Mutuo nullo se la banca non indica il Taeg
Nel momento in cui si decide di chiedere un mutuo alla banca è bene fare attenzione al Taeg. Ma non solo al suo valore. Una sentenza del Tribunale di Napoli ha affermato che il contratto di mutuo erogato dall’istituto di credito è nullo se non indica, nel proprio frontespizio (documento di sintesi), il Taeg (Isc, Indicatore sintetico di costo). Un fatto non di poco conto. In tal caso, infatti, il cliente non è più tenuto a restituire le somme del finanziamento che gli sono state prestate.
Contratto valido con la sola firma del mutuatario
Il giudice del Tribunale di Napoli ha precisato che se il contratto non presenta la firma della banca, ma solo quella del mutuatario è ugualmente valido. L’assenza della firma della banca non contrasta con l’obbligo previsto dalla legge di forma scritta del contratto. Si ritiene sufficiente la sottoscrizione del cliente e irrilevante la mancanza di quella della banca, in quanto soggetto predisponente il testo contrattuale.Mutuo nullo se nel frontespizio manca il Taeg
Se però il frontespizio del contratto di mutuo non presenta l’indicazione percentuale del Taeg, come imposto dal Testo Unico Bancario, si va incontro a nullità. E non importa che siano presenti il tasso nominale, le spese di istruttoria e le altre indicazioni economiche. Serve l’Indicatore sintetico di costo. Il giudice ha infatti sottolineato che i singoli elementi non sono sufficienti, dal momento che il Taeg non può essere calcolato semplicemente sommando questi fattori.
Da Idealista
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