decorrerà dalla
data dell’invio della richiesta, anche se i tempi per l’attivazione potrebbero
essere più lunghi.
2. Inclusi i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima. Nella moratoria
sono accettati i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima la data di invio
della domanda. Ipotizzando, quindi, che la domanda venga fatta in questi
giorni, potranno essere inclusi gli eventuali omessi pagamenti delle rate di
gennaio, febbraio e marzo 2020. Le rate scadute e non pagate saranno incluse
nel periodo di sospensione e, dal momento della sospensione, su tali rate non
maturano interessi di mora. Sono esclusi, invece, i mutuatari che al momento
della presentazione della domanda rilevano ritardi nei pagamenti superiori a
novanta giorni consecutivi.
3. Inclusi anche i mutui per cui è già stata chiesta la
sospensione. Consap
fa sapere che, fino al 17 dicembre 2020, tutte le precedenti richieste di
sospensione di cui il mutuo abbia fruito “ex
lege” non avranno alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del
periodo massimo di 18 mesi di moratoria, a condizione che il mutuo stesso
risulti in regolare ammortamento da almeno 3 mesi.
4. La difficoltà di raccogliere la documentazione
necessaria. Oltre
ai casi già previsti (perdita di lavoro, morte o grave handicap), si può fare
domanda anche per: sospensione o riduzione di orario almeno del 20% per più di
30 giorni (anche attesa di ammortizzatori); Calo del fatturato >33% per
autonomi e liberi professionisti che autocertifichino la flessione dal 20
febbraio in poi, rispetto a un uguale periodo di fine 2019. Se da un lato per
semplificare la procedura, fino al 17 dicembre 2020, per tutte le ipotesi di
accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee, è però vero che in
questo periodo può essere difficile reperire la documentazione necessaria dal
proprio datore di lavoro. Consap ricorda che va comunque fornita entro 10
giorni dalla domanda, per cui è necessario muoversi per tempo. Per certificare
la sospensione dell’attività lavorativa o la riduzione di orario serve in
alternativa:
- Copia del provvedimento amministrativo di
autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
- Copia della richiesta del datore di lavoro di
ammissione al trattamento di sostegno al reddito
- Copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai
sensi del Dpr 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro o la
riduzione di orario per cause non riconducibili a responsabilità del
lavoratore, con l'indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi
di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro
4. La banca deve aver aderito al Fondo nazionale
Gasparrini. Non
tutte le banche sono già pronte per accedere alla moratoria, specie quelle che
gestiscono le pratiche in filiale e non a livello centralizzato. Per l’adesione
al Fondo, è necessario che la banca venga autorizzata alla piattaforma
informatica e la richiesta va effettuata inviando una e-mail a fondosospensionemutui.info@consap.it nella quale devono
essere comunicate le seguenti informazioni: codici ABI e CAB della banca e un
indirizzo e-mail, che verrà memorizzato all’interno dell’applicativo del Fondo,
al quale verranno comunicate sia le credenziali di accesso sia le comunicazioni
successive relative all’iter delle pratiche inserite. Le domande vanno caricate
su fondosospensionemutui.consap.it immettendo le
credenziali ottenute. Al primo accesso l’applicativo imporrà il cambio della
password.
5. Procedure semplificate per non uscire di casa (con
la filiale chiusa). Per evitare spostamenti in questo periodo di emergenza
è consentito inviare alla banca il modulo online e lo stesso operatore
bancario, che potrebbe trovarsi a lavorare da remoto, per non stampare e
scansionare il modulo può trasmetterlo così a Consap, lasciando in bianco il
riquadro 2, avendo peraltro cura di inserire i relativi dati nel campo note
dell’applicativo. Va comunque allegata la certificazione del datore del lavoro
o l'autodichiarazione sul fatturato.
6. Domanda a rischio se la durata della moratoria non viene
esplicitata. Bisogna
avere le idee chiare sulla durata richiesta della moratoria, possibile fino a
un massimo di 18 mesi per chi è stato sospeso dall’attività lavorativa. Sono
previsti, nell’ordine:
- Sei mesi di stop per sospensioni o riduzioni tra 30 e
150 giorni
- Dodici mesi di stop tra 151 e 302 giorni
- Diciotto mesi di stop quando si superano i 303 giorni
L’incertezza
è comprensibile dal momento in cui non si può sapere quanto durerà la
situazione in corso, ma Consap avverte: se in caso di incertezza sulla
richiesta della durata della vengono flaggati i quadratini del periodo di
sospensione (6, 12 o 18 mesi), ciò comporta il rigetto della domanda. E visto
che le sospensioni possono essere anche ripetute finché il fondo ha capienza, è
probabilmente meglio flaggare l’opzione minore e semmai prorogare o rinnovare
la richiesta.
7. Inclusi i mutui per ristrutturazione e liquidità. Sono idonee anche e
le domande che, sempre nel complessivo importo di 250 mila euro mutuato,
riguardino mutui contratti oltre che per l’acquisto della prima casa anche per
altre fattispecie (ristrutturazione, liquidità).
8. Da valutare il costo dell'operazione. Si ricorda che a
carico del mutuatario resta, per il periodo di sospensione, il pagamento del
50% degli interessi (incluso lo spread). Anche se i tassi di mercato oggi sono
molto competitivi, resta comunque da valutare la convenienza dell’operazione,
anche mettendola a confronto con una eventuale rinegoziazione del mutuo o una
surroga. Consap, in ogni caso, ha chiesto alle banche di rimandare l’incasso di
questa quota (il 50% degli interessi) in un momento successivo, una volta conclusa
la sospensione.
9. Esclusi i neo proprietari. Per poter accedere
alla moratoria dei mutui prima casa, il mutuo deve essere attivo da almeno un
anno, per una casa (adibita ad abitazione principale) del valore di almeno
250mila euro e non di lusso (categoria catastale A/1, a/8, A/9). Ne consegue
che chi ha acquistato l’immobile dopo marzo 2019 oggi non può accedere alla
misura.
10.
Esclusi i mutui per cui è intervenuto il Fondo di garanzia. Per impossibilità
di cumulare diverse agevolazioni, è escluso chi per la stipula ha attivato il
Fondo nazionale di garanzia mutui prima casa.
Fonte : " Il sole 24h "
Agenzia immobiliare Farini
059454227