lunedì 30 novembre 2015

Tasse casa, niente Tasi per gli immobili in comodato d’uso ai figli

Tasse casa, niente Tasi per gli immobili in comodato d’uso ai figli

Arriva l’esenzione dalle tasse sulla casa per i proprietari di abitazioni date in comodato d’uso ai figli o ai genitori. Il proprietario, però, non deve possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia e nel 2015 deve aver abitato nella casa che vuole cedere al parente in linea retta entro il primo grado.

Niente ville e castelli

La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera all’emendamento delle relatrici al ddl Stabilità che elimina le tasse sulla casa anche per i proprietari che danno l’immobile in comodato ai figli o ai genitori. L’esenzione è valida solo per le case non di lusso. Non vale, dunque, per ville e castelli.

Un solo immobile a uso abitativo per il proprietario

Il provvedimento tratta come prime case anche quelle in cui il proprietario, che però deve possedere un solo immobile a uso abitativo, non è residente e domiciliato.

Sconto Imu 25%

Ricordiamo che sul fronte delle tasse sulla casa nelle legge di Stabilità 2016 sono arrivate le agevolazioni per le case date in affitto a canone concordato, che usufruiranno di una riduzione Imu del 25%. In pratica, i proprietari che decideranno di affittare la seconda abitazione a canone concordato godranno di uno sconto Imu pari al 25%.

Il testo in Aula giovedì

La Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha deciso di concedere un giorno in più alla commissione Bilancio per l’esame del testo e degli emendamenti. La legge di Stabilità arriverà quindi giovedì in Aula, in modo tale che il via libera dell’Assemblea possa arrivare entro sabato.

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venerdì 27 novembre 2015

Bonifica amianto, in arrivo incentivi per le imprese


Bonifica amianto, un credito
di imposta del 50% da
utilizzare in 3 anni per le imprese che
effettuano interventi di rimozione
dell’amianto
 
Al fine di rilanciare i progetti di rimozione dell’amianto nelle strutture produttive, ai titolari delle imprese che nel 2016 effettueranno interventi di bonifica amianto verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 50%. Questo quanto previsto in un emendamento al Collegato Ambiente, approvato dalla Commissione Ambiente del Senato, che stanzia circa 5 milioni di euro per il 2015 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per incentivare le operazioni di bonifica dall’amianto nelle aree produttive non ancora adeguate alla normativa. Per accedere al beneficio, il titolare dell’attività imprenditoriale deve dimostrare di attivare nell’arco del 2016 una serie di provvedimenti finalizzati alla rimozione dell’amianto all’interno delle  proprie strutture produttive per un investimento complessivo superiore ai 20.000 euro. Il beneficio, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto solo per gli interventi realizzati nel 2016, pertanto, gli anni in cui recuperare il credito d’imposta accumulato saranno il 2017, 2018 e 2019. Il credito di imposta non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile Irap. Ecco la scheda di sintesi.

Proponenti e beneficiari
Soggetti titolari di reddito d’impresa ubicati su tutto il territorio nazionale, sia in forma di PMI che grandi imprese esercenti tutte le attività economiche.

Progetti Ammissibili
Il credito d’imposta sosterrà gli interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato da effettuare nel corso dell’esercizio 2016.

Spese Ammissibili
Le spese dovranno essere sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

Condizioni e misure del Contributo
Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili a contributo.
Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le agevolazioni sono concesse secondo il regolamento “de minimis”, quindi nel rispetto del tetto massimo di 200 mila euro nel triennio di riferimento.

Priorità e risorse
I fondi a disposizione ammontano a circa 16 milioni di euro. Per accedere al contributo sarà necessario presentare apposita istanza. Ricordiamo che per la redazione del piano di lavoro amianto è possibile utilizzare CerTus-AMIANTO.
 
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giovedì 26 novembre 2015

Rivalutazione terreni entro il 30 giugno 2016

Rivalutazione terreni entro il 30 giugno 2016
 


Come noto, il disegno di legge di stabilità 2016 prevede l’ennesima riapertura dei termini per la rivalutazione delle quote e terreni posseduti da persone fisiche alla data del 1º gennaio 2016, con versamento dell’imposta sostitutiva ed asseverazione della perizia di stima entro il 30 giugno 2016. In relazione a tale opportunità, e focalizzando l’attenzione al possesso di terreni, è bene ricordare in primo luogo che l’operazione di rivalutazione consente di "aggiornare" il costo di acquisto degli stessi alla data del 1º gennaio 2016, con evidenti riflessi sulla determinazione della plusvalenza in caso di successiva vendita del bene. In tale ipotesi, se non si verificano particolari problemi laddove il terreno sia venduto dallo stesso soggetto che ha proceduto alla rivalutazione, il quale dovrà contrapporre il prezzo di vendita con il costo risultante dalla rivalutazione eseguita, è necessario porre particolare attenzione quando i terreni rivalutati non siano alienati dallo stesso soggetto, bensì dall’erede (o dagli eredi) o dal donatario al quale il bene è stato trasferito rispettivamente per causa di morte o per atto di liberalità. Sul punto, è bene tenere presente quanto stabilito dall’art. 68, co. 2, del TUIR, secondo cui i terreni acquisiti per successione o donazione assumono un costo fiscalmente riconosciuto pari al valore dichiarato rispettivamente nella denuncia di successione o nell’atto di donazione (valore normale del bene ai fini dell’imposta di successione e donazione). Ora, per quanto concerne i terreni ricevuti per successione non si pongono particolari questioni, particolare attenzione deve essere posta nella fattispecie di terreni ricevuti per donazione, poiché vi sono due disposizioni normative che contrastano tra di loro, e più precisamente:
  • l’art. 68, co. 1, del TUIR, secondo cui gli immobili di cui alla lett. b) dell’art. 67 (nel cui ambito sono quindi ricompresi anche i terreni), il costo fiscalmente riconosciuto del donatario è il medesimo che sussisteva il capo al donante, in quanto la donazione è "trasparente" a questi fini;
  • l’art. 68, co. 2, del TUIR, afferma che il costo fiscalmente riconosciuto in capo al donatario è il valore indicato nell’atto di donazione.
Si tratta di due indicazioni normative estremamente diverse e la contraddizione è stata rimarcata dalla dottrina, ed in particolare dallo studio del notariato numero 265 del 2007, in cui viene fatta emergere questa contraddizione tra le due disposizioni. La tesi sostenuta nel predetto documento è quella secondo cui debba essere data preferenza alla norma specifica quella cioè dell’articolo 68 co. 2, in quanto prevista specificatamente per i terreni, mentre l’art. 68, co. 1, si riferisce più genericamente agli immobili. Ora, se si accetta tale impostazione, è evidente che il costo fiscalmente riconosciuto di un terreno donato non può che essere quello che risulta dal relativo atto di donazione.
Se cosi è, allora è necessario tener conto anche della possibilità che vengano poste in essere operazioni elusive o comunque di abuso del diritto, basti pensare all’ipotesi di un terreno donato ad un soggetto familiare diretto, così da sfruttare la franchigia di 1 milione di euro, con conseguente mancato pagamento dell’imposta di donazione; il terreno così trasferito viene acquisito a valore normale dal donatario il quale rivendendolo non avrà quindi alcuna plusvalenza poiché beneficia di una rivalutazione gratuita. Questa operazione è stata considerata come elusiva da alcune pronunce della corte di Cassazione (sentenza n. 12788/2012 e sentenza n. 449/2013), tenendo conto sin da subito che tanto più breve è il lasso temporale tra la donazione dell’immobile e la successiva rivendita tanto più è probabile la contestazione di un’operazione elusiva. Su questo argomento va però segnalata anche una posizione diversa espressa dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 11357/2012 che ha ritenuto nient’affatto elusiva l’operazione di donazione di terreni posta in essere da un contribuente a favore dei due figli, i quali successivamente hanno permutato i terreni con due immobili da costruire sui predetti terreni. Quest’ultima posizione della Corte di Cassazione sembra particolarmente interessante anche alla luce della nuova definizione di abuso del diritto contenuta nell’art. 10-bis della Legge n. 212/200 (inserito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2015) da cui emerge che non sono mai contestabili come operazioni elusive quelle nelle quali siano presenti ragioni economiche diverse da quelle fiscali, di carattere non marginale. È evidente che trasferire un bene immobile a favore dei propri figli può senza dubbio presentare delle finalità extrafiscali non marginali, e come tale difendibile laddove l’Amministrazione Finanziaria intenda contestare la presenza di un abuso del diritto.
 Sandro Cerato

mercoledì 25 novembre 2015

Immobili "di lusso" individuati con la categoria catastale

Immobili "di lusso" 
individuati con la categoria 
catastale
 


Nell’ambito delle agevolazioni Iva per la cessione degli immobili, l’applicazione delle aliquote ridotte è collegata alla presenza di un immobile non di lusso, sia per quanto riguarda l’agevolazione prima casa (Iva 4%), sia nelle altre ipotesi (Iva 10%).
Sul punto, l’art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014 ha modificato il requisito di immobile "di lusso" per la preclusione dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% ai fini Iva in caso di acquisto di "prima casa". Si ricorda che, prima della predetta modifica, che opera in relazione ai trasferimenti effettuati a partire dal 13 dicembre 2014, per la verifica del requisito "di lusso" laddove il trasferimento fosse soggetto ad Iva, era necessario far riferimento ai requisiti di cui al D.M. 2.8.1969, richiamato nel n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n.633/72, contenente le operazioni soggette ad aliquota ridotta del 4%. Come noto, il dl n.104/2013, con decorrenza dagli atti posti in essere dal 1° gennaio 2014, aveva già modificato il requisito in questione in materia di imposta di registro, prevedendo che se l’atto di trasferimento dell’immobile abitativo a favore del soggetto che intende fruire dell’imposta di registro ridotta del 2% abbia ad oggetto un immobile iscritto nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, lo stesso deve considerarsi "di lusso" e, come tale, escluso da qualsiasi agevolazione fiscale. In tale contesto, l’art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014è intervenuto uniformando il parametro di riferimento per la verifica del requisito "di lusso", prevedendo che anche laddove l’atto di trasferimento sia soggetto ad Iva l’aliquota del 4% è applicabile solo se l’immobile non è classificato nelle predette categorie A/1, A/8 e A/9, ferme restando le altre condizioni previste nella Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86 (mancato possesso di altre abitazioni nello stesso Comune in cui è ubicata l’abitazione che si intende acquisire con l’agevolazione "prima casa" e novità nel godimento dell’agevolazione, nel senso che l’acquirente deve dichiarare di non aver mai fruito dell’agevolazione per altre abitazioni ubicate nell’intero territorio italiano).
Con la circ. n. 31/E/2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti, in primo luogo riferiti all’ipotesi in cui sia stato sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di un’abitazione classificata di lusso secondo i criteri contenuti nel D.M. 2.8.1969 prima del 13 dicembre 2014, con conseguente fatturazione di eventuali acconti con aliquota del 10%. Ora, alla luce delle novità normative intervenute, l’Agenzia ritiene che in sede di stipula del contratto di vendita definitivo dell’abitazione non classificata nelle citate categorie A/1, A/8 e A/9, sia possibile rettificare le fatture emesse in relazioni agli acconti incassati in sede di stipula del preliminare di vendita, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/72, al fine di applicare l’aliquota Iva ridotta del 4% sull’intero corrispettivo dovuto. Sul punto, è bene evidenziare che l’Agenzia richiama la R.M. 7.12.2000, n. 187/E, secondo cui la variazione in diminuzione per recuperare la differenza d’imposta, tenendo conto della ratio sottostante alla norma relativa all’agevolazione "prima casa", può essere effettuata anche dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione, e quindi in deroga alle ordinarie regole previste nell’art. 26, co. 3, del dpr 633/72.
In terzo luogo, all’indomani dell’approvazione delle modifiche normative descritte, era stato precisato che le novità introdotte si riferissero solamente all’ipotesi di trasferimento di abitazione con requisiti "prima casa" con applicazione dell’aliquota del 4%, e non anche per l’applicazione dell’aliquota del 10%, ai sensi del n. 127-undecies), tabella A, allegata al DPR n. 633/72, per il trasferimento di case di abitazione "non di lusso" a favore di soggetti che non possiedono i requisiti "prima casa". In tale ipotesi, infatti, il predetto n. 127-undecies), non modificato, richiama i criteri di lusso di cui al dm 2.8.1969. Sul punto, la circ. n. 31/E precisa che, tenendo conto che l’oggetto del trasferimento è comunque un immobile abitativo avente le medesime caratteristiche di quelli che possono fruire dell’agevolazione "prima casa", deve ritenersi che ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per il trasferimento di immobili abitativi in assenza dei requisiti prima casa, non assume più alcun rilievo la definizione di abitazione di lusso di cui al D.M. 2.8.1969.
 
Sandro Cerato

martedì 24 novembre 2015

Imu e Tasi abolite, ma non per tutti: chi continuerà a pagare e chi no

Imu e Tasi abolite, ma non per tutti: chi continuerà a pagare e chi no


La legge di Stabilità 2016 porterà una rivoluzione sul fronte delle tasse sulla casa. A partire dal prossimo anno, infatti, sarà abolita la Tasi sugli immobili utilizzati dal proprietario come prima casa, l'Imu agricola e l'Imu sui macchinari imbullonati. Ma l'abolizione non riguarda tutta la platea dei potenziali interessati. Vediamo chi non pagherà più le imposte e chi invece dovrà continuare a versarle.

Tasse sulla prima casa

Dal 2016 non si pagherà la Tasi sulle case utilizzate dal proprietario come abitazione principale, secondo la definizione contenuta nel decreto Salva-Italia. Si tratta dell'immobilie nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo una avrà l'esenzione, se sono in Comuni diversi, entrambi avranno l'esenzione. La casa deve essere iscritta come un'unica unità immobiliare

Esenzione pertinenze Tasi

Esenti dal pagamento della Tasi anche le pertinenze dell'abitazione principale, sempre nei limiti fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale c-6), le tettoie e i magazzini (c-7), locali di sgombero e cantine 8C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale. 

Imu case di lusso

L'esenzione non varrà per le case di lusso, che continueranno a pagare l'Imu. Le categorie catastali A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli) continueranno a pagare l'imposta, ma con un'aliquota agevolata al 4 per mille e una detrazione di 200 euro.

Tasi inquilini

La Legge di Stabilità prevede l'abolizione deella Tasi anche per gli inquilini che hanno scelto l'unità immobiliare come abitazione principale. Continueranno a pagarla gli studenti fuorisede o chi si sposta per lavoro senza spostare però la propria residenza. La quota abolita agli inquilini non si sposterà sui proprietari che continueranno a pagare una quota tra il 70 e il 90%.

Imu agricola e imbullonati

Dal 2016 entra in vigore l'esenzione dell'Imu agricola per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP). La legge di Stabilità per il 2016 cancella la classificazione dell'Istat introdotta meno di un anno fa tra terreni montani, parzialmente montani o di pianura e rintroduce la vecchia classificazione dei terreni agricoli
A partire dal primo gennaio 2016 le imprese potranno escludere i macchinari imbullonati dal calcolo della rendita e quindi dalla base imponibile fiscale per il pagamento dell'Imu

Imu immobili invenduti

Gli immobili invenduti delle imprese costruttrici continueranno a pagare l'Imu, ma con un'aliquota agevola dell'1 per mille.

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lunedì 23 novembre 2015

Sondaggio Ipsos: Gli italiani tornano a credere nel mattone, è l'investimento preferito dal 29%


Sondaggio Ipsos: Gli italiani tornano a credere nel mattone, è l'investimento preferito dal 29%

Sebbene la crisi non sia ancora alle spalle, si evince un rinnovato ottimismo dai risultati dell'annuale sondaggio Ipsos-Acri. Se aumenta il numero degli italiani che tornano a risparmiare, è in crescita anche la percentuale di chi torna a credere nel mattone. L'investimento immobiliare è il preferito dal 29% degli intervistati, con punte del 32-34%

Torna la fiducia nel mattone

Dopo il tonfo dello scorso anno, quando la preferenza degli italiani per il mattone aveva toccato il minimo storico (solo il 24% degli intervistati) -  a causa soprattutto dell'aumento delle tasse - quest'anno l'immobiliare è l'investimento preferito dal 29% degli intervistati.  La percentuale tocca punte del 32-34% nel Centrosud, lontane anni luce dal 70% del 2004 e del 2006.
Secondo l'indagine, l'investimento preferito resta comunque la liquidità, anche e il risparmiatore italiano è sempre più refrattario al rischio, anche perché non si sente abbastanza tutelato da leggi e controlli.

Diminuisce l'ansia verso il futuro

Sebbene la crisi sia ancora presente nei pensieri e nella vita degli italiani, sembra che il pensiero nascosto di molti sia "la crisi c'è, ma non per me". Migliorano infatti le prospettive personali e anche quelle nazionali.
Le famiglie colpite direttamente dalla crisi sono ancora molte - 1 su 4 (il 25% contro il 27% del 2014 e il 30% del 2013) – ma il numero di soddisfatti rispetto alla propria situazione economica (il 55% della popolazione), per la prima volta dopo quattro anni, supera quello degli insoddisfatti: di ben 10 punti percentuali. Tutte le aree del Paese denotano un miglioramento, ma questo è particolarmente visibile nel Nord Ovest, dove sono soddisfatte 2 persone su 3 (67% di soddisfatti, +9 punti percentuali rispetto al 2014). Al contempo si riduce il numero di coloro che denunciano un peggioramento del proprio tenore di vita.
Nel 2015 sono il 18%, contro il 23% del 2014, il 26% del 2013 e del 2012. Inoltre 1 italiano su 20 (5%) dichiara di aver sperimentato un miglioramento del proprio tenore di vita, accreditando un’importante inversione di tendenza, quantunque di misura contenuta, rispetto a un dato che era andato riducendosi anno dopo anno a meno del 2%.

 
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venerdì 20 novembre 2015

Affitti, canoni stabili nel terzo trimestre (scopri i prezzi nella tua città)



Affitti, canoni stabili nel terzo trimestre (scopri i prezzi nella tua città)


Andamento piatto dei prezzi delle locazioni in Italia nel terzo trimestre del 2015, dove la richiesta media dei proprietari è stabilmente ferma a 8,5 euro mensili da un anno a questa parte. Dopo l’estate l’ufficio studi idealista ha rilevato una leggera flessione dei canoni nell’ordine dello 0,4%.
Uno sguardo d’insieme sulla dinamica dei prezzi nelle diverse aree del Paese restituisce la mappa di un mercato degli affitti polarizzato, con zone dove i prezzi salgono e zone dove i prezzi continuano a scendere. La domanda si mantiene particolarmente viva in città come Milano, Torino, Firenze e Roma, forti dei primi segnali di ripresa dell’occupazione,  le altre città non dimostrano lo stesso dinamismo.

Regioni

In un quadro prevalentemente ribassista, 7 macro aree su 20 chiudono i mesi estivi con uno scarto positivo.
Affitti, canoni stabili nel terzo trimestre (scopri i prezzi nella tua città)
La Liguria (5,9%) segna il rialzo più deciso, seguita da Puglia (3,3%) e Calabria (3,8%). All’opposto la performance peggiore spetta alla Campania (-8,3%), che precede Veneto (-7,7%) e Lombardia (-6,2%).
Sul fronte dei prezzi regionali, il Lazio è stabile al top dei rendimenti da locazione con 11,3 euro/m², seguito da Lombardia (11 euro/ euro/m²) e Toscana (9,2 euro/m²). I valori più bassi d’Italia si trovano in Molise (4,7 euro/m²), Calabria (4,9 euro/m²) e Basilicata (5,4 euro/m²).

Province

La situazione a livello provinciale si presenta in sostanziale equilibrio tra aree che salgono (38) e le aree che scendono (42). Variazioni più ampie caratterizzano questi mercati, come testimoniano gl’incrementi a due cifre di Lucca (10,4%) e, all’opposto, i tonfi delle province di Napoli (-15,7%) e Venezia (-10,8%).  
Affitti, canoni stabili nel terzo trimestre (scopri i prezzi nella tua città)
Nel ranking delle province più care, Milano (13,5 euro/m²) si conferma in testa, seguita da Roma (12,3 euro/m²), mentre Venezia (11,4 euro/m²) scende in graduatoria dopo il tonfo registrato nel trimestre appena trascorso. Guardando alla parte bassa della tabella, Avellino è fanalino di coda con 3,9 euro, precedendo Isernia a Caltanissetta, entrambe con una media di 4 euro/mese.

Città capoluogo

Affitti, canoni stabili nel terzo trimestre (scopri i prezzi nella tua città)
39 città capoluogo segnano un incremento dei rendimenti mensili negli ultimi tre mesi sulle 66 monitorate in questo rapporto.
Grosseto è il capoluogo dove prezzi degli affitti sono cresciuti di più nell’ultimo trimestre, con un incremento dell’8,1%.  Considerevoli gli aumenti anche a Como (7,8%) e Varese (7,7%). Marcia indietro per Pistoia (-7,3%), Potenza (-7,4%) e Massa (7,7%), le città dove le pretese dei proprietari hanno segnato un secco ridimensionamento negli ultimi mesi.
Tra le città di grandi dimensioni, le performance migliori spettano a Torino (4,4%), Firenze (4,1%) e Milano (1,1%). Lieve flessione per Roma(-0,4%), tonfo a Napoli, dove i prezzi sono in caduta libera dopo il calo del 6,3% del registrato dopo l’estate.
Venezia è sempre la città dove affittare costa di più, a una media di 15,6 euro/m² mensili, seguita da Milano (15,2 euro/m²) e Roma (13,8 euro/m²). Nella parte opposta della tavola troviamo Reggio Calabria e Caltanissetta, le città più economiche, rispettivamente con 4,4 e 3,9 euro/m² al mese.

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giovedì 19 novembre 2015

Mutuo nullo se la banca non indica il Taeg


Mutuo nullo se la banca non indica il Taeg


Nel momento in cui si decide di chiedere un mutuo alla banca è bene fare attenzione al Taeg. Ma non solo al suo valore. Una sentenza del Tribunale di Napoli ha affermato che il contratto di mutuo erogato dall’istituto di credito è nullo se non indica, nel proprio frontespizio (documento di sintesi), il Taeg (Isc, Indicatore sintetico di costo). Un fatto non di poco conto. In tal caso, infatti, il cliente non è più tenuto a restituire le somme del finanziamento che gli sono state prestate.

Contratto valido con la sola firma del mutuatario

Il giudice del Tribunale di Napoli ha precisato che se il contratto non presenta la firma della banca, ma solo quella del mutuatario è ugualmente valido. L’assenza della firma della banca non contrasta con l’obbligo previsto dalla legge di forma scritta del contratto. Si ritiene sufficiente la sottoscrizione del cliente e irrilevante la mancanza di quella della banca, in quanto soggetto predisponente il testo contrattuale.

Mutuo nullo se nel frontespizio manca il Taeg

Se però il frontespizio del contratto di mutuo non presenta l’indicazione percentuale del Taeg, come imposto dal Testo Unico Bancario, si va incontro a nullità. E non importa che siano presenti il tasso nominale, le spese di istruttoria e le altre indicazioni economiche. Serve l’Indicatore sintetico di costo. Il giudice ha infatti sottolineato che i singoli elementi non sono sufficienti, dal momento che il Taeg non può essere calcolato semplicemente sommando questi fattori.

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mercoledì 18 novembre 2015

Dopo nove mesi di ribassi, ad ottobre crescono per la prima volta i prezzi delle case


Dopo nove mesi di ribassi, ad ottobre crescono per la prima volta i prezzi delle case


Timido risveglio dei prezzi delle case ad ottobre (+0,2%), che segna il ritorno dei valori in terreno positivo per la prima volta in questo 2015. Ora il prezzo medio delle abitazioni in Italia è stabile a 1.998 euro al metro quadro. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso i prezzi sono calati del 4,2%, secondo l’indice dei prezzi delle case di seconda mano di idealista

Regioni

Aumentano i prezzi in 8 delle 20 regioni italiane, con i rimbalzi maggiori in Valle d’Aosta (3,2%), Liguria (2,1%) e Abruzzo (1,5%). Valori invariati rispetto a un mese fa in Molise, prezzi in lieve calo nelle altre regioni, racchiuse tra il -0,3% di Basilicata, Puglia e Emilia Romagna e il -0,9% di Lombardia e Lazio. 
La Liguria si consolida in cima al ranking delle regioni più care, a una media di 2.819 euro al metro quadro, seguita da Lazio (2.655 euro/m2) e Valle d’Aosta (2.535 euro/m2). Le macroaree più economiche sono la Calabria (986 euro/m2), il Molise (1.112 euro/m2) e la Basilicata (1.228 euro/m2).
Dopo nove mesi di ribassi, ad ottobre crescono per la prima volta i prezzi delle case

Province

Sul totale delle province italiane (110), sono 43 a chiudere il mese in positivo, con i prezzi che hanno registrato gli incrementi maggiori nelle province di Verbano-Cusio-Ossola (5%), L’Aquila (4,5%) e Viterbo (4,1%). I cali più decisi si registrano invece nel salernitano (-5,1%) e nelle province di Siracusa (-5,1%) e Brescia (-4,6%).
Sul fronte dei prezzi è sempre Savona (3.578 euro/m2) la provincia più cara, seguita da Bolzano (3.070 euro/m2) e Roma (2.894 euro/m2). I valori più bassi della Penisola si trovano invece a Biella (776 euro/m2), Isernia (854 euro/m2) e Agrigento (978 euro/m2).
Dopo nove mesi di ribassi, ad ottobre crescono per la prima volta i prezzi delle case

Grandi città e capoluoghi

Nel corso del mese di ottobre i centri capoluogo con variazioni positive sono 26 su 79 attualmente monitoriati. I ribalzi più sensibili riguardano Novara (4,5%), Vercelli (3,5%) e Mantova (2,5%). All’estremo opposto della tavola troviamo Cuneo (-6,7%) a guidare la graduatoria dei ribassi, davanti a  Bergamo (-5,1%) e Como (-5%). Tra i grandi mercati, migliorano Milano (0,8%) e Napoli (0,6%); perde terreno Roma (-1,2%); situazione piuttosto stabile per gli altri capoluoghi di regione a eccezione di Firenze che registra un secco calo del 2% nel mese appena trascorso. 
Nella graduatoria dei prezzi Venezia (4.421 euro/m²) rimane al top dei valori davanti a Firenze (3.421 euro/m²), terzo posto per Milano (3.411 euro/m²) che supera per la prima volta Roma. Dall’altra parte Biella (818 euro/m²) è la città più economica seguita da Caltanissetta (868 euro/m²) e Agrigento (978 euro/m²).
Dopo nove mesi di ribassi, ad ottobre crescono per la prima volta i prezzi delle case

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martedì 17 novembre 2015

Agenzia delle Entrate: nelle visure catastali debuttano i metri quadri


Agenzia delle Entrate: nelle visure catastali debuttano i metri quadri


 Non solo vani. Nelle visure catastali fanno il loro debutto i metri quadri. Per 57 milioni di immobili il "documento di riconoscimento" rilasciato dall'Agenzia delle Entrate conterrà nero su bianco anche il dato relativo alle superficie. Una rivoluzione che semplifica anche il calcolo della tassa sui rifiuti.
Nel comunicato diffuso dal Fisco si legge che "L'Agenzia delle Entrate rende disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei gruppi A, B e C. Una novità che semplifica la vita ai proprietari di 57 milioni di immobili, mettendo a loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici". Arriva direttamente in visura anche la superficie ai fini Tari, per consentire ai cittadini di verificare con facilità la base imponibile utilizzata per il calcolo della tassa rifiuti".

Metri quadri visura catastale

Oltre ai dati identificativi dell'immobile (sezione urbana, foglio, particella, subalterno, Comune) e ai dati di classamento (zona censuaria ed eventuale microzona, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), da oggi sarà riportata direttamente in visura anche la superficie catastale. E' una semplificazione che riguarda circa 57 milioni di unità immobiliari urbane
a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria.

Metri quadri tariffa rifiuti

Le visure si arricchiscono di un'altra informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini Tari, che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza e accessorie. Ciascun proprietario avrà così a portata di mano anche questa informazione, già fornita dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie ai flussi di interscambio dati già attivi, per poter verificare la base imponibile utilizzata per il calcolo del tributo sui rifiuti.
In caso di incoerenza tra la planimetria e la superficie calcolata, inoltre, i contribuenti potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell'Agenzia, e contribuire quindi a migliorare la qualità delle banche dati condivise tra Fisco ed enti locali. Già dal 2013 i Comuni possono segnalare errori di superficie riscontrati su immobili presenti nella banca dati catastale.

Aggiornamento banche dati

La novità, che arriva al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto gli uffici provinciali - Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna, lascia al momento fuori, in attesa delle opportune verifiche nell'ambito delle attività di allineamento delle banche dati, gli immobili che presentano un dato di superficie "incoerente". Quanto agli immobili non dotati di planimetria, che risalgono perlopiù alla prima fase di censimento del Catasto edilizio urbano, e sono di conseguenza privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l'inserimento in atti della piantina catastale. Una regolarizzazione che, per l'attuale normativa, è d'obbligo se si è intenzionati a vendere.

Da Idealista
Agenzia Immobiliare Farini
059 454227

lunedì 16 novembre 2015

Rivalutazione terreni entro il 30 giugno 2016

Rivalutazione terreni entro il 30 giugno 2016
 
Come noto, il disegno di legge di stabilità 2016 prevede l’ennesima riapertura dei termini per la rivalutazione delle quote e terreni posseduti da persone fisiche alla data del 1º gennaio 2016, con versamento dell’imposta sostitutiva ed asseverazione della perizia di stima entro il 30 giugno 2016. In relazione a tale opportunità, e focalizzando l’attenzione al possesso di terreni, è bene ricordare in primo luogo che l’operazione di rivalutazione consente di "aggiornare" il costo di acquisto degli stessi alla data del 1º gennaio 2016, con evidenti riflessi sulla determinazione della plusvalenza in caso di successiva vendita del bene. In tale ipotesi, se non si verificano particolari problemi laddove il terreno sia venduto dallo stesso soggetto che ha proceduto alla rivalutazione, il quale dovrà contrapporre il prezzo di vendita con il costo risultante dalla rivalutazione eseguita, è necessario porre particolare attenzione quando i terreni rivalutati non siano alienati dallo stesso soggetto, bensì dall’erede (o dagli eredi) o dal donatario al quale il bene è stato trasferito rispettivamente per causa di morte o per atto di liberalità. Sul punto, è bene tenere presente quanto stabilito dall’art. 68, co. 2, del TUIR, secondo cui i terreni acquisiti per successione o donazione assumono un costo fiscalmente riconosciuto pari al valore dichiarato rispettivamente nella denuncia di successione o nell’atto di donazione (valore normale del bene ai fini dell’imposta di successione e donazione). Ora, per quanto concerne i terreni ricevuti per successione non si pongono particolari questioni, particolare attenzione deve essere posta nella fattispecie di terreni ricevuti per donazione, poiché vi sono due disposizioni normative che contrastano tra di loro, e più precisamente:
  • l’art. 68, co. 1, del TUIR, secondo cui gli immobili di cui alla lett. b) dell’art. 67 (nel cui ambito sono quindi ricompresi anche i terreni), il costo fiscalmente riconosciuto del donatario è il medesimo che sussisteva il capo al donante, in quanto la donazione è "trasparente" a questi fini;
  • l’art. 68, co. 2, del TUIR, afferma che il costo fiscalmente riconosciuto in capo al donatario è il valore indicato nell’atto di donazione.
Si tratta di due indicazioni normative estremamente diverse e la contraddizione è stata rimarcata dalla dottrina, ed in particolare dallo studio del notariato numero 265 del 2007, in cui viene fatta emergere questa contraddizione tra le due disposizioni. La tesi sostenuta nel predetto documento è quella secondo cui debba essere data preferenza alla norma specifica quella cioè dell’articolo 68 co. 2, in quanto prevista specificatamente per i terreni, mentre l’art. 68, co. 1, si riferisce più genericamente agli immobili. Ora, se si accetta tale impostazione, è evidente che il costo fiscalmente riconosciuto di un terreno donato non può che essere quello che risulta dal relativo atto di donazione.
Se cosi è, allora è necessario tener conto anche della possibilità che vengano poste in essere operazioni elusive o comunque di abuso del diritto, basti pensare all’ipotesi di un terreno donato ad un soggetto familiare diretto, così da sfruttare la franchigia di 1 milione di euro, con conseguente mancato pagamento dell’imposta di donazione; il terreno così trasferito viene acquisito a valore normale dal donatario il quale rivendendolo non avrà quindi alcuna plusvalenza poiché beneficia di una rivalutazione gratuita. Questa operazione è stata considerata come elusiva da alcune pronunce della corte di Cassazione (sentenza n. 12788/2012 e sentenza n. 449/2013), tenendo conto sin da subito che tanto più breve è il lasso temporale tra la donazione dell’immobile e la successiva rivendita tanto più è probabile la contestazione di un’operazione elusiva. Su questo argomento va però segnalata anche una posizione diversa espressa dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 11357/2012 che ha ritenuto nient’affatto elusiva l’operazione di donazione di terreni posta in essere da un contribuente a favore dei due figli, i quali successivamente hanno permutato i terreni con due immobili da costruire sui predetti terreni. Quest’ultima posizione della Corte di Cassazione sembra particolarmente interessante anche alla luce della nuova definizione di abuso del diritto contenuta nell’art. 10-bis della Legge n. 212/200 (inserito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2015) da cui emerge che non sono mai contestabili come operazioni elusive quelle nelle quali siano presenti ragioni economiche diverse da quelle fiscali, di carattere non marginale. È evidente che trasferire un bene immobile a favore dei propri figli può senza dubbio presentare delle finalità extrafiscali non marginali, e come tale difendibile laddove l’Amministrazione Finanziaria intenda contestare la presenza di un abuso del diritto.
 Sandro Cerato

Immobili "di lusso" individuati con la categoria catastale

Immobili "di lusso" individuati con la categoria catastale
 
Nell’ambito delle agevolazioni Iva per la cessione degli immobili, l’applicazione delle aliquote ridotte è collegata alla presenza di un immobile non di lusso, sia per quanto riguarda l’agevolazione prima casa (Iva 4%), sia nelle altre ipotesi (Iva 10%).
Sul punto, l’art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014 ha modificato il requisito di immobile "di lusso" per la preclusione dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% ai fini Iva in caso di acquisto di "prima casa". Si ricorda che, prima della predetta modifica, che opera in relazione ai trasferimenti effettuati a partire dal 13 dicembre 2014, per la verifica del requisito "di lusso" laddove il trasferimento fosse soggetto ad Iva, era necessario far riferimento ai requisiti di cui al D.M. 2.8.1969, richiamato nel n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n.633/72, contenente le operazioni soggette ad aliquota ridotta del 4%. Come noto, il dl n.104/2013, con decorrenza dagli atti posti in essere dal 1° gennaio 2014, aveva già modificato il requisito in questione in materia di imposta di registro, prevedendo che se l’atto di trasferimento dell’immobile abitativo a favore del soggetto che intende fruire dell’imposta di registro ridotta del 2% abbia ad oggetto un immobile iscritto nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, lo stesso deve considerarsi "di lusso" e, come tale, escluso da qualsiasi agevolazione fiscale. In tale contesto, l’art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014è intervenuto uniformando il parametro di riferimento per la verifica del requisito "di lusso", prevedendo che anche laddove l’atto di trasferimento sia soggetto ad Iva l’aliquota del 4% è applicabile solo se l’immobile non è classificato nelle predette categorie A/1, A/8 e A/9, ferme restando le altre condizioni previste nella Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86 (mancato possesso di altre abitazioni nello stesso Comune in cui è ubicata l’abitazione che si intende acquisire con l’agevolazione "prima casa" e novità nel godimento dell’agevolazione, nel senso che l’acquirente deve dichiarare di non aver mai fruito dell’agevolazione per altre abitazioni ubicate nell’intero territorio italiano).
Con la circ. n. 31/E/2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti, in primo luogo riferiti all’ipotesi in cui sia stato sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di un’abitazione classificata di lusso secondo i criteri contenuti nel D.M. 2.8.1969 prima del 13 dicembre 2014, con conseguente fatturazione di eventuali acconti con aliquota del 10%. Ora, alla luce delle novità normative intervenute, l’Agenzia ritiene che in sede di stipula del contratto di vendita definitivo dell’abitazione non classificata nelle citate categorie A/1, A/8 e A/9, sia possibile rettificare le fatture emesse in relazioni agli acconti incassati in sede di stipula del preliminare di vendita, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/72, al fine di applicare l’aliquota Iva ridotta del 4% sull’intero corrispettivo dovuto. Sul punto, è bene evidenziare che l’Agenzia richiama la R.M. 7.12.2000, n. 187/E, secondo cui la variazione in diminuzione per recuperare la differenza d’imposta, tenendo conto della ratio sottostante alla norma relativa all’agevolazione "prima casa", può essere effettuata anche dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione, e quindi in deroga alle ordinarie regole previste nell’art. 26, co. 3, del dpr 633/72.
In terzo luogo, all’indomani dell’approvazione delle modifiche normative descritte, era stato precisato che le novità introdotte si riferissero solamente all’ipotesi di trasferimento di abitazione con requisiti "prima casa" con applicazione dell’aliquota del 4%, e non anche per l’applicazione dell’aliquota del 10%, ai sensi del n. 127-undecies), tabella A, allegata al DPR n. 633/72, per il trasferimento di case di abitazione "non di lusso" a favore di soggetti che non possiedono i requisiti "prima casa". In tale ipotesi, infatti, il predetto n. 127-undecies), non modificato, richiama i criteri di lusso di cui al dm 2.8.1969. Sul punto, la circ. n. 31/E precisa che, tenendo conto che l’oggetto del trasferimento è comunque un immobile abitativo avente le medesime caratteristiche di quelli che possono fruire dell’agevolazione "prima casa", deve ritenersi che ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per il trasferimento di immobili abitativi in assenza dei requisiti prima casa, non assume più alcun rilievo la definizione di abitazione di lusso di cui al D.M. 2.8.1969.
 
Sandro Cerato

Cinque domande ai notai su: rent to buy, compravendite, aste, imposte sulla casa e mutui


Cinque domande ai notai su: rent to buy, compravendite, aste, imposte sulla casa e mutui


A margine dell’iniziativa "Comprar casa senza rischi", organizzata a Milano dal Consiglio Nazionale del Notariato - e che ha visto erogare oltre 1000 consulenze nel giro di poche ore -, idealista ha cercato di capire quali sono i temi di maggior interesse per i potenziali acquirenti. Ecco le risposte del notaio Piercarlo Mattea alle domande più calde su rent to buy, compravendita, aste, imposte sulla casa e mutui

1) Rent to buy – Qual è la problematica maggiore dei contratti introdotti dallo Sblocca Italia?

La problematica del rent to buy è la non particolare vantaggiosità fiscale. Si paga infatti l’imposta sia sulla componente affitto che sulla componente di compravendita, quindi viene pagata una doppia imposta.

In quali casi il rent to buy può essere una reale opportunità?

Quando ho un’esigenza abitativa da soddisfare, ma non sono certo che comprerò la casa. In questo caso il rent to buy funziona, perché ho la possibilità di imputare parte dei canoni a conto prezzo. Se invece uno è già sicuro di volere un particolare immobile, o più che all’acquisto è interessato alla locazione, mettendosi nell’ottica del rent to buy rischia di spendere di più. 

Sappiamo che il rent to buy viene visto un po’ come una via d’uscita per le persone che ritengono di non avere un reddito sufficiente per l’acquisto, cosa ne pensa?

Se queste persone non hanno un reddito sufficiente, ma prevedono che lo incrementeranno, questa può essere una soluzione. Se invece il loro reddito non è sufficiente per comprare casa, però potrebbe essere sufficiente per giustificare il rimborso di un mutuo, è molto meglio che la casa la comprino con i soldi della banca. ll rent to buy non è uno strumento per risparmiare, anzi in questo caso diventerebbe solo più oneroso.

2) Compravendita – Quali sono i rischi e le garanzie offerte al compratore per chi acquista sulla carta?

Il DL n. 122 del 2005 prevede una tutela su due fronti per gli acquirenti degli immobili in costruzione (TAIC)
1) Economico: perché copre la fase dal preliminare al momento del rogito. Occorre che il preliminare sia un atto registrato, anche non notarile, e non una scrittura privata tra le parti. In questo modo il costruttore è obbligato a fornire al futuro acquirente una fideiussione che copre tutte le somme  versate a titolo di caparra e di acconto. Se il costruttore fallisce o non può portare a termine la costruzione per altri motivi, l’acquirente può avere indietro i propri soldi rivolgendosi alla banca o all’assicurazione che l’ha rilasciata (escute la fideiussione).
È importante che sia stato per lo meno già chiesto dal costruttore il permesso di costruire. In caso contrario, non vi è tutela da parte della legge. 
2) Assicurazione decennale postuma: contro i vizi dell’immobile o rovina dello stesso. Per 10 anni c’è un’assicurazione che copre l’acquirente dopo il rogito, perché altrimenti l’acquirente rischia di trovarsi senza un interlocutore. Il notaio quando fa un atto d’acquisto di una casa nuova ha il compito di richiamare le parti e darne atto nel rogito così l’acquirente è tutelato.
Asta  Qual è la differenza tra asta pubblica e privata?
1) Asta pubblica: viene fatta su delega dei tribunali e riguarda le posizioni già in sofferenza. Ad esempio un immobile che proviene da un fallimento o è proprietà di un soggetto che aveva concesso ipoteca su quel bene a garanzia di un mutuo e poi non ha rimborsato il mutuo. La banca ha agito esecutivamente su quell’immobile e lo manda all’asta. Sono pubbliche  perché partono dai tribunali. I notai ricevono la delega insieme ad altri professionisti e curano tutta la fase.
2) Asta privata (difficile che si tratti di un solo immobile): è una cosa molto nuova che sta appena superando la fase sperimentale. Può ricorrere a un notaio sia un privato (costruttore) che un’azienda o un Ente che ha un patrimonio immobiliare da dismettere (INPS, INAIL, un sindacato). Danno al notaio l’incarico di “banditore”, il quale comunicherà pubblicamente che in tale data si svolgerà l’asta di tali particolari lotti inseriti in questo gruppo d’immobili. Qualunque notaio che è inserito nella rete aste notarili può fare da soggetto ricevente delle offerte. Queste aste avvengono per via telematica attraverso il portale del notariato: www.notariato.it.

Mutui – Fino a che punto è legale contrarre un mutuo oltre l’80% del valore della casa?

Perfettamente legale. L’80% è una clausola all’interno della legge sul credito fondiario, che dice “erogabile in presenza di altre garanzie”. Altre garanzie potrebbero essere un’assicurazione o un altro immobile che per esempio offre un genitore. La banca valuta la capacità di reddito più della garanzia. Se c’è la garanzia accessoria data da un’assicurazione o ulteriore garanzia data da un terzo concede anche il 100%.

Tasi e Imu – Quali sono i pericoli della maggiorazione Tasi che viene di fatto scaricata sulle seconde case?

Avrà un effetto scoraggiante sui piccoli investitori. Renderà l’investimento immobiliare sempre meno appetibile. Una cosa che poi il governo vuol fare perché vuole spostare la ricchezza dall’aspetto immobiliare all’aspetto produttivo.

 
da Idealista
Agenzia Immobiliare Farini
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sabato 14 novembre 2015

Sondaggio Bankitalia, cresce l'ottimismo degli agenti immobiliari sul futuro del mattone

Sondaggio Bankitalia, cresce l'ottimismo degli agenti immobiliari sul futuro del mattone
 
Qualcosa si muove nel mercato immobiliare. A certificarlo sono anche gli operatori del settore nell'ultimo sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni, condotto da Bankitalia e Tecnoborsa. Nel terzo trimestre dell'anno, infatti, è aumentata la quota di agenti che segnalano un miglioramento delle attese nel breve periodo, sia a livello nazionale che del proprio mercato di riferimento. Mentre le compravendite continuano a salire.

Prezzi delle abitazioni 

Si è nuovamente ridotta la quota di operatori che segnala una diminuzione congiunturale dei prezzi di vendita (51,5 per cento, da 56,4 nella rilevazione precedente; tav. 2 e fig. 1), a fronte di una maggiore incidenza dei giudizi di stabilità (47,3, da 42,7). La tendenza è comune sia alle aree urbane sia a quelle non urbane.

Compravendite

La quota di agenti che hanno venduto almeno un’abitazione è rimasta sostanzialmente stabile rispetto alla rilevazione precedente (71,6 per cento; tav. 3), ma è aumentata di circa sette punti rispetto al 2014. ll saldo tra le quote di agenti che riportano un aumento e quelle che segnalano una diminuzione del numero dei potenziali acquirenti è tornato positivo, per 6,1 punti percentuali (da -4,3 nella rilevazione di luglio e -22,7 in quella di ottobre 2014).

Incarichi a vendere

Il divario tra prezzi offerti e domandati resta la principale causa di cessazione dell’incarico: il 59,2 per cento degli intervistati segnala proposte di acquisto a prezzi ritenuti bassi per il venditore, a fronte del 58,6 per cento che riporta la percezione di prezzi di acquisto ancora troppo elevati. Prosegue la diminuzione della quota di agenzie che riconduce la decadenza dell’incarico alla difficoltà di reperire un mutuo.

Trattative sui prezzi di vendita

Il margine medio di sconto sui prezzi di vendita rispetto alle richieste iniziali del venditore è leggermente sceso al 14,9 per cento. Il tempo medio che intercorre tra l’affidamento del mandato e la vendita dell’immobile è rimasto invariato a 9,4 mesi.

Modalità di finanziamento degli acquisti

Sono diminuite sia la quota di acquisti finanziati con mutuo ipotecario (al 65,7 per cento sia il rapporto tra prestito e valore dell’immobile (al 64,2 per cento).

Canoni di affitto

È in lieve aumento la quota di operatori che hanno dichiarato di avere locato almeno un immobile (all’84,8 per cento, dall’82,7 nella precedente rilevazione e 83,7 in quella di un anno prima). È diminuita l’incidenza di chi ha segnalato una riduzione dei canoni di locazione (al 34,6 per cento, dal 38,6 dell’indagine di luglio), a fronte dell’aumento della quota di giudizi di stabilità (al 63,0 per cento, dal 58,3). Per il trimestre in corso solo il 21,0 per cento degli agenti si attende una riduzione dei canoni mentre più dei tre quarti ne prevede una stabilità

Le prospettive del mercato

Le aspettative degli agenti immobiliari sulle tendenze a breve termine del proprio mercato di riferimento sono risultate nettamente più ottimistiche. Il saldo fra attese di miglioramento e di peggioramento nel trimestre in corso è risultato positivo (7,4 punti percentuali), segnando una netta inversione rispetto ai valori negativi del trimestre precedente e di un anno prima.
Anche per quanto riguarda il mercato nazionale, si assiste se non a un ottimismo marcato, sicuramente al venir meno del pessimismo riscontrato nel trimestre precedente e nel periodo analogo dello scorso anno. Il miglioramento riflette soprattutto le aspettative decisamente favorevoli nelle regioni del Mezzogiorno. In un orizzonte di medio termine (due anni) le valutazioni favorevoli si rafforzano: la quota delle attese di miglioramento è aumentata al 53,1 per cento dal 43,1 di luglio, a fronte di una contemporanea diminuzione dei giudizi di peggioramento (al 12,1 dal 20,9 per cento).

da Idealista
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