Contratti
di affitto non superiori ai 30 giorni
: LOCAZIONE
BREVE
IL
contratto di locazione ad uso abitativo è considerato breve quando
la durata non è superiore ai 30 giorni, e viene stipulato da persone
fisiche. Può essere concordato direttamente tra locatore e
affittuario oppure con l'aiuto di soggetti intermediari che possono
essere sia fisici che gestori di portali online ( ad esempio Air BNB
). Oltre alla messa a disposizione dell'abitazione, il contratto può
avere a oggetto la fornitura di biancheria, utenze Wi - Fi e la pulizia
dei locali, in caso contrario la legge non è applicabile se sono
forniti ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande.
Il
compito degli intermediatori e dei gestori dei portali è comunicare in
caso di intervento nella stipula, i dati relativi ai contratti se
incassano o intervengono nel pagamento dei canone di locazione,
operando cosi una ritenuta del 21 % sul relativo ammontare,
provvedendo al versamento e alla relativa certificazione, non che a
conservare soprattutto i dati dei pagamenti o dei corrispettivi.
Gli
intermediari assolvono gli adempimenti sulla base dei dati comunicati
dal locatore, pertanto la responsabilità circa la veridicità dei
dati ricade sul locatore, il quale è comunque responsabile della
corretta tassazione del reddito. I dati corretti da fornire sono
nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto,
importo corrispettivo lordo e indirizzo dell'immobile.
La
trasmissione deve avvenire tramite l'Agenzia delle entrate in
conformità alle specifiche tecniche che ancora devono essere
pubblicate. Per il 2017 la comunicazione deve riguardare i soli
contratti conclusi a partire dal 1° giugno. La mancanza o infedele
comunicazione dei dati è punita con la sanzione da 250 a 2mila euro.
Non è sanzionabile l'incompleta o errata comunicazione dei dati del
contratto se causata dal comportamento del locatore. Riguardo invece
all'applicazione della ritenuta, i mediatori tenuti a operare la
trattenuta sono quelli che intervengono nel pagamento o nella
riscossione del canone. La circolare precisa che l'obbligo scatta in
tutte le ipotesi in cui l'intermediario interviene nella fase in cui
è assolta l'obbligazione pecuniaria prevista dal contratto,
partecipando al pagamento del corrispettivo dal parte del conduttore
e/o alla riscossione da parte del locatore. In ogni caso, la
materiale disposizione delle risorse finanziarie impone
all'intermediario di effettuare su tali somme il prelievo del 21 % a
titolo di ritenuta da versare all'erario.
La
circolare, viste le difficoltà interpretative sorte in sede di
approvazione della norma, prevede la non applicazione delle sanzioni
per l'omessa effettuazione delle ritenute fino all' 11 Settembre
2017.
Gli
intermediari dovranno conservare i dati almeno per i cinque anni
successivi all'adempimento.
Tutti
i titolari dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve
possono optare per la cedolare secca sui corrispettivi riscossi
oppure scegliere di assoggettarli alla tassazione Irpef ordinaria.
Da " Gazzetta di Modena"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227
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