Quando si compra
una casa e si scopre che su di essa grava un’ipoteca, cosa è necessario
fare? La risposta varia a seconda del momento in cui il problema viene
alla luce. Vediamo, dunque, quali sono i diritti dell’acquirente di
un’abitazione con ipoteca.
Nel caso in cui il venditore non abbia detto nulla e
ci si accorga dell’ipoteca sulla casa prima della firma del compromesso,
è possibile far valere le proprie ragioni e chiedere il risarcimento
del danno solo se le trattative sono arrivate a buon punto e siano state
scartate proposte alternative. Secondo l’articolo 1337 del codice
civile, le parti contraenti devono comportarsi secondo buona fede nella
formazione del contratto. La controparte deve essere informata di tutte
le possibili cause che potrebbero invalidare il contratto, chi viola
tale dovere deve risarcire il danno, che deve essere provato.
Qualora
ci si accorga dell’ipoteca sulla casa dopo la firma del compromesso,
ma prima di essersi recati dal notaio per firmare il rogito, è
possibile chiedere all’agenzia immobiliare, nel caso in cui ci sia stata
la sua intermediazione, il risarcimento del danno. E’, infatti, compito
dell’agente controllare che l’immobile sia privo di pesi e oneri come
l’ipoteca.
Ci si può, poi, sciogliere dall’obbligo di firmare il rogito e,
quindi, recedere dal compromesso, chiedendo ovviamente la restituzione
di tutti i pagamenti già anticipati. L’articolo 1482 del codice civile
stabilisce però che se il venditore ha informato l’acquirente della
presenza dell’ipoteca sulla casa, indicandola in contratto, quest’ultimo
non può fare nulla ed è tenuto a recarsi dal notaio per il contratto
definitivo.
In alternativa allo scioglimento del preliminare, l’acquirente può
esigere la riduzione del prezzo di vendita, eventualmente sospendendo il
pagamento del prezzo residuo.
Se si scopre l’ipoteca dopo il rogito, è possibile
chiedere anche il risarcimento al notaio, che è tenuto ad effettuare
sull’immobile oggetto di compravendita tutte le verifiche necessarie per
assicurare al compratore l’acquisto di un bene libero da pesi e
vincoli. Solo nel caso in cui l’acquirente abbia espressamente esonerato
il notaio da tale ricerca egli non è responsabile delle relative
formalità.
C’è poi la responsabilità del venditore, in quanto il venditore di un
bene ipotecato deve dichiarare l’esistenza del vincolo all’acquirente
al momento del rogito. Il venditore può anche assumere l’impegno nel
preliminare di cancellare l’ipoteca esistente entro un certo tempo.
Ma cosa può fare l’acquirente di un immobile indicato come libero da
pesi ed oneri, che al momento della stipula del definitivo o
successivamente scopre l’esistenza di un’ipoteca?
Può chiedere la risoluzione del contratto, nonché la restituzione del
prezzo eventualmente pagato e il risarcimento del danno; oppure può
mantenere la proprietà del bene e chiedere la restituzione di parte o
dell’intero prezzo pagato; oppure, ancora, può sospendere il pagamento
del prezzo residuo.
Nel caso in cui, infine,
il creditore metta all’asta il bene nonostante questo sia passato di proprietà,
quindi avvii l’esecuzione forzata, l’acquirente può pagare i creditori
per l’intero ammontare dei crediti iscritti; oppure può rilasciare la
casa ipotecata ai creditori perché provvedano a soddisfarsi vendendola;
oppure, ancora, può liberare la casa dall’ipoteca.
Rimane in capo all’acquirente il diritto di chiedere il risarcimento
dei danni al venditore dimostrando di non essere stato informato
dell’esistenza dell’ipoteca sul bene.
Da "Idealista"
Agenzia Farini
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