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giovedì 21 maggio 2020

Regolamento nuova Imu 2020

Regolamento nuova Imu 2020, le indicazioni dell'Ifel




Novità sul fronte del regolamento per la nuova Imu 2020. L'Ifel ha fornito alcune indicazioni. Vediamo le novità.

Regolamento nuova Imu 2020 Ifel

L'Ifel - l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, fondazione costituita dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ha pubblicato uno schema di regolamento Imu e di delibera consiliare di approvazione delle aliquote per l'anno 2020 "che recepiscono le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160), che ha attuato l'unificazione Imu-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'Imu (commi 738-783), definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente".

Regolamento nuova Imu 2020 Anci

Come spiegato da una nota pubblicata lo scorso 30 aprile dall'Ifel, fondazione Anci, proprio relativa allo schema di regolamento Imu e allo schema di delibera consiliare di approvazione delle aliquote per il 2020, "la disciplina normativa della 'nuova Imu' rappresenta una semplificazione rilevante, sia per i Comuni che per i contribuenti, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi, fondati sulla stessa base imponibile e sulla medesima platea di contribuenti. Ma rappresenta anche un'opportunità, poiché consente l'attivazione di facoltà da parte dei Comuni, in parte già vigenti con l'Ici ed in parte nuove, che permettono una gestione del prelievo più ordinata ed efficace".

Schema regolamento nuova Imu 2020

Obiettivo dello schema di regolamento della nuova Imu 2020 è fornire indicazioni sulle possibili soluzioni che ogni ente può adottare, "ferma restando la possibilità di regolamentare diversamente". Secondo quanto evidenziato, il modello di regolamento proposto è di tipo "leggero", questo vuol dire che "si punta a regolamentare gli effettivi spazi di esercizio dell'autonomia comunale, senza ripetere le norme di base del tributo determinate in modo non modificabile dalla legge".

Bozza regolamento nuova Imu 2020

Il documento pubblicato dall'Ifel comprende anche "uno schema di delibera consiliare di approvazione delle aliquote Imu per l'anno 2020".  Lo schema di regolamento della nuova Imu 2020 fa riferimento alla determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili; alle aree fabbricabili divenute inedificabili; all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitar; alla riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili; ai versamenti effettuati da un contitolare; al differimento del termine di versamento; all'esenzione immobile dato in comodato; ai versamenti minimi; agli interessi moratori; ai rimborsi e compensazione; all'accertamento esecutivo e rateazione; all'entrata in vigore del regolamento.
Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena
059/454227

giovedì 7 maggio 2020

Ecobonus al 110 per cento, novità in vista nel decreto maggio 2020

L'incentivo è atteso nel nuovo decreto economico

Al lavoro sull'ecobonus al 110%
Incentivo potenziato. Il nuovo decreto economico dovrebbe contenere l'ecobonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2021. La misura dovrebbe prendere corpo nel decreto maggio 2020.
Nel dettaglio, l'ecobonus al 110 per cento dovrebbe scattare dal 10 luglio 2020 e durare fino alla fine del 2021. Come sottolineato dal Sole 24 Ore, si tratta di "un credito di imposta al 110% dell'investimento sostenuto dai proprietari di casa (singoli o in condominio) per interventi di risparmio energetico, di realizzazione di pannelli fotovoltaici o di adeguamento antisismico".
Secondo quanto previsto dal testo relativo a tale misura, non solo gli incapienti, ma anche famiglie e condomini potranno cedere il credito di imposta a banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari, oppure "anche alle stesse imprese che realizzano i lavori".
Un importante intervento per l'edilizia, grazie al quale si auspica di registrare un'impennata di investimenti green "e anche di favorire la trasformazione dell'edilizia in chiave di sostenibilità energetica e ambientale". Il potenziale di uno strumento come l'ecobonus è enorme, ma ancora non è stato utilizzato pienamente. Si spera che questo nuovo intervento possa dare l'attesa e necessaria spinta.
Come evidenziato dal Sole 24 Ore, "la cessione del credito di imposta viene allargata anche agli interventi di manutenzione e ristrutturazione semplici che oggi sono agevolate con il 50 o il 65%. Una spinta a rafforzare anche gli investimenti ordinari e comunque a costituire pacchetti integrati di interventi". Cosa significa questo? Significa che "nel caso del rifacimento delle facciate, per esempio, il credito di imposta fissato al 90% in via ordinaria sale al 110% se l'intervento è associato a quelli dell'ecobonus o del sismabonus".
C'è poi un'altra novità per quanto riguarda gli adeguamenti antisimici. In questo caso è in corso di valutazione una norma "per consentire una detrazione non più del 19% ma del 90% della spesa sostenuta per acquistare una polizza anticalamità sulla casa se contemporaneamente si sarà fatto un intervento antisismico per cui il credito di imposta del 110% sarà ceduta alla stessa compagnia assicurativa"

Articolo visto su " Idealista" 
Agenzia Immobiliare Farini
                                                                                                                                                                                       059454227

martedì 3 aprile 2018

Mutui al 100%, quali banche li offrono?

Gtres



Ottenere un mutuo che copra il 100% del valore dell'immobile è un'impresa ardua, ma non impossibile. Alcune banche, infatti, dietro opportune garanzie, offrono questo tipo di finanziamenti. Vediamo quali sono le offerte attualmente disponibili sul mercato.

mutuo 100 prima casa 2018

Il classico mutuo fondario può essere acceso fino a un loan to value massimo dell'80%. Le banche chiedono una fideiussione a copertura del 20% mancante, che si traduce, in concreto, nella necessità di trovare un garante. Senza contare che i tassi applicati saranno comunque più alti rispetto a un mutuo con un valore più basso.

Mutuo 100% intesa san paolo

Si tratta di un finanziamento per i giovani fino a 35 anni di età, non a caso si chiama Mutuo Giovani. Si tratta di un piano di ammortamento fino a 40 anni dove sono molto più convenienti le prime rate, mentre a partire dai 10 anni, quando si comincia a rimborsare la quota capitale, aumenta la consistenza.

mutuo unicredit 100%

Sono disponibili per i giovani fino a 40 anni con l'attivazione del Fondo di Garanzia per i Mutui Prima Casa. Rivolto ai giovani e ai genitori single con figli minori, il fondo garantisce la possibilità di ottenere mutui al 100% per l'acquisto, ristrutturazione ed efficientamento energetico. Ammette prestiti fino a 250mila euro grazie alla garanzia del 50% sul capitale offerta da Consab.

Fonte "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
3398395052, 059454227


venerdì 2 settembre 2016

Esecuzione immobiliare, come funziona e quali sono le novità


Esecuzione immobiliare, come funziona e quali sono le novità



La procedura di esecuzione immobiliare prende vita quando il debitore non provvede ad onorare il suo debito nei confronti del creditore e quest’ultimo si rivolge al giudice competente. Ha ad oggetto il diritto di proprietà o i diritti di usufrutto e di superficie su beni immobili.
Nel corso della medesima procedura esecutiva possono essere espropriati, oltre all’immobile, anche le sue pertinenze, i suoi frutti pendenti e i mobili che lo arredano.

Esecuzione immobiliare, come funziona

In sintesi, se il debitore non paga il debito, il creditore richiede il decreto ingiuntivo; il debitore riceve l’atto di precetto; il decreto ingiuntivo diventa esecutivo; si procede al pignoramento immobiliare con espropriazione dei beni immobiliari; i beni espropriati vengono venduti all’asta, con conseguente recupero del credito. Ma andiamo a vedere l’iter nel dettaglio.
Come sottolineato da La legge per tutti, si parla di procedura di esecuzione immobiliare quando, a seguito del mancato pagamento di una certa somma, fattura, o altro titolo, il debitore non provvede ad onorare il suo debito nei confronti del creditore. Quest’ultimo, pertanto, per ottenere quanto gli spetta di diritto, si rivolge prima al giudice competente, per la firma del decreto ingiuntivo, cioè un ordine al debitore di adempiere l’obbligazione assunta entro un determinato periodo di tempo.
A questo punto, deve far notificare il cosiddetto atto di precetto presso il domicilio del debitore, con il quale avverte ed intima il debitore stesso di saldare il suo debito entro 10 giorni dalla notifica, pena l’esecutività del titolo entro 90 giorni dal precetto.
L’atto di precetto è una comunicazione ufficiale e formale di preavviso di esecuzione immobiliare, mediante la quale il debitore viene informato dell’inizio della procedura esecutiva entro 10 giorni dalla notifica, se non provvederà a pagare quanto da lui dovuto.
Inoltre, viene messo a conoscenza delle modalità attraverso le quali è possibile comunque rimediare e sanare il debito, interrompendo così la procedura espropriativa.
La procedura esecutiva immobiliare ha ad oggetto il diritto di proprietà o i diritti di usufrutto e di superficie su beni immobili. Nel corso della medesima procedura esecutiva possono essere espropriati, oltre all’immobile, anche le sue pertinenze, i suoi frutti pendenti e i mobili che lo arredano.
Se, quindi, il debitore, dopo aver ricevuto l’atto di precetto, continua a non voler o non poter pagare il suo debito, il creditore, dopo 45 giorni, può richiedere la trascrizione dell’atto di pignoramento dell’immobile e pignorare in tal modo i beni immobili posseduti del debitore, per la somma che serve a coprire il debito, gli interessi e le spese legali: il pignoramento, quindi, è l’atto con cui si dà inizio all’esecuzione vera e propria.
Subito dopo la notifica del pignoramento, l’ufficiale giudiziario o lo stesso creditore pignorante consegnano copia autentica dell’atto presso la conservatoria dei registri immobiliari affinché venga trascritto, a fini pubblicitari, il pignoramento dell’immobile interessato. Una nota di trascrizione viene restituita al depositante . L’ufficiale giudiziario, dopo aver eseguito l’ultima notifica, consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di pignoramento e la nota di trascrizione.
Il creditore, quindi, provvede a depositarli in copia conforme presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione competente per territorio insieme alla nota di iscrizione a ruolo e alle copie conformi del titolo esecutivo e del precetto. Il deposito deve avvenire entro 15 giorni, pena perdita di efficacia del pignoramento. A questo punto, il cancelliere, forma il fascicolo dell’esecuzione.
Una volta decorso il termine di 10 giorni dal pignoramento, il creditore procedente può fare istanza di vendita dell’immobile pignorato. La vendita forzata ha lo scopo di trasformare i beni pignorati in denaro liquido e, una volta autorizzata, viene fatta al pubblico incanto oppure senza incanto. In quest’ultimo caso, chi è interessato all’acquisto può fare un’offerta in busta chiusa al giudice la quale, tuttavia, non può essere accolta se perviene oltre il termine stabilito o se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza o, infine, se l’offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto. Il ricavato dalla vendita viene distribuito tra i creditori, con precedenza dei creditori privilegiati ed ipotecari.

Esecuzione immobiliare, le novità

Con l’entrata in vigore del decreto banche cambiano le procedure per il pignoramento. La novità più significativa riguarda il numero massimo di aste dopo le quali la procedura viene chiusa dal giudice, ma è stato modificato anche il contenuto dell’atto di pignoramento.
Ora l’atto di pignoramento deve contenere un nuovo avvertimento per il debitore: se egli intende opporsi all’esecuzione per espropriazione, deve farlo prima che il giudice disponga la vendita o l’assegnazione del bene pignorato; in caso contrario tale opposizione è inammissibile, a meno che sia fondata su fatti sopravvenuti o se non è stata proposta tempestivamente per causa non imputabile al debitore.
Il pignoramento, inoltre, finisce dopo tre aste: se la casa non viene venduta dopo il terzo tentativo di ribasso, la procedura esecutiva si chiude e il bene ritorna nella disponibilità del proprietario. L’asta deve essere svolta con modalità telematica, sempre che non sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori.
Al terzo tentativo di vendita andato deserto e in assenza di istanze di assegnazione, il giudice può stabilire un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà.
Il d.l. sulle banche ha, poi, introdotto una norma nuova che dispone l’obbligo del creditore assegnatario di un bene immobile di dichiarare in cancelleria, entro 5 giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito il bene stesso. Se non lo fa, il trasferimento è fatto a favore del creditore.
La riforma, infine, prevede l’immediata esecutività del decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche se è in corso il giudizio di opposizione. Ciò significa che il debitore è costretto a dover pagare quanto intimato nel decreto ingiuntivo senza alcuna dilazione, anche in caso di opposizione. Il decreto obbliga il giudice a concedere la provvisoria esecutività, anche se il debitore contesti un credito solo parzialmente, sulla parte non contestata.


da "idealista"
Agenzia Farini
059454227

lunedì 18 aprile 2016

Accertamento fiscale sulle transazioni immobiliari: importanti novità


di Stefano Baruzzi
Bollettino di Legislazione Tecnica n. 10/2015


Con il D. Leg.vo 147/2015, sulla “crescita e internazionalizzazione delle imprese”, è stata introdotta un’importante
disposizione interpretativa che elimina la possibilità dell’Agenzia delle Entrate di accertare maggiori prezzi, ricavi o
plusvalenze da cessioni di immobili o di aziende sulla base del solo maggior valore venale di mercato accertato ai
fini dell’imposta di registro e/o delle imposte ipocatastali.








INTRODUZIONE E INQUADRAMENTO DELLA QUESTIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22/09/2015 è stato pubblicato il D. Leg.vo 147/2015, dedicato alla “crescita e
internazionalizzazione delle imprese”, emanato in attuazione della riforma del sistema tributario oggetto della Legge
23/2014 - ed in particolare dell’art. 12 -, recante la delega al Governo per l’adozione di una serie di decreti legislativi per la
realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita([1]).
Nell’ambito di tale nuovo decreto legislativo ha trovato posto, all’art. 5, un’importante disposizione interpretativa, rivolta ai
privati e alle imprese che operano nel settore immobiliare, che dovrebbe risolvere almeno uno dei tanti e delicatissimi
problemi emersi in questi ultimi anni nella prassi accertativa dell’Agenzia delle Entrate relativa al settore immobiliare,
purtroppo avallata da una corposa serie di sentenze della Corte di Cassazione: ci riferiamo alla possibilità di traslare il
valore venale di un immobile (fabbricato o terreno) o di un’azienda, accertato ai fini dell’imposta di registro (tributo per il
quale tale forma di accertamento - che, lo ribadiamo, risulta basata sul solo valore venale di mercato del bene - è
ordinariamente prevista dalla normativa), sul prezzo di cessione del bene stesso, con conseguente determinazione di
maggiori ricavi o plusvalenze originati dalla vendita, a prescindere da quello che risulta essere l’effettivo prezzo
negoziato fra le parti dell’atto.


([1]) Per approfondimenti sui contenuti della legge delega per la riforma del sistema tributario si consiglia la lettura del nostro
articolo illustrativo “Le principali novità della legge delega per la riforma tributaria” (Fast Find AR908).
Inoltre, per ulteriori approfondimenti di dettaglio relativi a varie questioni trattate nel presente lavoro oppure ad esse
connesse, suggeriamo la lettura dei nostri articoli “Imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti immobiliari:
nuovo assetto dal 2014 ed esemplificazioni pratiche”, (Fast Find AR800), e “Il meccanismo del prezzo valore nelle
compravendite e negli altri trasferimenti immobiliari”, (Fast Find AR918).
Da ultimo, per una disamina molto completa di tutte le questioni relative alla tassazione dei redditi diversi (plusvalenze)
immobiliari in capo a persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, rischi e soluzioni inclusi, rinviamo al nostro
Ebook “La tassazione delle plusvalenze immobiliari e la rivalutazione dei terreni con le novità 2015” pubblicato da
Legislazione Tecnica nei “Quaderni di fiscalità immobiliare”.

martedì 8 luglio 2014

Legge di conversione decreto casa. le novità!



Legge di conversione

del Decreto Casa.

Ecco la sintesi delle novità


E’ stata approvata dalla Camera in via definitiva la Legge di conversione con modificazioni del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015", già approvato dal Senato con modifiche.

Restiamo ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito la sintesi delle principali novità.
 

CEDOLARE SECCA AL 10% FINO AL 2017


Per il quadriennio 2014-2017, si applica un’aliquota ridotta al 10%, anziché del 15%, per la "cedolare secca" per i contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta densità abitativa.



Il regime della cedolare secca è, inoltre, esteso anche alle abitazioni locate a cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

È consentita l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.



VANTAGGI FISCALI PER CHI AFFITTA A CANONE CONCORDATO


I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorreranno alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF/IRES e IRAP nella misura del 40% per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori.



DETRAZIONI PER I CONDUTTORI DEGLI ALLOGGI SOCIALI


Per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a 900 Euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 Euro, a 450 Euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 Euro ma non è superiore a 30.987,41 Euro.

STRETTA SULL’OCCUPAZIONE ABUSIVA


Si introduce una specifica disciplina volta ad impedire che chiunque occupi abusivamente un immobile possa chiedere la residenza e l’allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua ecc.).



La norma stabilisce la nullità ex legge degli effetti degli atti emessi in violazione della nuova normativa.

Per coloro che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, è previsto il divieto di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i successivi 5 anni.



CREARE PIÙ ALLOGGI SENZA CONSUMO DI SUOLO


Al fine di aumentare il numero di alloggi senza consumare nuovo suolo sono ammessi interventi di:

a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico

b) demolizione e ricostruzione con mutamento di sagoma o diversa localizzazione

c) variazione della destinazione d’uso anche senza opere

d) creazione di servizi e funzioni connesse alla residenza, come attività commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l’integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali. Questi servizi non possono essere superiori al 20% della superficie complessiva ammessa



e) creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o dei soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

25 MILIONI DI EURO PER L’EXPO 2015


Per agevolare la realizzazione di Expo 2015, è concesso al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di Euro e la possibilità di derogare al codice degli appalti pubblici in materia di contratti di sponsorizzazione e di concessioni di servizi. Queste deroghe devono però escludere intermediazioni.2