mercoledì 4 settembre 2019

4 consigli per fare un buon investimento immobiliare

La casa continua a essere uno degli investimenti preferiti dagli italiani. Ma per rendere redditizio un appartamento ci sono alcuni aspetti da tenere presenti.
Anche nel resto d'Europa l'opzione di mettere in affitto un'abitazione è tra le preferite per creare una rendita. E spesso, le logiche che muovono l'investimento sono simili, se non identiche, a quelle italiane. Anche se, come ha affermato Jesús Duque, vice presidente della rete spagnola Alfa Inmobiliaria, spesso l'errore è dietro l'angolo.
Inoltre, in caso di cattive valutazioni nell'investimento, gli immobili potrebbero richiedere più tempo del previsto per essere venduti. Pertanto, è importante assicurarsi che la casa sia in buone condizioni e valutare i costi fissi.
Per aiutare gli investitori a capire, con criteri professionali, se una casa sia adatta a un investimento, la rete Alfa Inmobiliaria formula queste raccomandazioni:
  1. Assicurati che la casa sia in buone condizioni. Dipingere o dare una rinfrescata a un bagno non è un'operazione eccessivamente problematica. Tuttavia, se il resto dell'appartamento "è molto deteriorato e le spese per le riparazioni saranno frequenti o se richiede una ristrutturazione totale, sarà necessario fare molto bene i conti in modo che l'investimento sia redditizio a breve o medio termine", afferma Duque .
  2. Bisogna considerare le spese fisse come quelle derivate dal condominio o le tasse sulla casa. Ma anche un'eventuale inadempienza o un'imprevista uscita degli inquilini. Tutto va messo in conto quando si valuta la redditività di una casa.
  3. Scegli una buona posizione. Se vuoi che la tua casa sia sempre affittata, scegli una proprietà in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico vasto, al di fuori dei tuoi gusti e necessità. Scegli, preferibilmente, un appartamento con due camere, con scuole e aree commerciali vicine, con infrastrutture, mezzi di trasporto, ristoranti, ecc. "Per un investitore alla prima esperienza, non consigliamo mai di scommettere su quartieri nuovi e non consolidati che potrebbero richiedere anni per avere una domanda", aggiunge il direttore di Alfa Inmobiliaria.
  4. Scopri il prezzo reale al quale puoi affittare. Il modo più comune per impostare il prezzo per l'affitto di una casa è cercare il prezzo di altre proprietà simili nella zona.

Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227

lunedì 26 agosto 2019

Redditi di locazione non percepiti, non tassabili anche senza convalida di sfratto

Alcuni chiarimenti sulla tassazione dei redditi di locazione non percepiti

Con la sentenza n. 594/2019, la seconda sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio ha stabilito che i redditi di locazione non percepiti non sono tassabili anche senza convalida di sfratto.
Ma vediamo la vicenda. Le Entrate di Roma uno hanno richiesto con un accertamento maggiori imposte in dipendenza di redditi di locazione non percepiti dal locatore. Dopo aver constatato che il giudice civile aveva rilevato il mancato pagamento dei canoni scaduti, la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso e annullato la pretesa erariale.
L’ufficio finanziario ha proposto appello replicando che la procedura, sia pure attestante la morosità del conduttore, non si era definita con un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto. In udienza, infatti, la conduttrice morosa aveva riconsegnato le chiavi davanti al giudice determinando una sentenza di risoluzione contrattuale.
L’ufficio ha sostenuto che le disposizioni dell’articolo 26 del Tuir n. 917/1986 prevedono la non tassabilità dei soli canoni di locazione di immobili a uso abitativo non riscossi, per i quali si sia conclusa la convalida di sfratto. Nel caso specifico, non vi era stata convalida di sfratto, quindi i redditi dovevano essere indicati nella dichiarazione annuale.
La decisione dei giudici provinciali è stata confermata dalla Commissione regionale del Lazio che ha annullato la pretesa erariale. Secondo quanto stabilito dai giudici regionali capitolini, le disposizioni dell’articolo 26 del Tuir n. 917/1986 devono essere interpretate secondo la ratio della norma che intende escludere dal reddito i canoni di locazione non effettivamente percepiti dal locatore e non secondo l’interpretazione letterale. Il collegio ha precisato che questo deve essere sia quando la procedura si concluda con un provvedimento di convalida di sfratto, sia nel caso in cui, con la riconsegna dell’immobile, la stessa procedura si sia conclusa con una risoluzione contrattuale in seguito alla riconsegna delle chiavi in udienza. La Commissione, respingendo l’appello dell’Agenzia erariale, ha condannato l’ufficio al rimborso delle spese di lite quantificate in euro 1.500,00.



Fonte : “ Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

venerdì 23 agosto 2019

Controllo caldaia, spetta al locatore o al conduttore?

Il controllo della caldaia rappresenta un onere conseguente all’uso dell’immobile
Il controllo della caldaia, in caso di immobile affittato, spetta al conduttore. Si tratta infatti di un onere conseguente all’uso dell’immobile.
Nel caso in cui il conduttore non provveda alla pulizia della canna fumaria e al controllo dei fumi e il Comune sanzioni il locatore, quest’ultimo potrà rivalersi sull’inquilino.
Ma quando si tratta di casa in affitto, come capire quali spese spettano all’inquilino e quali al proprietario? Il primo passo da fare è vedere quanto riportato nel contratto di locazione. Le due parti, infatti, possono aver raggiunto un particolare accordo e specificato il tutto all’interno del contratto di locazione al momento della stipula.
Diversamente, di norma, viene inserito quanto previsto dalla legge. E in questo caso si fa riferimento agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile.
L’articolo 1576 del Codice Civile afferma, in modo generico, che spettano al conduttore le spese di piccola manutenzione, mentre competono al locatore le spese per le riparazioni necessarie, che permettono all’immobile di servire all’uso per cui è locato, generalmente quelle di straordinaria manutenzione.
L’articolo 1609 del Codice Civile fa specifica menzione degli interventi di piccola manutenzione a carico dell’inquilino. Sono a carico dell’inquilino le riparazioni che sono conseguenza dell’uso, ma non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito, non avendovi dato causa col fatto proprio o con quello dei suoi dipendenti. Tali riparazioni faranno carico al locatore salvo patto contrario e salvo l’esistenza di un uso locale che le ponga invece a carico dell’inquilino.

 Fonte : "idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227