venerdì 20 ottobre 2017

Affitto breve

Contratti di affitto non superiori ai 30 giorni : LOCAZIONE BREVE


IL contratto di locazione ad uso abitativo è considerato breve quando la durata non è superiore ai 30 giorni, e viene stipulato da persone fisiche. Può essere concordato direttamente tra locatore e affittuario oppure con l'aiuto di soggetti intermediari che possono essere sia fisici che gestori di portali online ( ad esempio Air BNB ). Oltre alla messa a disposizione dell'abitazione, il contratto può avere a oggetto la fornitura di biancheria, utenze Wi - Fi e la pulizia dei locali, in caso contrario la legge non è applicabile se sono forniti ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande.
Il compito degli intermediatori e dei gestori dei portali è comunicare in caso di intervento nella stipula, i dati relativi ai contratti se incassano o intervengono nel pagamento dei canone di locazione, operando cosi una ritenuta del 21 % sul relativo ammontare, provvedendo al versamento e alla relativa certificazione, non che a conservare soprattutto i dati dei pagamenti o dei corrispettivi.
Gli intermediari assolvono gli adempimenti sulla base dei dati comunicati dal locatore, pertanto la responsabilità circa la veridicità dei dati ricade sul locatore, il quale è comunque responsabile della corretta tassazione del reddito. I dati corretti da fornire sono nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo corrispettivo lordo e indirizzo dell'immobile.
La trasmissione deve avvenire tramite l'Agenzia delle entrate in conformità alle specifiche tecniche che ancora devono essere pubblicate. Per il 2017 la comunicazione deve riguardare i soli contratti conclusi a partire dal 1° giugno. La mancanza o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione da 250 a 2mila euro. Non è sanzionabile l'incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto se causata dal comportamento del locatore. Riguardo invece all'applicazione della ritenuta, i mediatori tenuti a operare la trattenuta sono quelli che intervengono nel pagamento o nella riscossione del canone. La circolare precisa che l'obbligo scatta in tutte le ipotesi in cui l'intermediario interviene nella fase in cui è assolta l'obbligazione pecuniaria prevista dal contratto, partecipando al pagamento del corrispettivo dal parte del conduttore e/o alla riscossione da parte del locatore. In ogni caso, la materiale disposizione delle risorse finanziarie impone all'intermediario di effettuare su tali somme il prelievo del 21 % a titolo di ritenuta da versare all'erario.
La circolare, viste le difficoltà interpretative sorte in sede di approvazione della norma, prevede la non applicazione delle sanzioni per l'omessa effettuazione delle ritenute fino all' 11 Settembre 2017.
Gli intermediari dovranno conservare i dati almeno per i cinque anni successivi all'adempimento.

Tutti i titolari dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve possono optare per la cedolare secca sui corrispettivi riscossi oppure scegliere di assoggettarli alla tassazione Irpef ordinaria. 


Da " Gazzetta di Modena"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

mercoledì 18 ottobre 2017

Legge di bilancio 2018 ecobonus

Legge di bilancio 2018 Ecobonus, le novità sulle detrazioni per il risparmio energetico




Nella bozza delle legge di Bilancio 2018 è arrivata la tanto attesa proroga dell'ecobonus, la detrazione del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Ma la nuova normativa contiene novità importanti che riguardano il bonus per il risparmio energetico.

Ecobonus 2018 proroga

Le detrazioni del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici vengono prorogate a tutto il 2018 se si tratta di singole unità immobiliari, ma fino al 31 dicembre 2021 se sono condomini. Il credito per interventi su singole unità immobiliari potrà essere ceduto a terzi. Per alcuni interventi che riguardano le finestre e l'installazione delle caldaie a condensazione e a biomassa, la detrazione scenderà al 50%. 
Come affermato qualche settimana fa dal ministro Galletti, inoltre, i tecnici del Tesoro alle prese con la bozza del disegno di legge di stabilità, potrebbero introdurre delle percentuali diverse di detrazione a seconda degli obiettivi di efficientamento energetico effettivamente raggiunto.

Fondo nazionale per l'efficienza energetica

 Arriva poi il Fondo di garanzia per l'efficienza energetica, finanziato con 50 milioni ripartiti tra Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero Ambiente, che potrebbe mettere in moto 600 milioni di lavori in casa. Si tratta di garanzie su eventuali finanziamenti concessi dagli istituti di credito per l'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica. Il Fondo istituito già dal 2014 era bloccato da tre anni.

Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione, da ripartire in 10 rate di uguale importo, è usufruibile per i seguenti interventi:
  • riqualificazione energetica di edifici esistenti
  •  interventi sull’involucro degli edifici
  • installazione di pannelli solari
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione ad altri interventi:
  •  acquisto e posa in opera delle schermature solari
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative.

Bonus verde, come funziona

Tra le novità assolute di questa manovra c'è sicuramente il bonus verde, una detrazione del 36% per un tetto massimo di cinquemila euro per gli interventi di cura di giardini e cortili, anche condominiali.


Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227

mercoledì 11 ottobre 2017

Acquisto casa già ipotecata, i diritti dell'acquirente

Acquisto casa già ipotecata, i diritti dell'acquirente.





Quando si compra una casa e si scopre che su di essa grava un’ipoteca, cosa è necessario fare? La risposta varia a seconda del momento in cui il problema viene alla luce. Vediamo, dunque, quali sono i diritti dell’acquirente di un’abitazione con ipoteca.
Nel caso in cui il venditore non abbia detto nulla e ci si accorga dell’ipoteca sulla casa prima della firma del compromesso, è possibile far valere le proprie ragioni e chiedere il risarcimento del danno solo se le trattative sono arrivate a buon punto e siano state scartate proposte alternative. Secondo l’articolo 1337 del codice civile, le parti contraenti devono comportarsi secondo buona fede nella formazione del contratto. La controparte deve essere informata di tutte le possibili cause che potrebbero invalidare il contratto, chi viola tale dovere deve risarcire il danno, che deve essere provato.
Qualora ci si accorga dell’ipoteca sulla casa dopo la firma del compromesso, ma prima di essersi recati dal notaio per firmare il rogito, è possibile chiedere all’agenzia immobiliare, nel caso in cui ci sia stata la sua intermediazione, il risarcimento del danno. E’, infatti, compito dell’agente controllare che l’immobile sia privo di pesi e oneri come l’ipoteca.
Ci si può, poi, sciogliere dall’obbligo di firmare il rogito e, quindi, recedere dal compromesso, chiedendo ovviamente la restituzione di tutti i pagamenti già anticipati. L’articolo 1482 del codice civile stabilisce però che se il venditore ha informato l’acquirente della presenza dell’ipoteca sulla casa, indicandola in contratto, quest’ultimo non può fare nulla ed è tenuto a recarsi dal notaio per il contratto definitivo.
In alternativa allo scioglimento del preliminare, l’acquirente può esigere la riduzione del prezzo di vendita, eventualmente sospendendo il pagamento del prezzo residuo.
Se si scopre l’ipoteca dopo il rogito, è possibile chiedere anche il risarcimento al notaio, che è tenuto ad effettuare sull’immobile oggetto di compravendita tutte le verifiche necessarie per assicurare al compratore l’acquisto di un bene libero da pesi e vincoli. Solo nel caso in cui l’acquirente abbia espressamente esonerato il notaio da tale ricerca egli non è responsabile delle relative formalità.
C’è poi la responsabilità del venditore, in quanto il venditore di un bene ipotecato deve dichiarare l’esistenza del vincolo all’acquirente al momento del rogito. Il venditore può anche assumere l’impegno nel preliminare di cancellare l’ipoteca esistente entro un certo tempo.
Ma cosa può fare l’acquirente di un immobile indicato come libero da pesi ed oneri, che al momento della stipula del definitivo o successivamente scopre l’esistenza di un’ipoteca?
Può chiedere la risoluzione del contratto, nonché la restituzione del prezzo eventualmente pagato e il risarcimento del danno; oppure può mantenere la proprietà del bene e chiedere la restituzione di parte o dell’intero prezzo pagato; oppure, ancora, può sospendere il pagamento del prezzo residuo.
Nel caso in cui, infine, il creditore metta all’asta il bene nonostante questo sia passato di proprietà, quindi avvii l’esecuzione forzata, l’acquirente può pagare i creditori per l’intero ammontare dei crediti iscritti; oppure può rilasciare la casa ipotecata ai creditori perché provvedano a soddisfarsi vendendola; oppure, ancora, può liberare la casa dall’ipoteca.
Rimane in capo all’acquirente il diritto di chiedere il risarcimento dei danni al venditore dimostrando di non essere stato informato dell’esistenza dell’ipoteca sul bene.



Da "Idealista" 
Agenzia Farini 
059 454227