mercoledì 30 dicembre 2015

Ance: “Nel 2016 le compravendite di immobili cresceranno del 13,5%”


Ance: “Nel 2016 le compravendite di immobili cresceranno del 13,5%”

Passato, presente e futuro del mercato immobiliare. Secondo l’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni dell’Ance, il settore è tornato a crescere nel 2015 (+5,3%) e crescerà ancora di più nel 2016 (+13,5%). Sul fronte dei prezzi, il 2015 segna un calo, mentre nel 2016 si attende una certa stabilità o una leggera flessione. Per la ripresa bisognerà aspettare il 2017, anno in cui si attendono aumenti nell’ordine dell’1,6%.

“Nel 2016 crescerennao le compravendite di immobili”

In particolare, l’Ance ha sottolineato che, dopo un aumento del 10,8% delle compravendite di immobili a uso abitativo nel terzo trimestre, il 2015 si chiuderà con 440mila transazioni pari a un aumento del 5,3% e nel 2016 l’espansione di questo mercato arriverà a +13,5%, 500mila unità, un aumento che si rifletterà sul ricorso al credito.

“Per il settore delle costruzioni il 2016 potrebbe essere l’anno della svolta”

Nel complesso, per il settore delle costruzione, secondo l’Ance, il 2016 potrebbe essere l’anno della svolta. In particolare, dopo un 2015 che si accinge ad archiviare un’ulteriore contrazione dell’1,3%, il nuovo anno dovrebbe registrare una crescita dell’1% grazie ai provvedimenti adottati dal governo, soprattutto alle misure contenute nella legge di Stabilità.
Un aumento che va a interrompere il trend negativo in atto dal 2008 e che viene determinato dal prolungamento della crescita del comparto della riqualificazione del patrimonio abitativo, dal cambio di segno nelle opere pubbliche e da un’attenuazione della caduta dei livelli produttivi nella nuova edilizia abitativa e nel non residenziale privato.

“Nel 2016 cresceranno anche gli investimenti in recupero abitativo”

L’Ance ha poi fatto sapere che sul fronte del mercato privato, grazie alla proroga fino a dicembre 2016 del potenziamento delle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico degli edifici, per il 2016 si prevede un ulteriore aumento dell’1,5% degli investimenti in recupero abitativo su base annua.
L’introduzione della detrazione Irpef del 50% dell’Iva per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B potrà poi mitigare la flessione dei livelli produttivi della nuova edilizia abitativa attraverso l’accelerazione degli interventi in corso di realizzazione e potrà dare un significativo impulso al mercato immobiliare. Nel dettaglio, l’Ance stima per gli investimenti in nuove abitazioni una riduzione, nel 2016, del 3,5% in termini reali, in significativo rallentamento rispetto agli anni precedenti (-6% nel 2015, -13,9% nel 2014).

martedì 29 dicembre 2015

Stabilità, i tecnici del Senato avvertono: “Rischio rimborsi da stop sanatoria Tasi”


Stabilità, i tecnici del Senato avvertono: “Rischio rimborsi da stop sanatoria Tasi”

Rischio rimborsi nei confronti dei cittadini per il pagamento della Tasi in seguito alle delibere comunali avvenute dopo l’ok ai bilanci. Ad evidenziarlo i tecnici del Senato. Potrebbe essere proprio questa una delle possibili conseguenze dello stop alla sanatoria delle delibere comunali, così come approvato durante l’esame della legge di Stabilità alla Camera.
Secondo l’analisi degli esperti, sono poi necessari alcuni chiarimenti per quanto riguarda la riduzione Imu per le case in comodato e per quanto riguarda le norme sulle banche. Ma non solo. A quanto pare, ci sono dubbi anche per quanto riguarda la riduzione del 50% dell’Imu per le case date in comodato ai parenti
.
A tal proposito, i tecnici hanno sottolineato che si tratta di una norma che potrebbe “dar luogo a minor gettito, introducendo un’agevolazione non prevista”. Il dossier, dunque, ha evidenziato: “In relazione alla quantificazione degli oneri indicati appaiono opportune informazioni a chiarimento della stima”.
Articolo visto su
agenzia (agenzia)

lunedì 28 dicembre 2015

Stabilità, Fiaip: “Bene le norme sulla casa. Nel 2016 ci sia riforma per locazioni e permute immobiliari”

Stabilità, Fiaip: “Bene le norme sulla casa. Nel 2016 ci sia riforma per locazioni e permute immobiliari”

Soddisfazione da parte della Fiaip per le norme sulla casa contenute nella legge di Stabilità. A tal proposito, il presidente nazionale Fiaip, Paolo Righi, ha parlato "di un primo passo in avanti per la politica economia del governo che scommette, per la prima volta, in varie modalità sull’immobiliare per rilanciare la crescita e la ripresa economica".

"Nuove misure espansive finalizzate ad accelerare la crescita"

Righi ha poi sottolineato che "con la nota di aggiornamento al Def e la legge di Stabilità per il 2016 è stata mantenuta la promessa di eliminare l'Imu e la Tasi sulla prima abitazione, così come sono state introdotte importanti decontribuzioni, agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, l'acquisto di mobili ed ecoincentivi, portando avanti così nuove misure espansive finalizzate ad accelerare la crescita". E ha aggiunto: "Si tratta di un alleggerimento della pressione fiscale sulla casa annunciato già da quest'estate, per consolidare la ripresa, in attesa del via libera di Bruxelles a tutte le clausole di flessibilità di bilancio previste dall'esecutivo per consentire il maggior disavanzo del nostro Paese".

"La legge di Stabilità segna un'importante inversione di rotta"

Secondo la Fiaip, però, la legge di Stabilità approvata dal Senato non rappresenta una strategia complessiva per il rilancio del settore immobiliare e delle costruzioni, ma segna un'importante inversione di rotta.

"Nel 2016 serve una riforma radicale delle norme sulle locazioni e le permute immobiliari"

A tal proposito, Righi ha affermato: "Un cambiamento che per essere consolidato ha bisogno nel 2016 di una riforma radicale delle norme sulle locazioni e le permute immobiliari. E' necessario rivedere la normativa vigente sulle locazione, sia in termini di tassazione, che di durata dei contratti: 'liberalizzare' e incentivare il mercato delle locazioni significa non solo soddisfare un'esigenza sociale, ma anche ripristinare le condizioni per rilanciare l'investimento immobiliare da sempre bene-rifugio per gli italiani".

Stabilità, le novità per l'immobiliare

Nella manovra da oltre 35 miliardi di euro sono infatti svariate le novità per il settore che potrebbero consentire il risveglio degli investimenti immobiliari nel 2016, in un ritrovato clima di fiducia delle famiglie: l’esenzione totale delle tasse sulla prima casa, così come sui terreni agricoli e sugli imbullonati, il leasing immobiliare sulla "prima casa", le detrazioni Irpef con la proroga del bonus per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica e, infine, il bonus mobili per le giovani coppie.
La Tasi viene abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa e la scomparsa della tassazione locale sull’abitazione principale aiuta per la prima volta i padri o le madri separate e viene estesa  alle abitazioni concesse in comodato gratuito dai genitori ai figli. In questo caso, si prevede un importante sconto del 50%, applicabile anche quando il comodante possieda un altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune.
Inoltre, con le nuove opportunità offerte dal leasing immobiliare viene introdotta una detrazione fino al 2020 a favore dei giovani, dimezzata per gli over 35. Le banche potranno finanziare l’acquisto o la realizzazione dell’abitazione principale, che alla fine del pagamento potrà essere riscattata o lasciata all’istituto di credito.
Per le ristrutturazioni edilizie invece lo sconto sale dal 36% al 50%, e viene confermato l'ecobonus al 65%, per le spese di riqualificazione energetica, e l’agevolazione, già prevista nel 2015, per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici per le giovani coppie.
Tra i provvedimenti approvati c’è inoltre un emendamento che consente ai liberi professionisti e alle partite Iva di accedere ai bandi che stanziano fondi strutturali dell’Unione Europea. Un'opportunità senz'altro positiva per  migliaia di piccole e medie imprese e numerosi professionisti dell’immobiliare.

mercoledì 23 dicembre 2015

Legge di stabilità 2016

da Più facile comprare l'abitazione principale, Angelo Busani, Sole 24 ore.

Acquistare la prima casa? Con la nuova legge di stabilità per il 2016 sembra che le procedure si semplifichino notevolmente: la nuova norma, infatti, prevede un consistente incentivo all'acquisto dei beni immboli dovuto all'affievolimento fiscale. Ora come ora per acquistare una nuova prima casa è necessario, dapprima, vendere la 'vecchia' casa, operazione non sempre facile, soprattuto nel periodo attuale, in cui risulta diffcile realizzare la combinazione vendita/acquisto, poiché le condizioni di mercato spesso non consentono di vendere con rapidità e al prezzo desiderato.
L'agevolazione prima casa, invece, permette di acquistare anche a coloro che non abbiano ancora venduto la prima casa precedente, a patto che tale vendita avvenga entro un anno dall'acquisto. Inoltre la medesima legge prevede che il 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B, cedute da impresa costruttrice entro il 31 dicembre 2016, potrà essere portato in detrazione dall'Irpef dell'acquirente in dieci quote annuali. Ciò significa che l'Irpef si dimezza.
Ancora, la legge di stabilità mira ad incentivare l'acquisto di abitazioni mediante il contratto di leasing: in sede di rogito, qualora si tratti di un acquisto (effettuato dalla banca o dalla società di leasing per conto del cliente futuro utilizzatore) per il quale si renda dovuta l'imposta di registro, l'aliquota ipotizzata è quella dell'1,5%, qualora il futuro utilizzatore sia un soggetto che, se fosse il diretto acquirente della proprietà della casa in questione, avrebbe i requisiti per poter beneficiare dell'agevolazione prima casa. Un'ulteriore conseguenza comporta che all'utilizzatore dovrebbe spettare una detrazione Irpef del 19%, da calcolare per un importo non superiore a 8mila euro annui-per i canoni periodici- e 20 mila euro-per il prezzo del riscatto da pagare al termine del contratto di leasing per ottenere la proprietà dell'abitazione- alle seguenti condizioni: la detrazione sarà riservata agli acquirenti dell'abitazione principale (a tale destinazione adibita entro un anno dalla consegna) che siano persone fisiche di età inferiore ai 35 anni con reddito complessivo non superiore a 55 mila euro all'atto della stipula del contratto di leasing. Per chi ha 35 anni o più i benefici restano ma sono dimezzati.
I cambiamneti riguardano anche profili civilistici: in primis l'acquisto dell'abitazione da parte della banca o della società di leasing sarà protretto dalla revocatoria fallimentare; in secondo luogo, nel caso in cui durante la locazione il contratto si risolva per effetto di inadempimento del conduttore, la banca e la società di leasing si potranno avvalere della procedura di sfratto per ottenere il rilascio dell'immbile; infine, dopo che la banca o la società di leasing abbiamo rivenduto l'immobile-ad avvenuta risoluzione del contratto di lesing- , all'ex utilizzatore sarà restituito il prezzo ricavato dalla vendita.

Agenzia Farini
059.454227

martedì 22 dicembre 2015

Rettifica detrazione Iva nel settore immobiliare



Rettifica detrazione Iva nel settore immobiliare
Negli ultimi anni il legislatore ha profondamente innovato la disciplina fiscale Iva delle attività svolte dalle imprese del settore immobiliare. In particolare, le novità intervenute hanno riguardato sia il regime Iva delle locazioni e delle cessioni di immobili, abitativi e strumentali, prevedendo numerose ipotesi di esenzione (n. 8, 8-bis e 8-ter, dell’art. 10 del D.P.R. 633/72), sia il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di immobili abitativi, limitando di fatto tale diritto alle imprese costruttrici degli immobili (art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 633/72). Tali novità si riflettono anche sulla necessità di operare la rettifica della detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis2), del D.P.R. 633/72.
Il quadro normativo disciplinato dall’art. 10, nn. 8), 8-bis) e 8-ter), del D.P.R. 633/72 ha ampliato in maniera significativa il novero delle operazioni esenti nel settore immobiliare. Tale accrescimento comporta senz’altro un incremento applicativo delle disposizioni che limitano il diritto alla detrazione in presenza di attività che comportano l’effettuazione di operazioni esenti. Infatti, se per quanto riguarda le locazioni e le cessioni di immobili strumentali il problema è limitato, in quanto sia pure in presenza di fattispecie naturalmente esenti, è sempre consentita l’opzione per l’imponibilità, per le operazioni afferenti immobili abitativi la possibilità di evitare l’esenzione è limitata alle imprese che hanno costruito o ristrutturato l’immobile, mentre per le altre imprese resta ampia l’applicazione del regime di esenzione.
Il trattamento Iva delle cessioni di immobili abitativi, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 può essere così brevemente sintetizzato:
  • nel caso in cui l’impresa di costruzioni (o di ristrutturazione) ceda un immobile abitativo entro cinque anni dall’ultimazione della costruzione, determina un’operazione imponibile;
  • nel caso in cui l’impresa di costruzione (o di ristrutturazione) ceda un immobile abitativo oltre cinque anni dall’ultimazione della costruzione, genera un’operazione esente, salva l’opzione per l’imponibilità;
  • nel caso in cui l’immobile sia venduto da un’impresa diversa da quella di costruzione (o di ristrutturazione), l’operazione è sempre esente da Iva, indipendentemente dall’intervallo temporale decorso tra la data di acquisto e quella di alienazione.
Ora, per quanto concerne le disposizioni normative, contenute nel D.P.R. 633/72, che limitano la detrazione in presenza di operazioni esenti, è necessario focalizzare l’attenzione sulle seguenti:
  • art. 19, co. 5: disciplina il cd. "pro rata" di detraibilità, ossia la percentuale di detrazione nel caso di contemporaneo compimento di operazioni imponibili ed operazioni esenti;
  • art. 19-bis2), co. 2 e 4: tali disposizioni disciplinano la rettifica della detrazione operata in precedenza, che si realizza allorché gli immobili, per i quali l’imposta è stata detratta in precedenza all’atto dell’acquisto o della costruzione, siano, in periodi successivi, e comunque non oltre il decimo (co. 8 dell’art. 19-bis2) destinati ad attività non soggette ad imposta (ovvero esenti).
Importante è precisare immediatamente che, mentre il "pro rata" determina una limitazione della detrazione dell’imposta assolta nell’anno di riferimento (e quindi a "pioggia" su qualsiasi tipologia di acquisto, anche quello non prettamente relativo all’attività immobiliare), la rettifica della detrazione è "specifica", in quanto si riferisce all’imposta dello specifico bene il cui impiego in un determinato periodo (per operazioni esenti) è differente rispetto a quello relativo all’anno di acquisto. Stante quindi l’assoluta indipendenza delle due tipologie di limitazioni alla detrazione poc’anzi delineate, che trovano differenti presupposti applicativi, l’impresa che opera nel settore immobiliare si trova a dover quindi fronteggiare due effetti negativi sul proprio diritto alla detrazione, la cui combinazione non è sempre agevole da applicare.
Individuate, sia pure schematicamente, le disposizioni normative che comprimono il diritto alla detrazione, per verificarne il concreto funzionamento è necessario distinguere i due seguenti casi:
  • la locazione o la cessione immobiliare esente non rileva ai fini del calcolo del "pro rata" in capo all’impresa;
  • la locazione o la cessione immobiliare rileva ai fini della determinazione del "pro rata" di detrazione in capo all’impresa operante nel settore immobiliare.
Nel primo caso, che si realizza laddove l’operazione immobiliare esente (cessione o locazione) non costituisce oggetto dell’attività propria dell’impresa (ad esempio, un’impresa industriale che effettua la cessione o la locazione di un immobile strumentale), la rettifica della detrazione è "specifica", ed è regolata dal co. 2 dell’art. 19-bis2 del D.P.R. 633/72.
Nella seconda ipotesi, invece, la locazione o la cessione effettuata in regime di esenzione Iva è rilevante ai fini della determinazione del pro rata di cui all’art. 19, co. 5, del D.P.R. 633/72, con la conseguenza che la rettifica della detrazione deve essere effettuata con le regole di cui al co. 5 dell’art. 19-bis2. Secondo tale ultima disposizione, è necessario che nell’anno di effettuazione dell’operazione sente il pro rata di detrazione sia variato in misura superiore a dieci punti rispetto a quello applicato nell’anno di riferimento (anno di acquisto, ovvero anno in cui l’imposta è stata detratta inizialmente).
 Sandro Cerato

lunedì 21 dicembre 2015

Base imponibile dell’imposta di successione



Base imponibile dell’imposta di successione
L’imposta di successione ha avuto alterne vicende, venendo prima soppressa e poi reintrodotta. In un primo luogo, l’imposta è disciplinata dal 1991 dal testo unico di cui al decreto legislativo 346 del 1990. Poi è stata soppressa dalla legge 383 del 2001 in vigore dal 25 ottobre 2001 e reintrodotta dal decreto legge 262 2006, in vigore dal 3 ottobre 2006, con la disciplina originaria del decreto legislativo 346 del 1990 salvo per alcune fattispecie, in particolare le aliquote e le franchigie.
La tassazione dipende dal rapporto di parentela esistente tra il de cuius e l’erede. Nel caso del coniuge e dei parenti in linea retta, che vuol dire sia discendenti che ascendenti, si applica l’aliquota del 4% sul valore attribuito che eccede la soglia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario. Per i fratelli e le sorelle invece la franchigia scende a € 100.000 e sale l’aliquota al 6%. Gli altri parenti del defunto fino al quarto grado, come ad esempio un cugino, gli affini in linea retta, il genero piuttosto che il suocero, gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, come può essere un cognato, sono soggetti all’applicazione dell’aliquota del 6% senza alcuna franchigia. Per i soggetti diversi da quelli sin qui elencati, l’aliquota sale ulteriormente all’8%: rientrano purtroppo in questa categoria anche i soggetti conviventi che però non siano coniugati. Infine, nel caso in cui l’erede sia affetto da una grave disabilità, a prescindere dal rapporto di parentela o affinità, la norma riconosce comunque una franchigia di € 1.500.000. L’imposta di successione viene liquidata dall’ufficio competente alla luce dell’ultima residenza del defunto sulla base della dichiarazione di successione presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che di regola corrisponde alla data di morte del contribuente.
Per quanto riguarda la sua quantificazione, il valore in linea generale è quello corrente dei beni che compongono l’asse ereditario, ma vi sono delle regole speciali per alcune tipologie di esse, in particolare per immobili e partecipazioni societarie. Quindi, a parte il denaro liquido per il quale non vi sono ovviamente problemi, ad esempio i titoli quotati vanno quantificati sulla base del valore della quotazione al giorno del decesso.
Per quanto riguarda gli immobili (in tale ambito non sono compresi i terreni edificabili), infatti, non si considera il valore di mercato: il valore che concorre alla quantificazione dell’imponibile viene determinato catastalmente moltiplicando la rendita rivalutata per i coefficienti di aggiornamento che si rendono applicabili alle diverse fattispecie. Quindi, partendo dalla rendita catastale dell’immobile, si applica la rivalutazione utilizzando l’aliquota del 5% per i fabbricati e del 25% per i redditi dominicali dei terreni.
Il prodotto così ottenuto deve essere moltiplicato per i coefficienti differenziati a seconda delle tipologie di beni: 112,50 per i terreni; 42,84 per i fabbricati di categoria C1 cioè i negozi e quelli del gruppo E; 63 per i fabbricati di categoria A 10 uffici e del gruppo D opifici; 176,40 per quelli di categoria B; 126 per tutti gli altri fabbricati A e C e quindi in particolare per le abitazioni. Si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente con aliquota del 2% e dell’1%, ovvero quella fissa se l’erede ha i requisiti "prima casa".
Per quanto riguarda invece le partecipazioni societarie (art. 16 del D.Lgs. 346/1990), il loro concorso alla base imponibile viene determinato sulla base del patrimonio netto della società partecipata, naturalmente considerato pro quota in relazione alla percentuale detenuta nel capitale sociale, così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato o da un bilancio di verifica più recente laddove la necessità di effettuare la valutazione avvenga a distanza dalla chiusura dell’esercizio e sia quindi opportuno basarla su dati maggiormente aggiornati. Più precisamente, è necessario distinguere in funzione dei seguenti aspetti:
  • (società di persone ed imprese individuali in contabilità ordinaria), si deve aver riguardo ai valori contabili, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti tra la data di chiusura dell’esercizio e quello di apertura della successione (sul punto si veda anche Cass. 4.2.2015, n. 1972);
in assenza di un bilancio o di un inventario (soggetti in contabilità semplificata) si deve aver riguardo al valore dei beni e dei diritti che compongono la società o l’ente, al netto delle passività di cui agli artt. da 21 a 23.
 Sandro Cerato

venerdì 4 dicembre 2015

Nel III trimestre del 2015 si consolida la ripresa del mattone, +10,3% la compravendita di case (scarica nota Omi)

Nel III trimestre del 2015 si consolida la ripresa del mattone, +10,3% la compravendita di case (scarica nota Omi)

Dopo il buon risultato del II trimestre 2015, nel terzo trimestre si consolida la ripresa del mercato immobiliare. Secondo la nota Omi dell'Agenzia delle Entrate, le compravendite sono salite dell'8,8% rispetto allo scorso anno. La miglior performance è stata quella del settore residenziale, con un rialzo del 10,8% e 105.104 abitazioni vendute.
Nel III trimestre del 2015 si consolida la ripresa del mattone, +10,3% la compravendita di case (scarica nota Omi)

Andamento delle compravendite residenziali

Nonostante il terzo trimestre sia tradizionalmente il più debole dell'anno, per essere il periodo estivo, il numero di case vendute rispetto al terzo trimestre del 2014 è aumentato di oltre 10mila unità attestandosi a 105mila. In numero assoluto si tratta di una quota minore rispetto al II trimestre, quando il numero di abitazioni vendute era stato di 116.514mila, con un +8% rispetto allo scorso anno. Analogamente, nel trimestre analizzato, crescono del 9% gli scambi di cantine, box e posti auto, con 80.178 compravendite
Per quanto riguarda l'andamento per macro aree geografiche, le compravendite di abitazioni sono cresciute su tutto il territorio nazionale, con il Nord che ancora una volta fa registrare i risultati migliori. Nelle regioni settentrionali con quasi 54mila abitazioni compravendute, il tasso tendenziale di crescita è quasi doppio rispetto alle regioni del Sud, +13% contro +7%. Nel centro Italia il rialzo del mercato residenziale (10,7%) è invece in linea col dato medio nazionale.
Nel III trimestre del 2015 si consolida la ripresa del mattone, +10,3% la compravendita di case (scarica nota Omi)

I settori non residenziali

Per quanto riguarda l'andamento dei settori non residenziali, il rialzo maggiore si è registrato nel commerciale (+7,4%), anche se inferiore di tre punti percentuali rispetto a quello ottenuto nel II trimestre 2015. Più modesti i risultati ottenuti dagli altri due comparti (+2,2% il produttivo, +0,9% il terziario)
Analizzando l'andamento delle compravendite nei settori non residenziali dal 2004 ad oggi, si nota che sono i settori commerciale e terziario ad aver sofferto più la crisi, con un mercato degli scambi più che dimezzato rispetto a inizio periodo mentre la perdita subita dal settore produttivo è quantificabile in poco meno del 40%
Nel III trimestre del 2015 si consolida la ripresa del mattone, +10,3% la compravendita di case (scarica nota Omi)

giovedì 3 dicembre 2015

Legge di Stabilità 2016: le 6 novità da conoscere in materia di casa

La Legge di Stabilità 2016 attraversa il tortuoso passaggio in commissione Bilancio e approda finalmente all’Aula del Senato che tra oggi e domani darà il suo primo ok al testo con il ricorso da parte del Governo alla fiducia (che dovrebbe essere votata proprio oggiAggiungi un appuntamento per oggi). Il via libera è giunto ieri con il mandato alle relatrici, Magda Zanoni (Pd) e Federica Chiavaroli (Ap). I voti favorevoli in commissione sono stati 15, i contrari 10.

Ma quali sono i principali elementi di interesse in materia di casa (ed energia) contenuti nel testo della Manovra 2016? Ecco un sintetico riassunto dello stato delle cose in merito ai 6 punti-chiave in materia.

1. Ok all’esenzione TASI sulle case date in comodato d’uso a figli o genitori: per poter usufruire di tale agevolazione, il proprietario dell’abitazione non deve possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia e nel 2015 deve aver abitato nella casa da cedere in comodato d’uso. Dall’altro lato, colui che riceve la casa in comodato deve adibirla ad abitazione principale.

2. Come anticipavamo ieri su queste pagine, via libera allo sconto del 25% sull’IMU per chi affitta la seconda casa a canone concordato. Attraverso tale misura, i canoni concordati recuperano il vantaggio fiscale che era stato azzerato negli ultimi 3 anni quando, con il passaggio dall’ICI all’IMU e la riduzione delle agevolazioni d’imposta sugli affitti.

3. Stop alle tasse sulla casa per 3 categorie differenti: i separati che lasciano l’abitazione principale all’ex coniuge, le forze dell’ordine trasferite e per gli alloggi sociali.

4. Ok all’estensione dell’imposta agevolata di registro al 2% per l’acquisto della prima casa anche a chi al momento del rogito possieda già un immobile ma lo vende entro un anno.

5. Si alza la guardia contro gli affitti in nero: a partire dal 2016 diventa nullo ogni accordo che preveda che il canone sia superiore a quello registrato (entro 30 giorni dalla stipula del contratto) con la possibilità per gli affittuari di chiedere alla riconsegna dell’immobile la restituzione delle maggiori somme corrisposte.

6. Ripristino al 22% dell’IVA sul pellet che il testo originario della Stabilità aveva fatto scendere al 10%.

Ora il passaggio al Senato prima del “rush” finale alla Camera previsto per le prossime settimane.

mercoledì 2 dicembre 2015

Affitto in nero, cosa prevede la legge di Stabilità.


E’ arrivato il via libera all’emendamento a prima firma Franco Mirabelli (Pd) contro gli affitti in nero. Si tratta di una delle novità apportate dalla commissione Bilancio al Senato alla legge di Stabilità 2016, che oggi approda in Aula. Vediamo cosa prevede la norma.

Si paga solo la quota stabilita dal contratto

Il testo recita: “E’ nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”. Gli inquilini dunque dovranno pagare solo la quota di affitto stabilita dai contratti, che dovranno essere registrati entro 30 giorni.

Cosa succede in caso di nullità

Nei casi di nullità “il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato”. La misura, però, non potrà sanare le situazioni pregresse.

Nullità per le pattuizioni che derogano i limiti di durata del contratto previsti dalla legge

L’emendamento prevede inoltre la nullità di ogni pattuizione volta a derogare i limiti di durata del contratto previsti dalla legge sulle locazioni: quattro anni più quattro per i contratti standard e tre anni più due per quelli definiti sulla base di accordi locali.

La critica dell’Unione Inquilini

Tramite una nota, Massimo Pasquini, segretario nazionale Unione Inquilini, ha sottolineato che l’emendamento di fatto riproduce quanto già previsto dalla legge 431/98 ed avrà un effetto pari a zero in quanto non affronta la questione dei contratti verbali ovvero del 90% dei contratti illegali.
L’Unione Inquilini ha spiegato: “Come si evince dall’emendamento questo interviene solo sui contratti scritti e registrati per i quali si paga una somma superiore a quanto previsto dal contratto ‘scritto e registrato’ ovvero si dimostra da parte dell’inquilino di avere pagato oltre quanto pattuito. Ci sembra che la montagna abbia partorito il topolino e non capiamo l’esultanza da parte dei senatori Pd presentatori dell’emendamento. Voglio augurarmi che la Camera dei deputati sappia affrontare la questione in maniera più incisiva rispetto a emendamenti ad effetto placebo. Questo se si vuole davvero contrastare il nero”.

martedì 1 dicembre 2015

Legge di Stabilità 2016: le 6 novità da conoscere in materia di casa

Legge di Stabilità 2016: le 6 novità da conoscere in materia di casa

La Legge di Stabilità 2016 attraversa il tortuoso passaggio in commissione Bilancio e approda finalmente all’Aula del Senato che tra oggi e domani darà il suo primo ok al testo con il ricorso da parte del Governo alla fiducia (che dovrebbe essere votata proprio oggiAggiungi un appuntamento per oggi). Il via libera è giunto ieri con il mandato alle relatrici, Magda Zanoni (Pd) e Federica Chiavaroli (Ap). I voti favorevoli in commissione sono stati 15, i contrari 10.

Ma quali sono i principali elementi di interesse in materia di casa (ed energia) contenuti nel testo della Manovra 2016? Ecco un sintetico riassunto dello stato delle cose in merito ai 6 punti-chiave in materia.

1. Ok all’esenzione TASI sulle case date in comodato d’uso a figli o genitori: per poter usufruire di tale agevolazione, il proprietario dell’abitazione non deve possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia e nel 2015 deve aver abitato nella casa da cedere in comodato d’uso. Dall’altro lato, colui che riceve la casa in comodato deve adibirla ad abitazione principale.

2. Come anticipavamo ieri su queste pagine, via libera allo sconto del 25% sull’IMU per chi affitta la seconda casa a canone concordato. Attraverso tale misura, i canoni concordati recuperano il vantaggio fiscale che era stato azzerato negli ultimi 3 anni quando, con il passaggio dall’ICI all’IMU e la riduzione delle agevolazioni d’imposta sugli affitti.

3. Stop alle tasse sulla casa per 3 categorie differenti: i separati che lasciano l’abitazione principale all’ex coniuge, le forze dell’ordine trasferite e per gli alloggi sociali.

4. Ok all’estensione dell’imposta agevolata di registro al 2% per l’acquisto della prima casa anche a chi al momento del rogito possieda già un immobile ma lo vende entro un anno.

5. Si alza la guardia contro gli affitti in nero: a partire dal 2016 diventa nullo ogni accordo che preveda che il canone sia superiore a quello registrato (entro 30 giorni dalla stipula del contratto) con la possibilità per gli affittuari di chiedere alla riconsegna dell’immobile la restituzione delle maggiori somme corrisposte.

6. Ripristino al 22% dell’IVA sul pellet che il testo originario della Stabilità aveva fatto scendere al 10%.

Ora il passaggio al Senato prima del “rush” finale alla Camera previsto per le prossime settimane.

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