martedì 31 ottobre 2017

Manovra, Fiaip: Bene la conferma della cedolare secca al 10%, ma il Governo contraddice sé stesso con la durata del provvedimento

Gian Battista Baccarini (Fiaip): “Per far ripartire il comparto immobiliare serve un orizzonte fiscale certo e di
 medio-lungo periodo”


Gli orizzonti cambiano, ma non di molto per il Governo Gentiloni, che invece di accelerare la crescita economica del Paese, scommettendo sull’immobiliare, preferisce mettere in campo una manovra dal breve respiro.

La scelta di favorire gli affitti a canone calmierato è una prima novità che favorisce il settore delle locazioni. Aver sterilizzato gli aumenti delle aliquote Iva è inoltre senz’altro un provvedimento importante, ma non basta a rilanciare e ad accelerare la ripresa economica, che tutti attendiamo nel 2018. Il testo ufficiale del disegno di legge di bilancio rappresenta senz’altro un buon punto di partenza, ma ci auguriamo che i parlamentari possano ora intervenire in modo costruttivo per apportare tutte le necessarie correzioni alla manovra”.
E’ questo il commento del Presidente Nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini, al testo della legge di bilancio appena approdata all’esame parlamentare, che prevede molti incentivi rivisti e un dietrofront dell’esecutivo all’estensione della cedolare secca per gli affitti non abitativi, nonostante il chiaro indirizzo avuto dal Parlamento, dalla sua maggioranza e da gran parte dell’opposizione, in sede di esame della nota di aggiornamento al Def.
Sul fronte immobiliare - continua Baccarini - sono state confermate molte delle anticipazioni circolate nei giorni scorsi su bonus, detrazioni, Pir e zone sismiche, ma oggi hanno davvero poco senso incentivi a breve termine. L’immobiliare , ribadisce il Presidente Fiaip, ha bisogno di certezze e di una chiara fiscalità per gli investitori nel medio-lungo periodo. Per questo ci sembra opportuno estendere il sistema della tassazione sostitutiva anche ai redditi derivanti dagli affitti di immobili ad uso non residenziale, oltre a prorogare per il prossimo quinquennio la riduzione al 10 per cento della cedolare secca sugli affitti abitativi a canone calmierato e non solo fino al 2019 come vorrebbe l’esecutivo”.




Fonte: Ufficio Stampa
Agenzia Immobiliare Farini

059454227
 




venerdì 27 ottobre 2017

Manovra: Fiaip chiede al Vice Ministro Casero l’estensione della cedolare secca al 10 % per tutte le tipologie d’affitto
Gian Battista Baccarini (Fiaip): “Rilanciare il mercato immobiliare per far crescere l’intera economia del Paese”
Estendere la cedolare secca sulle locazioni agli immobili non residenziali e ridurre al 10% l`aliquota sulla cosiddetta "tassa Airbnb" per far ripartire il settore immobiliare. Sono questi alcuni dei suggerimenti proposti al Governo dalla Fiaip che ieri ha incontrato ad un tavolo tecnico di confronto il Vice Ministro all’Economia e alle Finanze on. Luigi Casero  per analizzare insieme ad Airbnb,  Confedilzia, Homeway e Booking le prime criticità di applicazione della nuova disciplina sugli affitti brevi.
"Abbiamo proposto, nell`ambito dell`applicazione della nuova normativa sugli affitti brevi - ha dichiarato Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale della Fiaip  -  che venga tolta la tassa di soggiorno dal provvedimento ed abbiamo richiesto, in occasione del varo della Legge di Bilancio, di estendere la cedolare secca e di applicare un’aliquota più bassa. L’idea proposta dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali è quella di estenderla a tutte le tipologie di contratto, in pratica anche agli affitti commerciali", tra cui quelli che riguardano gli uffici e negozi.  "La cedolare  secca - spiega Baccarini - ha consentito di ridurre l`evasione fiscale e potrebbe servire a rilanciare i centri storici, dando una spinta all`immobiliare".
Sulle locazioni brevi Fiaip, Confedlizia ed Airbnb  hanno inoltre proposto di portare l’aliquota dal 21% al 10% per rilanciare gli investimenti nell’ immobiliare. "Da anni, infatti, a causa dell’ elevata tassazione assistiamo alla fuga degli investimenti italiani all’estero: 49 mila cittadini italiani - spiega il Presidente Fiaip - hanno già investito i loro risparmi nel mattone straniero e il fenomeno non sembra arrestarsi".




Fonte: Ufficio Stampa
Agenzia Immobiliare farini
059454227

mercoledì 25 ottobre 2017

Reddito di inclusione, le ultime novità

 Risultati immagini per legge

Novità in arrivo per il Rei (reddito di inclusione), il cui decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 ottobre. Nella bozza della legge di stabilità è previsto infatti un ampliamento della platea dei beneficiari, che arriverà nella seconda parte del 2018 fino a un massimo di 650mila famiglie, contro le 490mila attuali.
L'ampliamento, a quanto si apprende, sarà permesso dallo stanziamento aggiuntivo inserito nella manovra, pari a 300 milioni in più rispetto alla dotazione originaria di 1,7 miliardi di euro. Le risorse aggiuntive saliranno ulteriormente a 700 milioni nel 2019 e 900 milioni nel 2020.
Il reddito di inclusione sociale sostituirà l’attuale Sostegno di inclusione attiva (Sia) e l’assegno di disoccupazione (Asdi) ed è rivolto ai 17 milioni di persone in tutta Italia che sono a rischio povertà. II valore mensile va da 187,50 fino a 485,41 euro in base ai componenti familiari e potrà essere richiesto a partire dal primo dicembre 2017. Sarà erogato su carta prepagata elettronica. Potrà essere usufruito per un periodo non superiore a 18 mesi e per rinnovarlo dovranno trascorrere almeno 6 mesi da quando è terminato il godimento.
Aumenta anche l'assegno destinato alle famiglie numerose. Il nuovo stanziamento permetterà, secondo le stime, di far salire di 50 euro la prestazione per i nuclei oltre i 5 componenti. L'assegno dovrebbe quindi passare dai 480-490 euro previsti ad 530-540 euro.


Da " Idealista" 

Agenzia Immobiliare Farini 

059454227





lunedì 23 ottobre 2017

Airbnb, schiaffo del tar si alla tassa sugli affitti

IL TAR, del lazio boccia la richiesta di airbnb di sospendere la tassa sugli affitti-brevi introdotta con la manovra di primavera.
I giudici amministrativi hanno al momento detto no al ricorso di Airbnb e altri intermediari digitali, ma si sono riservati di approfondire la vicenda in sede di giudizio di merito, Le regole “ incriminate”, inserite in manovra correttiva 2017, prevedono che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso portali online, devono comunicare al Fisco i dati sui contratti e trattenere il 21% se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi. Sono considerati affitti-brevi i contratti relativi alle locazioni di durata non superiore a 30 giorni, stipulati direttamente o tramite intermediari, anche online.
AIRBNB fa sapere che gli sforzi sono tutti concentrati al tavolo del Mef e nel collaborare con il vice ministro Casero secondo una soluzione sostenuta da quasi tutti gli operatori interessati e possa portare questo mercato verso più digitale e trasparenza.

Fonte : “ Resto del Carlino “
Agenzia Immobiliare farini
059454227

venerdì 20 ottobre 2017

Affitto breve

Contratti di affitto non superiori ai 30 giorni : LOCAZIONE BREVE


IL contratto di locazione ad uso abitativo è considerato breve quando la durata non è superiore ai 30 giorni, e viene stipulato da persone fisiche. Può essere concordato direttamente tra locatore e affittuario oppure con l'aiuto di soggetti intermediari che possono essere sia fisici che gestori di portali online ( ad esempio Air BNB ). Oltre alla messa a disposizione dell'abitazione, il contratto può avere a oggetto la fornitura di biancheria, utenze Wi - Fi e la pulizia dei locali, in caso contrario la legge non è applicabile se sono forniti ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande.
Il compito degli intermediatori e dei gestori dei portali è comunicare in caso di intervento nella stipula, i dati relativi ai contratti se incassano o intervengono nel pagamento dei canone di locazione, operando cosi una ritenuta del 21 % sul relativo ammontare, provvedendo al versamento e alla relativa certificazione, non che a conservare soprattutto i dati dei pagamenti o dei corrispettivi.
Gli intermediari assolvono gli adempimenti sulla base dei dati comunicati dal locatore, pertanto la responsabilità circa la veridicità dei dati ricade sul locatore, il quale è comunque responsabile della corretta tassazione del reddito. I dati corretti da fornire sono nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo corrispettivo lordo e indirizzo dell'immobile.
La trasmissione deve avvenire tramite l'Agenzia delle entrate in conformità alle specifiche tecniche che ancora devono essere pubblicate. Per il 2017 la comunicazione deve riguardare i soli contratti conclusi a partire dal 1° giugno. La mancanza o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione da 250 a 2mila euro. Non è sanzionabile l'incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto se causata dal comportamento del locatore. Riguardo invece all'applicazione della ritenuta, i mediatori tenuti a operare la trattenuta sono quelli che intervengono nel pagamento o nella riscossione del canone. La circolare precisa che l'obbligo scatta in tutte le ipotesi in cui l'intermediario interviene nella fase in cui è assolta l'obbligazione pecuniaria prevista dal contratto, partecipando al pagamento del corrispettivo dal parte del conduttore e/o alla riscossione da parte del locatore. In ogni caso, la materiale disposizione delle risorse finanziarie impone all'intermediario di effettuare su tali somme il prelievo del 21 % a titolo di ritenuta da versare all'erario.
La circolare, viste le difficoltà interpretative sorte in sede di approvazione della norma, prevede la non applicazione delle sanzioni per l'omessa effettuazione delle ritenute fino all' 11 Settembre 2017.
Gli intermediari dovranno conservare i dati almeno per i cinque anni successivi all'adempimento.

Tutti i titolari dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve possono optare per la cedolare secca sui corrispettivi riscossi oppure scegliere di assoggettarli alla tassazione Irpef ordinaria. 


Da " Gazzetta di Modena"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

mercoledì 18 ottobre 2017

Legge di bilancio 2018 ecobonus

Legge di bilancio 2018 Ecobonus, le novità sulle detrazioni per il risparmio energetico




Nella bozza delle legge di Bilancio 2018 è arrivata la tanto attesa proroga dell'ecobonus, la detrazione del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Ma la nuova normativa contiene novità importanti che riguardano il bonus per il risparmio energetico.

Ecobonus 2018 proroga

Le detrazioni del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici vengono prorogate a tutto il 2018 se si tratta di singole unità immobiliari, ma fino al 31 dicembre 2021 se sono condomini. Il credito per interventi su singole unità immobiliari potrà essere ceduto a terzi. Per alcuni interventi che riguardano le finestre e l'installazione delle caldaie a condensazione e a biomassa, la detrazione scenderà al 50%. 
Come affermato qualche settimana fa dal ministro Galletti, inoltre, i tecnici del Tesoro alle prese con la bozza del disegno di legge di stabilità, potrebbero introdurre delle percentuali diverse di detrazione a seconda degli obiettivi di efficientamento energetico effettivamente raggiunto.

Fondo nazionale per l'efficienza energetica

 Arriva poi il Fondo di garanzia per l'efficienza energetica, finanziato con 50 milioni ripartiti tra Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero Ambiente, che potrebbe mettere in moto 600 milioni di lavori in casa. Si tratta di garanzie su eventuali finanziamenti concessi dagli istituti di credito per l'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica. Il Fondo istituito già dal 2014 era bloccato da tre anni.

Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione, da ripartire in 10 rate di uguale importo, è usufruibile per i seguenti interventi:
  • riqualificazione energetica di edifici esistenti
  •  interventi sull’involucro degli edifici
  • installazione di pannelli solari
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione ad altri interventi:
  •  acquisto e posa in opera delle schermature solari
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative.

Bonus verde, come funziona

Tra le novità assolute di questa manovra c'è sicuramente il bonus verde, una detrazione del 36% per un tetto massimo di cinquemila euro per gli interventi di cura di giardini e cortili, anche condominiali.


Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227

mercoledì 11 ottobre 2017

Acquisto casa già ipotecata, i diritti dell'acquirente

Acquisto casa già ipotecata, i diritti dell'acquirente.





Quando si compra una casa e si scopre che su di essa grava un’ipoteca, cosa è necessario fare? La risposta varia a seconda del momento in cui il problema viene alla luce. Vediamo, dunque, quali sono i diritti dell’acquirente di un’abitazione con ipoteca.
Nel caso in cui il venditore non abbia detto nulla e ci si accorga dell’ipoteca sulla casa prima della firma del compromesso, è possibile far valere le proprie ragioni e chiedere il risarcimento del danno solo se le trattative sono arrivate a buon punto e siano state scartate proposte alternative. Secondo l’articolo 1337 del codice civile, le parti contraenti devono comportarsi secondo buona fede nella formazione del contratto. La controparte deve essere informata di tutte le possibili cause che potrebbero invalidare il contratto, chi viola tale dovere deve risarcire il danno, che deve essere provato.
Qualora ci si accorga dell’ipoteca sulla casa dopo la firma del compromesso, ma prima di essersi recati dal notaio per firmare il rogito, è possibile chiedere all’agenzia immobiliare, nel caso in cui ci sia stata la sua intermediazione, il risarcimento del danno. E’, infatti, compito dell’agente controllare che l’immobile sia privo di pesi e oneri come l’ipoteca.
Ci si può, poi, sciogliere dall’obbligo di firmare il rogito e, quindi, recedere dal compromesso, chiedendo ovviamente la restituzione di tutti i pagamenti già anticipati. L’articolo 1482 del codice civile stabilisce però che se il venditore ha informato l’acquirente della presenza dell’ipoteca sulla casa, indicandola in contratto, quest’ultimo non può fare nulla ed è tenuto a recarsi dal notaio per il contratto definitivo.
In alternativa allo scioglimento del preliminare, l’acquirente può esigere la riduzione del prezzo di vendita, eventualmente sospendendo il pagamento del prezzo residuo.
Se si scopre l’ipoteca dopo il rogito, è possibile chiedere anche il risarcimento al notaio, che è tenuto ad effettuare sull’immobile oggetto di compravendita tutte le verifiche necessarie per assicurare al compratore l’acquisto di un bene libero da pesi e vincoli. Solo nel caso in cui l’acquirente abbia espressamente esonerato il notaio da tale ricerca egli non è responsabile delle relative formalità.
C’è poi la responsabilità del venditore, in quanto il venditore di un bene ipotecato deve dichiarare l’esistenza del vincolo all’acquirente al momento del rogito. Il venditore può anche assumere l’impegno nel preliminare di cancellare l’ipoteca esistente entro un certo tempo.
Ma cosa può fare l’acquirente di un immobile indicato come libero da pesi ed oneri, che al momento della stipula del definitivo o successivamente scopre l’esistenza di un’ipoteca?
Può chiedere la risoluzione del contratto, nonché la restituzione del prezzo eventualmente pagato e il risarcimento del danno; oppure può mantenere la proprietà del bene e chiedere la restituzione di parte o dell’intero prezzo pagato; oppure, ancora, può sospendere il pagamento del prezzo residuo.
Nel caso in cui, infine, il creditore metta all’asta il bene nonostante questo sia passato di proprietà, quindi avvii l’esecuzione forzata, l’acquirente può pagare i creditori per l’intero ammontare dei crediti iscritti; oppure può rilasciare la casa ipotecata ai creditori perché provvedano a soddisfarsi vendendola; oppure, ancora, può liberare la casa dall’ipoteca.
Rimane in capo all’acquirente il diritto di chiedere il risarcimento dei danni al venditore dimostrando di non essere stato informato dell’esistenza dell’ipoteca sul bene.



Da "Idealista" 
Agenzia Farini 
059 454227