Qual è la
differenza tra prima casa e abitazione principale? In questo
articolo mettiamo in luce le reali differenze tra due concetti
spesso confusi
Molto spesso i
concetti di prima
casa
e abitazione
principale
vengono confusi o utilizzati come sinonimi. In realtà così non è:
sono due concetti profondamente differenti che fanno riferimento
ad ambiti diversi.
Cerchiamo di fare
chiarezza, fornendo le definizioni ed evidenziando i vantaggi fiscali
previsti dalla legge.
Prima casa
Il concetto di prima
casa viene
utilizzato generalmente nel momento in cui una persona fisica entra
in possesso (mediante compravendita, donazione, etc.) del suo “primo”
immobile destinato ad abitazione. In tal caso sono previsti vantaggi
fiscali che si applicano, appunto, alla “prima
dimora”.
Pertanto, la prima
casa è la prima abitazione di proprietà di una persona. Tutti gli
immobili acquistati successivamente, come ad esempio la casa al mare,
la casa in montagna o le altre residenze sono spesso
definite impropriamente “seconde
case“.
In realtà sono immobili acquistati successivamente, sui quali non è
possibile ottenere i benefici prima casa.
Da sottolineare che
il concetto di prima casa viene richiamato solo
al momento dell’acquisto dell’immobile,
in quanto consente all’acquirente di accedere a una serie di
benefici
e agevolazioni
(le cosiddette agevolazioni prima casa).
Requisiti
prima casa
I requisiti
affinché un immobile sia considerato prima
casa
sono i seguenti:
l’acquirente deve
essere una persona
fisica
l’immobile deve
essere residenziale
e non
deve essere di categoria catastale
A1, abitazioni
di tipo signorile
A8, abitazioni
in ville
A9, castelli
e palazzi di eminenti pregi artistici e storici
l’immobile deve
essere ubicato nel territorio
del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca,
entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza
l’acquirente
non deve essere titolare,
esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione, su altra
casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile
oggetto dell’acquisto agevolato
l’acquirente non
deve essere titolare,
neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio
nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o
nuda proprietà, su
altro immobile
acquistato, anche dal coniuge, usufruendo
delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa
Da notare che il
punto 5. prevede che l’acquirente non debba essere titolare di
diritti (vari) su altri immobili acquisiti
con beneficio prima casa
su tutto
il territorio nazionale,
mentre il punto 4. consente di avere diritti (vari) su altri
immobili, ma non nello stesso Comune.
Ad esempio, sarà
possibile usufruire del beneficio prima casa su un immobile,
anche se si possiede già un altro immobile ubicato in un Comune
differente, a patto che su tale immobile non si sia già
usufruito del beneficio.
Agevolazioni
prima casa
La legge consente
una serie di agevolazioni in caso di acquisto della prima casa. Ad
esempio, le imposte relative alla compravendita sono scontate nel
seguente modo:
nel caso di
acquisto
da privato
(o da impresa, ma con vendita esente da Iva), l’imposta di
registro è pari al 2% in luogo del 9%
nel caso di
acquisto
da impresa (compravendita soggetta
a Iva), l’Iva è al 4% in luogo del 10%
Sempre nel caso di
acquisto da privato, per determinare il valore catastale su
cui calcolare le imposte, la rendita catastale va moltiplicata per un
coefficiente pari a 110
in luogo di 120.
Anche per le imposte
sui mutui
sono previste ulteriori agevolazioni in caso di acquisto prima casa,
(ad esempio, imposta agevolata pari allo 0,25% dell’importo
erogato).
Le agevolazioni
prima casa si
applicano anche per l’acquisto delle pertinenze
dell’abitazione
qualora le stesse siano destinate in modo
durevole a servizio e ornamento dell’abitazione
per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta
(tali agevolazioni si applicano anche quando la pertinenza è
acquistata con un atto separato).
Agevolazioni
per pertinenze
Anche in caso
di pertinenze, il beneficio prima casa spetta per le pertinenze
classificate o classificabili nelle categorie:
ed è fruibile
limitatamente ad una pertinenza per categoria catastale.
Successioni
Anche in caso di
successione, sono previste agevolazioni: le imposte
ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa, pari a 200
euro
per ciascuna imposta (in luogo del 2% del valore dell’immobile per
l’imposta ipotecaria e 1% per l’imposta catastale),
indipendentemente dal valore dell’immobile caduto in successione,
quando il beneficiario ha i requisiti necessari per fruire delle
agevolazioni
prima casa.
Considerazioni
sul concetto di prima casa
Tornando al concetto
di prima
casa,
la legge specifica che per ottenere i benefici è necessario
possedere
la residenza o lavorare nel Comune in cui è ubicata la casa da
acquistare e non nell’immobile stesso.
Non è, quindi, strettamente necessario che sia la propria dimora (a
differenza dall’abitazione principale); occorre invece risiedere o
lavorare nello stesso Comune in cui si trova l’immobile.
Il concetto di prima
casa
non si applica a nessun altro contesto se non appunto al momento
dell’acquisto.
Abitazione
principale
Il concetto di
abitazione
principale
è legato al luogo in cui un soggetto ha la
propria residenza,
o meglio la propria
dimora abituale
(concetto introdotto per la determinazione delle imposta municipale
unica, l’IMU).
Il DL 101/2011
(Decreto Monti) fornisce la seguente definizione: “Per
abitazione
principale
si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore
e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente
e risiedono
anagraficamente […]“.
Quindi affinché un
immobile possa essere considerato abitazione
principale,
sono necessarie 3 condizioni:
Agevolazioni
abitazione principale
Anche per
l’abitazione principale si può usufruire di diverse agevolazioni,
come ad esempio:
l’esenzione
dal pagamento IMU
(in passato si poteva avere analoga esenzione dal pagamento
dell’ICI)
la possibilità di
detrazione al 19% degli interessi passivi in caso di mutui stipulati
per l’acquisto di una casa
la rendita
catastale non è imponibile in sede di calcolo IRPEF
altre agevolazioni
previste da alcune amministrazioni comunali,
come quelle per la stipula dei nuovi contratti relativi alle utenze
domestiche (acqua,
luce, gas)
altre
agevolazioni per
imposte locali (TASI, TARI, etc.) e tariffe locali
Differenza
prima casa e abitazione principale
I benefici per
abitazione principale non possono essere richiesti per immobili
aventi i requisiti di prima casa ma nei quali non
si ha la propria residenza,
mentre possono
essere goduti per immobili per l’acquisto dei quali non si è
goduto dell’agevolazione prima casa,
ma in cui si dimora abitualmente.
In definitiva, la
prima casa potrebbe non essere la propria abitazione principale
e non dar diritto alle relative agevolazioni.