mercoledì 25 novembre 2015

Immobili "di lusso" individuati con la categoria catastale

Immobili "di lusso" 
individuati con la categoria 
catastale
 


Nell’ambito delle agevolazioni Iva per la cessione degli immobili, l’applicazione delle aliquote ridotte è collegata alla presenza di un immobile non di lusso, sia per quanto riguarda l’agevolazione prima casa (Iva 4%), sia nelle altre ipotesi (Iva 10%).
Sul punto, l’art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014 ha modificato il requisito di immobile "di lusso" per la preclusione dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% ai fini Iva in caso di acquisto di "prima casa". Si ricorda che, prima della predetta modifica, che opera in relazione ai trasferimenti effettuati a partire dal 13 dicembre 2014, per la verifica del requisito "di lusso" laddove il trasferimento fosse soggetto ad Iva, era necessario far riferimento ai requisiti di cui al D.M. 2.8.1969, richiamato nel n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n.633/72, contenente le operazioni soggette ad aliquota ridotta del 4%. Come noto, il dl n.104/2013, con decorrenza dagli atti posti in essere dal 1° gennaio 2014, aveva già modificato il requisito in questione in materia di imposta di registro, prevedendo che se l’atto di trasferimento dell’immobile abitativo a favore del soggetto che intende fruire dell’imposta di registro ridotta del 2% abbia ad oggetto un immobile iscritto nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, lo stesso deve considerarsi "di lusso" e, come tale, escluso da qualsiasi agevolazione fiscale. In tale contesto, l’art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014è intervenuto uniformando il parametro di riferimento per la verifica del requisito "di lusso", prevedendo che anche laddove l’atto di trasferimento sia soggetto ad Iva l’aliquota del 4% è applicabile solo se l’immobile non è classificato nelle predette categorie A/1, A/8 e A/9, ferme restando le altre condizioni previste nella Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86 (mancato possesso di altre abitazioni nello stesso Comune in cui è ubicata l’abitazione che si intende acquisire con l’agevolazione "prima casa" e novità nel godimento dell’agevolazione, nel senso che l’acquirente deve dichiarare di non aver mai fruito dell’agevolazione per altre abitazioni ubicate nell’intero territorio italiano).
Con la circ. n. 31/E/2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti, in primo luogo riferiti all’ipotesi in cui sia stato sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di un’abitazione classificata di lusso secondo i criteri contenuti nel D.M. 2.8.1969 prima del 13 dicembre 2014, con conseguente fatturazione di eventuali acconti con aliquota del 10%. Ora, alla luce delle novità normative intervenute, l’Agenzia ritiene che in sede di stipula del contratto di vendita definitivo dell’abitazione non classificata nelle citate categorie A/1, A/8 e A/9, sia possibile rettificare le fatture emesse in relazioni agli acconti incassati in sede di stipula del preliminare di vendita, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/72, al fine di applicare l’aliquota Iva ridotta del 4% sull’intero corrispettivo dovuto. Sul punto, è bene evidenziare che l’Agenzia richiama la R.M. 7.12.2000, n. 187/E, secondo cui la variazione in diminuzione per recuperare la differenza d’imposta, tenendo conto della ratio sottostante alla norma relativa all’agevolazione "prima casa", può essere effettuata anche dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione, e quindi in deroga alle ordinarie regole previste nell’art. 26, co. 3, del dpr 633/72.
In terzo luogo, all’indomani dell’approvazione delle modifiche normative descritte, era stato precisato che le novità introdotte si riferissero solamente all’ipotesi di trasferimento di abitazione con requisiti "prima casa" con applicazione dell’aliquota del 4%, e non anche per l’applicazione dell’aliquota del 10%, ai sensi del n. 127-undecies), tabella A, allegata al DPR n. 633/72, per il trasferimento di case di abitazione "non di lusso" a favore di soggetti che non possiedono i requisiti "prima casa". In tale ipotesi, infatti, il predetto n. 127-undecies), non modificato, richiama i criteri di lusso di cui al dm 2.8.1969. Sul punto, la circ. n. 31/E precisa che, tenendo conto che l’oggetto del trasferimento è comunque un immobile abitativo avente le medesime caratteristiche di quelli che possono fruire dell’agevolazione "prima casa", deve ritenersi che ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per il trasferimento di immobili abitativi in assenza dei requisiti prima casa, non assume più alcun rilievo la definizione di abitazione di lusso di cui al D.M. 2.8.1969.
 
Sandro Cerato

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