Il caso che si può verificare è quello di un
mutuo cointestato tra marito e moglie. Uno dei due coniugi viene a mancare: cosa succede al compagno e agli eventuali figli?
In caso di decesso dell’intestatario di un mutuo, come sempre accade,
il debito si trasferisce agli eredi.
Quindi, in presenza di marito e di figli, saranno questi a dover
subentrare al pagamento del debito. Ora, può succedere che sia il
coniuge superstite a volersi accollare di fatto tutto il pagamento
(anche se formalmente sono cointestatari anche i figli), trattandosi
magari di un
finanziamento per la casa coniugale. Ma se
dovesse capitare una disgrazia anche all’ultimo genitore rimasto, il
pagamento dovrebbe ricadere per forza di cose sui figli, pena la
perdita della casa
una volta accumulato il canonico numero di rate non pagate. Partirebbe
inoltre una segnalazione come cattivi pagatori a carico dei figli, che
potrebbero così avere difficoltà a stipulare un altro mutuo per proprio
conto.
Polizza caso morte e invalidità per il mutuo
Che fare, allora? Una soluzione potrebbe essere quella della stipula, da parte dei genitori cointestatari del mutuo, di una
polizza che tuteli dal caso morte o invalidità permanente,
al momento della stipula del mutuo. In questo modo, a fronte del premio
pagato, la compagnia assicurativa può garantire, al verificarsi
dell’evento, il capitale necessario ad estinguere il debito con la
banca. In questo modo
il debito non graverà sui familiari eredi.
Eredità con beneficio d'inventario: come funziona?
Un’altra soluzione, se non si è provveduto ad assicurare il mutuo,
può essere accettare l’eredità con beneficio di inventario. Cosa
significa? Le norme sulla successione stabiliscono che quando si accetta
una eredità ci si accollino tanto gli attivi quanto i passivi del
defunto. Può quindi capitare che
i debiti superino l’ammontare del valore dell’eredità stessa:
in questo caso per saldare il debito l’erede dovrebbe mettere mano al
proprio patrimonio personale. Ciò può facilmente accadere in caso ci sia
un
mutuo in sospeso di cui saldare le rate.
Se quindi l’erede
non intende rifiutare l’eredità in toto
(potrebbe farlo, ma in questo modo dovrebbe rinunciare anche agli
attivi), può quindi richiedere il beneficio d’inventario, regolato dall’
articolo 490 del Codice Civile.
Esso stabilisce che l’erede accetti tanto gli attivi quanto i passivi,
ma, questi ultimi, solo nella misura in cui siano inferiori o uguali al
valore degli attivi ereditati. In questo modo per saldare i debiti si
userà solo il patrimonio ereditato dal defunto, e non quello personale
dell’erede, che in questo modo non dovrà intaccare i propri beni
personali.
Male che vada, vedrà sfumare l’eredità ma nulla più.
Eredità con beneficio di inventario: come procedere
Ci sono alcuni
casi in cui l’eredità con beneficio d’inventario è obbligatoria,
in caso l’erede sia un soggetto debole da tutelare dai debiti del
defunto: si tratta di minori, minori emancipati, interdetti,
inabilitati, persone giuridiche, fondazioni, associazioni ed enti non
riconosciuti. Non sono invece obbligate al beneficio d'inventario le
società commerciali. L’atto va comunque compiuto esplicitamente dal
rappresentante legale di questi soggetti, come
in tutti gli altri casi in cui l’accettazione è solo facoltativa.
Per poter fare l’accettazione con beneficio d’inventario occorre
procedere come da articolo 490 del Codice Civile, ovvero presentare una
dichiarazione al notaio o cancelliere del Tribunale compente della zona in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione va
inscritta nel registro delle successioni dello stesso Tribunale.
Entro un mese la dichiarazione sarà
trascritta dal Cancelliere presso l'Ufficio dei Beni Immobili competente; dopodiché l’erede potrà
procedere al pagamento dei debiti. Mutuo compreso.
Da "Idealista"
Agenzia Farini
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