venerdì 20 ottobre 2017

Affitto breve

Contratti di affitto non superiori ai 30 giorni : LOCAZIONE BREVE


IL contratto di locazione ad uso abitativo è considerato breve quando la durata non è superiore ai 30 giorni, e viene stipulato da persone fisiche. Può essere concordato direttamente tra locatore e affittuario oppure con l'aiuto di soggetti intermediari che possono essere sia fisici che gestori di portali online ( ad esempio Air BNB ). Oltre alla messa a disposizione dell'abitazione, il contratto può avere a oggetto la fornitura di biancheria, utenze Wi - Fi e la pulizia dei locali, in caso contrario la legge non è applicabile se sono forniti ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande.
Il compito degli intermediatori e dei gestori dei portali è comunicare in caso di intervento nella stipula, i dati relativi ai contratti se incassano o intervengono nel pagamento dei canone di locazione, operando cosi una ritenuta del 21 % sul relativo ammontare, provvedendo al versamento e alla relativa certificazione, non che a conservare soprattutto i dati dei pagamenti o dei corrispettivi.
Gli intermediari assolvono gli adempimenti sulla base dei dati comunicati dal locatore, pertanto la responsabilità circa la veridicità dei dati ricade sul locatore, il quale è comunque responsabile della corretta tassazione del reddito. I dati corretti da fornire sono nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo corrispettivo lordo e indirizzo dell'immobile.
La trasmissione deve avvenire tramite l'Agenzia delle entrate in conformità alle specifiche tecniche che ancora devono essere pubblicate. Per il 2017 la comunicazione deve riguardare i soli contratti conclusi a partire dal 1° giugno. La mancanza o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione da 250 a 2mila euro. Non è sanzionabile l'incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto se causata dal comportamento del locatore. Riguardo invece all'applicazione della ritenuta, i mediatori tenuti a operare la trattenuta sono quelli che intervengono nel pagamento o nella riscossione del canone. La circolare precisa che l'obbligo scatta in tutte le ipotesi in cui l'intermediario interviene nella fase in cui è assolta l'obbligazione pecuniaria prevista dal contratto, partecipando al pagamento del corrispettivo dal parte del conduttore e/o alla riscossione da parte del locatore. In ogni caso, la materiale disposizione delle risorse finanziarie impone all'intermediario di effettuare su tali somme il prelievo del 21 % a titolo di ritenuta da versare all'erario.
La circolare, viste le difficoltà interpretative sorte in sede di approvazione della norma, prevede la non applicazione delle sanzioni per l'omessa effettuazione delle ritenute fino all' 11 Settembre 2017.
Gli intermediari dovranno conservare i dati almeno per i cinque anni successivi all'adempimento.

Tutti i titolari dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve possono optare per la cedolare secca sui corrispettivi riscossi oppure scegliere di assoggettarli alla tassazione Irpef ordinaria. 


Da " Gazzetta di Modena"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

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