giovedì 29 marzo 2018

Quando si perde la detrazione per gli interventi di ristrutturazione?

Gtres



Anche quest'anno chi esegue i lavori di ristrutturazione edilizia del proprio immobile può usufruire di una detrazione del 50% delle spese effettuate, sempre e quando si rispettino determinati requisiti. Ma attenzione, ci sono alcuni casi in cui le agevolazioni non sono riconosciute e l'Agenzia delle Entrate può richiedere quanto già elargito. Vediamo i casi in cui si può perdere il bonus edilizia.
Le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato
dagli uffici quando:

  • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
  • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato). In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all'agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa
  • non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
  • non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
  • le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali
  • sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazionese è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensidel Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.

    Fonte : "Idealista"
    Agenzia Immobiliare Farini
    059454227 , 3398395052

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