Bonifica amianto,
un credito
di imposta del 50% da
utilizzare in 3 anni per le imprese
che
effettuano interventi di rimozione
dell’amianto
Al fine di
rilanciare i progetti di rimozione dell’amianto nelle
strutture produttive, ai titolari delle imprese che nel 2016
effettueranno
interventi di bonifica amianto verrà
riconosciuto un credito
di imposta pari al 50%.
Questo quanto previsto in un emendamento al Collegato Ambiente,
approvato dalla Commissione Ambiente del Senato, che stanzia circa 5
milioni di euro per il 2015 e 6 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017, per incentivare le operazioni di bonifica
dall’amianto nelle aree produttive non ancora adeguate alla
normativa. Per accedere al beneficio, il titolare dell’attività
imprenditoriale deve dimostrare di attivare nell’arco del 2016 una
serie di provvedimenti finalizzati alla rimozione dell’amianto
all’interno delle proprie strutture produttive per un
investimento complessivo superiore
ai 20.000 euro.
Il beneficio, ripartito in tre
quote annuali
di pari importo, è riconosciuto solo per gli interventi realizzati
nel 2016,
pertanto, gli anni in cui recuperare il credito d’imposta
accumulato saranno il 2017, 2018 e 2019. Il credito di imposta non
concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile
Irap. Ecco la scheda di sintesi.
Proponenti
e beneficiari
Soggetti titolari di
reddito d’impresa ubicati su tutto il territorio nazionale, sia in
forma di PMI che grandi imprese esercenti tutte le attività
economiche.
Progetti
Ammissibili
Il credito d’imposta
sosterrà gli interventi di bonifica dall’amianto su beni e
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato da
effettuare nel corso dell’esercizio 2016.
Spese
Ammissibili
Le spese dovranno
essere sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.
Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.
Condizioni
e misure del Contributo
Il credito d’imposta
spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili a contributo.
Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le agevolazioni sono concesse secondo il regolamento “de minimis”, quindi nel rispetto del tetto massimo di 200 mila euro nel triennio di riferimento.
Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le agevolazioni sono concesse secondo il regolamento “de minimis”, quindi nel rispetto del tetto massimo di 200 mila euro nel triennio di riferimento.
Priorità
e risorse
I fondi a
disposizione ammontano a circa 16 milioni di euro. Per accedere al
contributo sarà necessario presentare apposita istanza.
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