venerdì 24 aprile 2020
martedì 20 novembre 2018
Come vendere una casa donata senza rischi, le proposte del Notariato
Donazioni beni immobili, i problemi
Come evidenziato dal Notariato, sui beni immobili donati ci sono problemi di circolazione che si prospettano di fronte a un venditore che, magari a distanza di tempo dalla data in cui ha ricevuto una donazione e con il donante ancora in vita, intenda alienare il bene di provenienza donativa.Secondo il rapporto Dati Statistici Notarili, in Italia sono state stipulate nel 2017 più di 135.000 donazioni immobiliari, nel 2016 quasi 139.000 e nel primo semestre 2018 si registra un aumento del 5% per le donazioni di fabbricati e del 4% per le donazioni della nuda proprietà di fabbricati.
Il Notariato ha sottolineato che già con il Congresso di Verona dell’ottobre 2016 il Consiglio stesso aveva richiamato l’attenzione dei giuristi e del mondo politico sull’opportunità di un intervento di riforma del diritto ereditario.
L’evoluzione del diritto di famiglia, dalla legge n.151/1975 ad oggi, si è sviluppata nel senso dell’instabilità e della multiformità delle relazioni parentali (divorzio breve; degiurisdizionalizzazione dei procedimenti di separazione e divorzio; unioni civili; convivenze registrate), fenomeni che portano con sé l’urgenza di affrontare il nodo del diritto ereditario nella famiglia che cambia.
Donazioni beni immobili, il progetto di riforma del notariato
Il progetto di riforma a cui sta lavorando il Consiglio Nazionale del Notariato seguirà le seguenti linee:Revisione della qualificazione legittima (la legittima come diritto su una parte in natura del patrimonio ereditario): sono forse maturi i tempi per una diversa qualificazione del diritto alla legittima, quale diritto di credito, a una parte del valore del patrimonio ereditario, che può essere soddisfatto con qualsiasi bene, anche non ereditario. Tale riforma consentirebbe, tra l’altro, di superare le note difficoltà di negoziazione dei beni di provenienza donativa.
Superamento del divieto dei patti successori, almeno di quello rinunciativo (come è già, per esempio, nel diritto tedesco, svizzero, francese e austriaco): si ritiene giunto il momento in cui consentire ai presunti futuri eredi di rinunciare ai propri diritti (meglio, alle proprie attese) almeno su determinati beni di proprietà del proprio ascendente o coniuge, che si ritiene potranno essere oggetto di una futura eredità.
Ampliamento dell’ambito di applicazione del patto di famiglia sempre nell’ottica di consentire la pianificazione concordata dei trasferimenti endofamiliari e, in genere, del passaggio generazionale della ricchezza: va valutata l’opportunità di ampliare l’ambito di applicazione del patto di famiglia, oggi limitato ad aziende e quote societarie, prevedendo un patto di famiglia “allargato”, che consenta, sul piano oggettivo, di dare stabilità ai trasferimenti fatti in vita a favore degli stretti congiunti anche di beni diversi da quelli “produttivi” e, sul piano soggettivo, che vada verso la possibilità di stipulare un patto capace di coinvolgere il patrimonio di entrambi i genitori (si pensi a due coniugi, ciascuno proprietario di beni determinati, che intendano distribuire detti beni tra i figli senza distinguere tra il patrimonio del padre e quello della madre).
Introduzione del certificato di successione: con l’obiettivo di dare certezza e stabilità ai trasferimenti e alle procedure ereditarie, si potrebbe immaginare l’introduzione nell’ordinamento del certificato di successione, cioè di un atto notarile nel quale, su richiesta di parte, potrebbero essere contenuti:
- i dati relativi alla devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione;
- eventualmente l’accettazione di eredità,
anche con il beneficio d’inventario, la rinuncia all’eredità
ovvero il rifiuto di legato, la rinuncia all’azione di riduzione
ovvero gli accordi per l’integrazione dei diritti di legittimari
lesi o confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle, in
conformità all’art. 590 del Codice civile.
Donazioni beni immobili, come evitare i rischi
Acquistare una casa in donazione può rivelarsi rischioso, ma evitare problemi è possibile. Si ricorda che la donazione è contestabile entro 20 anni dal momento in cui è stata trascritta o entro 10 anni dal decesso del donante. Con la contestazione l’erede può riprendersi il bene donato, anche se questo è già passato di proprietà.Per proteggere la donazione, l’erede può rinunciare alla contestazione con un atto formale sottoscritto quando ancora il donante è in vita. A chiarirlo è stata la sentenza del Tribunale di Pescara n. 250/2017, ricalcando quanto già espresso dal Tribunale di Torino (sentenza n. 2298/2014).
Chi dona una casa, a un parente o a un terzo, compie un atto che potrebbe danneggiare i cosiddetti legittimari, ai quali la legge accorda sempre una quota minima del patrimonio del defunto, anche a dispetto della sua volontà. I legittimari possono esperire la cosiddetta “azione di riduzione della legittima”, una causa volta a recuperare quella parte di eredità che spetta loro per legge.
L’azione di riduzione, però, non può essere esperita superato un certo termine: 20 anni dalla trascrizione della donazione nei pubblici registri immobiliari; 10 anni dall’apertura della successione. Superato questo arco di tempo, se non viene intrapresa alcuna azione, la donazione diventa inattaccabile.
La prassi notarile ha elaborato una soluzione più rapida, convalidata dai giudici: far firmare all’erede legittimario una rinuncia a contestare la donazione. In questo modo, l’erede si impegna a non effettuare l’azione di restituzione dell’immobile. Se gli eredi legittimari sono diversi, la firma dovrà essere raccolta da tutti quanti. La rinuncia può essere firmata quando il donante è ancora in vita.
Con questo accordo, tuttavia, il legittimario non perde la propria quota di legittima, che potrà rivendicare anche nei confronti del donante; si impegna solo a non chiedere indietro l’immobile oggetto dell’accordo, ferma restando la possibilità di rivalersi in modo diverso.
Donazioni beni immobili, di cosa si tratta
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.Costituiscono oggetto di donazione tutti i beni e i diritti che possono arricchire il patrimonio del donatario, come ad esempio immobili, crediti, aziende, denaro, veicoli o opere d’arte. Possono donare solo coloro che possono disporre liberamente dei propri beni.
In merito alla donazione che ha per oggetto i beni immobili, la normativa – entrata in vigore il 1º luglio 2010 – stabilisce che in caso di stipula di una donazione, il proprietario abbia l’obbligo di dichiarare nell’atto stesso che i dati e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto, ovvero alla localizzazione, destinazione d’uso e configurazione reale e attuale dell’immobile, pena nullità dello stesso.
Donazioni beni immobili, le imposte da pagare
Le imposte da pagare su una donazione immobiliare dipendono dal grado di parentela che intercorre tra donante e donatario.- Se il beneficiario è il coniuge o un parente in
linea retta del donante, l’imposta di donazione si applica solo
alla parte della base imponibile che supera la franchigia
riconosciuta di 1.500.000 euro.
- Se il beneficiario è il fratello o la sorella
del donante, l’imposta di donazione si applica solo alla parte
della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di
100.000 euro.
- Se il beneficiario è un soggetto portatore di
handicap (riconosciuto grave a sensi della legge 5.2.1992 n. 104),
l’imposta di donazione si applica solo alla parte della base
imponibile che supera la franchigia riconosciuta di 1.500.000.
- 4% per i coniugi e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
- 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia) per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza
alcuna franchigia) per le altre persone.
- l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile;
- l’imposta catastale, nella misura dell’1%
del valore dell’immobile.
Per le donazioni di prima casa si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. L’agevolazione prima casa a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale, acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto a imposta di registro).
L’agevolazione prima casa fruita per l’acquisto di immobili per donazione preclude ulteriore acquisti agevolati a titolo gratuito, salvo che tali acquisti abbiano per oggetto quote dello stesso immobile.
lunedì 2 dicembre 2013
LE 6 PROPOSTE DEL NOTARIATO PER IL RILANCIO DEL SETTORE IMMOBILIARE
LE 6 PROPOSTE DEL NOTARIATO
PER IL RILANCIO DEL SETTORE IMMOBILIARE
Roma, 22 novembre 2013 - Il Consiglio Nazionale del Notariato ha presentato oggi, nell’ambito del 48° Congresso Nazionale del Notariato, sei proposte di legge per il rilancio del settore immobiliare e la ripresa economica del Paese: l’introduzione di una disciplina civilistica e tributaria specifica per il “rent to buy”; la possibilità di cartolarizzare i crediti derivanti dai contratti di vendita a rate con riserva di proprietà; la riduzione del carico fiscale dell’ipoteca legale a garanzia di dilazioni di pagamento del prezzo delle compravendite; la riduzione della tassazione dei canoni di locazione per gli immobili rimasti invenduti; l’esenzione dalle imposte indirette e dagli oneri di urbanizzazione delle dismissioni di beni immobili pubblici strumentali; una soluzione normativa al problema relativo alla tassazione di registro proporzionale per il contratto preliminare.
“Il patrimonio immobiliare residenziale italiano ammonta a 6.355 miliardi di euro pari a 4.2 volte il PIL e 3 volte il debito pubblico nazionale, si tratta di una significativa porzione della ricchezza e del reddito nazionale che può essere un motore importante per la crescita economica del Paese – spiega Maurizio D’Errico, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato – per questo il Notariato vuole contribuire al rilancio del mercato immobiliare attraverso riforme che possano da una parte aiutare i cittadini a comprare casa e dall’altra le imprese-costruttrici a far ripartire la propria attività limitando l’invenduto”.
Il Notariato prosegue nel percorso iniziato nel 2011 al Congresso di Torino e continuato nel 2012 con il Congresso di Napoli, mettendo a punto, anche quest’anno, proposte concrete, che rispondono alle più moderne esigenze della società, senza pregiudicare la certezza e la sicurezza dei rapporti giuridici.
La prima proposta riguarda l’introduzione nel nostro ordinamento di una disciplina dei “contratti di godimento in funzione della successiva vendita di immobili” meglio noti come “rent to buy”. Si tratta, nella sostanza, di dare disciplina civilistica e tributaria adeguata ad una serie di fattispecie contrattuali, oggi prive di regolamentazione specifica, che nella pratica si presentano in modi diversi e che possono contribuire a fare incontrare - in modo sicuro - domanda ed offerta di abitazioni in un momento come quello attuale, caratterizzato da una consistente quantità di immobili invenduti a fronte di una richiesta che si scontra con la carenza di liquidita e la difficolta di accesso al credito. La tutela civilistica si esplica nei confronti sia dell’acquirente sia del venditore fin dalla fase di godimento, rispetto al rischio di reciproco inadempimento degli obblighi relativi al futuro trasferimento di proprietà, quella tributaria prevede incentivi anche sul piano fiscale attraverso un meccanismo di recupero dei tributi già assolti durante la fase di godimento, limitatamente ai canoni imputati in tutto o in parte al corrispettivo dovuto per la successiva compravendita.
La seconda proposta riguarda l’attribuzione al venditore, nel contratto di vendita a rate con riserva di proprietà (nella quale il passaggio di proprietà è legato al saldo del prezzo), della facoltà di cedere ad una banca il credito relativo al pagamento delle rate. A sua volta la banca potrà cedere il credito nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione.
La terza proposta consiste nella riduzione del carico fiscale dell’ipoteca legale a garanzia di dilazioni di pagamento del prezzo delle compravendite. Data la contrazione del mercato creditizio, spesso i venditori sono disposti ad accettare il rischio di concedere una dilazione nel pagamento del prezzo all’acquirente a fronte di adeguate garanzie. Una di queste è l’iscrizione dell’ipoteca legale, inutilizzata a causa del suo costo elevato.
La quarta proposta prevede la riduzione della tassazione dei canoni di locazione per gli immobili destinati alla vendita, rimasti invenduti e temporaneamente locati per consentire alla imprese costruttrici di far fronte alle spese di gestione.
Con la quinta si vuole introdurre l’esenzione dalle imposte indirette e dagli oneri di urbanizzazione delle dismissioni di beni immobili pubblici strumentali, per dare maggiore slancio e incisività alle politiche di dismissione di beni pubblici finalizzate alla riduzione del debito pubblico, nonché in generale al riordino, alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.
Infine, la sesta e ultima proposta prevede una soluzione al problema relativo alla tassazione di registro proporzionale per il contratto preliminare, che al fine di consentire una piena detrazione in sede di definitivo non possa eccedere quanto sarà dovuto al momento della vendita. La proposta è finalizzata a risolvere un problema che oggi, oltre a creare contenzioso, contribuisce ad accrescere i fenomeni di occultazione dei contratti preliminari conclusi con scrittura privata.


