venerdì 30 agosto 2013

Service tax o imu 2.0?

la cancellazione della seconda rata imu sulle prime abitazioni, come era ampiamente previsto, sarà accompagnata da una service tax, il cui nome è stato infine svelato ma poi subito ritirato. si chiamerà dovuta chiamare taser, ma nome a parte si tratta di un'imposta sui servizi comunali, che sostituisce la tares, l'imposta sulla raccolta rifiuti mai entrata del tutto in vigore, e conterrà anche le spese dei servizi municipali di base

come funziona la service tax

la taser, che sarà riscossa dai comuni, è costituita da due componenti: gestione dei rifiuti urbani e copertura dei servizi indivisibili, tra i quali rientrano la manutenzione strade e l'illuminazione pubblica. il modello scelto e riabilitato è quello a suo tempo presentato dal ministro calderoli nel 2011, che però allora si chiamava res (mai entrato in vigore perché sostituito dall'imu montiana. il modello di tassazione comunale federale, che entreraà in vigore dal 2014, sarà dunque ispirato ai principi del federalismo fiscale

chi paga la service tax

dal 2014 vale per tutti gli immobili, prime e seconde case, locate o non locate. ci saranno delle esenzioni ancora da stabilire. la prima parte, quella relativa alla raccolta dei rifiuti, dovrà consentire di coprirne completamente i costi e si dovrebbe pagare in base ai metri quadrati. per la seconda, invece, il comune ha la possibilità di scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e i servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell'immobile) che dell'occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali)

service tax e imu

quello che adesso tutti si chiedono, è "quanto pagherò?". c'è il rischio infatti che imu e service tax costino lo stesso. anzi, includendo anche la gestione rifiuti, apparentemente potrebbe risultare più cara la nuova imposta. per il momento non si conoscono le aliquote né i coefficienti di calcolo, che saranno formalizzati con la legge di stabilità del prossimo 15 ottobre. è comunque previsto un tetto al prelievo fiscale, per evitare rischi di uno choc da tassazione



in attesa delle decisioni finali del governo in merito alla riforma della tassazione sugli immobili, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni su quella che sarà la nuova service tax, un'imposta di servizio che includerà anche la tares e sarà ampiamente sotto controllo dei comuni. l'imu, almeno sulle prime abitazioni, dovrebbe andare in pensione, ma ciò non significa che non si pagherà più nulla. ecco quanto costerà ad ogni italiano la nuova imposta dal nome ancora segreto

in un'intervista a il messaggero il viceministro all'economia, ha illustrato il quadro generale di riforma dell'imu. la questione principale da risolvere è nota: far quadrare i conti e far stare buoni gli alleati del pdl. siccome un'eliminazione totale è impossibile, salvo aumentando altre tasse, la via scelta è quella di un cambio dell'impostazione generale

ecco le parole di baretta:

introduciamo subito la service tax, la facciamo gestire dai sindaci cui diamo il potere di calibrarla come meglio credono, anche escludendo la prima casa, ma con prima rata da pagare a dicembre. terzo: lo stato dà due miliardi ai comuni, allentando il patto di stabilità, in modo che i sindaci possano garantire ai cittadini che la service tax sarà inferiore all’imu e inferiore anche alla somma di imu e tares, la tassa sui rifiuti, che vi sarà inclusa

spieghiamo bene alla gente che non dobbiamo trovare solo i soldi per compensare l’eliminazione dell’imu, ma anche quelli per evitare l’aumento dell’iva e per il rifinanziamento della cassa integrazione e possibilmente per la riduzione del cuneo fiscale già nel 2014. insomma, qui rischiamo di eliminare l’imu sulla prima casa e poi di aumentare la benzina per riequilibrare i conti dello stato. che senso avrebbe?

ritorno al futuro: la service tax di calderoli

in pratica lo schema proposto è quello approvato dal governo berlusconi nel 2011, con la proposta di legge firmata calderoli e benedetta da tremonti. allora, infatti, si creava la famosa imu, ma si istituiva una tassa unica di servizio, chiamata res, che era diventata necessaria dopo l'abolizione dell'ici prima casa, in seguito alla quale i comuni rischiavano la bancarotta

la vecchia res valeva 3,1 miliardi. ed era strutturata, come isi di un amato degli anni 90, con aliquota al 2 per mille, nessuna detrazione e una rendita rivalutata del 5%

l'imu prima casa vale 4 miliardi e la tares, che in teoria sarebbe dovuta entrare in vigore a dicembre, 1 miliardo. la somma tra le due da quindi 5 miliardi

la service tax, qualunque sarà il suo nome, res o ics, coprirebbe il fabbisogno dei comuni per oltre 3 miliardi, perché non sarebbe una semplice tassa sulla proprietà, ma coprirerebbe anche  l'illuminazione pubblica, i marciapiedi, l'anagrafe, la polizia municipale e la raccolta rifiuti. i restanti 2 miliardi, secondo quanto dichiarato da baretta, li coprirebbe il governo. si pagherebbe ad ogni modo già a dicembre

i conti

il servizio politiche territoriali della uil ha calcolato che in media, ogni famiglia ha pagato nel 2012 225 euro di imu prima casa e 305 euro di rifiuti, ossia in totale 530 euro. in caso di introduzione della service tax il risparmio sarebbe di 115 euro per la parte riguardante l'imu. la libertà dei comuni sarà però ampia e potranno, a seconda delle loro esigenze di cassa, portare questa quota a zero (mantenendo invece attiva la quota servizi), magari aumentando l'imu seconde case, o aumentarla per tutti

il vantaggio è che il controllo su cosa i sindacci faranno con questi soldi sarà diretto e in caso di aumenti non ci saranno scuse sulla manutenzione delle strade e sul livello dei servizi



Per ogni dubbio o aiuto ontattateci allo 059454227





Trattoda idealista.it




mercoledì 28 agosto 2013

Riforma condominio

Sono da poco entrati in vigore (passati 6 mesi dalla gazzetta ufficiale) le nuove normative sul condominio.
ve ne presentiamo alcune riguardanti:

Parti comuni



Innovazioni ed opere


Ricetrasmittenti e fotovoltaico (new entry)


Gli ascensori

L'amministratore 








Il rendiconto 


Le assemblee e le loro regole





Le altre novita e gli ammodernamenti 2.0


Parte del testo è tratto da legislazione tecnica

Nella speranza di esservi utili!

Per ogni necessità contatttateci al 059454227







venerdì 23 agosto 2013

Istat luglio 2013

Noi aggiorniamo i contratti con l'indice istat!

Indice Nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
+1,2% la variazione dell'indice istat del mese di luglio 2013
Il numero indice per il mese di luglio (base 2010=100) è pari a: 107,2%
Principali variazioni rispetto al mese di luglio 2013
variazione mensile per il periodo giugno 2013 - luglio 2013: 0,1%
variazione annuale per il periodo luglio 2012 - luglio 2013: + 1,2%
variazione biennale per il periodo luglio 2011 - luglio 2013: + 4,2%
Prossimo comunicato relativo all'indice di agosto 2013: 12 settembre 2013


Possiamo aiutarvi anche in questi piccoli aggiornamenti.

Contattateci al 059454227

lunedì 5 agosto 2013

Nuove Sanzioni Per la certificazione energetica

CERTIFICAZIONE ENERGETICA , NOVITA'


Prima di tutto cambiano alcuni Nomi!

 NUOVE DEFINIZIONI
- Da ACE ad APE: l’attestato di certificazione energetica cambia nome e diventa “attestato di
prestazione energetica dell’edificio”.
- Viene introdotto il concetto di “confine del sistema”, come confine che include tutte le aree
di pertinenza dell’edificio, sia all’interno che all’esterno dello stesso, dove l’energia è
consumata o prodotta: la definizione è importante perché da essa deriva il concetto di
“energia consegnata” e di “energia esportata”.
- Viene introdotto il concetto e la definizione di “edificio a energia quasi zero” e di “edificio di
riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra
valutazione energetica”. Quest’ultima è particolarmente importante perché su di essa si basa
il nuovo sistema di verifica di conformità degli interventi edilizi: non più valori fissi
riscontrabili su una scala predefinita, ma valori di volta in volta definiti sulla base delle
caratteristiche tipo-morfologiche e tecnologiche dell’edificio che si sta progettando.


La parte però che risulta piu importante per chi lavora con gli immobili e soprattutto ai proprietari:

NUOVE SANZIONI
In questo caso, le cose cambiano da subito.
- Dopo l’entrata in vigore del Decreto legge, l’attestato di prestazione energetica, la relazione
tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica, sono resi in
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
- Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui sopra (la Regione per l’attestato di
prestazione energetica, i Comuni per gli altri documenti) eseguono i controlli con le modalità
di cui all’articolo 71 del citato DPR 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di seguito
indicate, salvo i casi per i quali ricorrano le ipotesi di reato di rilevanza penale.
4
- Per il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto
degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto, o un attestato di prestazione energetica
degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie specificate, è prevista una
sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale
e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno
comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
- Per il costruttore o il proprietario che non provvedono a dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore
a 18000 euro.


- Per il proprietario che non provvede a dotare di un attestato di prestazione energetica gli
edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro. Nel
caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa va da 300 euro a 1800 euro.


- Infine, in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di
offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.




E' assolutamente fondamentale provvedere alla certificazione enregetica dei propri immobili in locazione e/o in vendita!

Contattateci per fare la vostra certificazione, costa circa 150€ (in funzione dell'appartamento) e permette di non incorrere in multe!
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via libera al Decreto Ecobonus

il Parlamento ha dato il via libera al Decreto Ecobonus. La novità dell'ultima ora è l'estensione del bonus 65% agli interventi di adeguamento antisismico delle prime case e degli edifici produttivi ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2. La stessa legge prevede che le agevolazioni fiscali per la casa saranno stabilizzate dal 2014.





01/08/2013 - Con 249 sì e due no, anche il Senato ha dato il via libera alla legge di conversione del DL 63/2013, il Decreto che proroga le detrazioni per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli edifici, introduce il bonus mobili ed elettrodomestici e recepisce la Direttiva ‘Edifici a energia quasi zero’

L’Aula di Palazzo Madama non ha apportato nessuna modifica al testo del decreto licenziato tre giorni fa dalla Camera, nel quale è stato deciso di stabilizzare dal 2014 le agevolazioni fiscali per la casa.

Entro il 31 dicembre 2013 saranno definiti incentivi strutturali per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza, per l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli edifici esistenti, e per l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico e la sostituzione delle coperture di amianto.

Scarica la NUOVA GUIDA ALLA DETRAZIONE 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico degli edifici

Riepiloghiamo tutti gli altri contenuti della legge di conversione del DL 63/2013:

DETRAZIONE 65% RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici, salita dal 55% al 65%, è fruibile dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013) fino al 31 dicembre 2013 per i privati. I condomìni - per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio - avranno invece tempo fino al 30 giugno 2014.

Si applica a tutte le tipologie di interventi che già beneficiavano del 55%, compresi gli impianti di riscaldamento e gli scaldacqua a pompa di calore e gli impianti geotermici (in un primo momento esclusi, ma riammessi alla detrazione a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).

A questi si aggiungono i lavori preventivi, con aliquota del 65% e fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro, per l’adeguamento antisismico degli edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 come individuate dall’OPCM 3274/2003, ovvero il 38% del territorio italiano che comprende 3.069 Comuni). Per gli immobili siti nelle zone 3 e 4 e per le abitazioni non principali resta valida la detrazione del 50%.
Verifica in quale zona sismica ricade il tuo Comune

Dal 2014 saranno detraibili, inoltre, le spese per schermature solari, micro-cogenerazione e micro-trigenerazione e gli interventi di efficientamento idrico e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici, nonchè quelle per “l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito”, ovvero “dove i sindaci sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto all’uso di acqua per i diversi impieghi”.

Sono confermati i tetti massimi degli importi da portare in detrazione, la ripartizione della detrazione in dieci rate annuali, gli edifici interessati dall’agevolazione e i beneficiari del bonus, l’obbligo di pagare con bonifico, la procedura per usufruire della detrazione.

DETRAZIONE 50% RISTRUTTURAZIONI
La detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili si applica fino al 31 dicembre 2013. Sono confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro e la ripartizione in dieci rate annuali.

Non cambiano i beneficiari della detrazione né gli interventi per i quali spetta la detrazione. Confermata anche la procedura per fruire della detrazione e l’obbligo di conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all’immobile oggetto della ristrutturazione.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
La detrazione del 50% si applica anche all’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro.

Possono usufruire della detrazione del 50% per i mobili e gli elettrodomestici tutti coloro che hanno avviato una ristrutturazione a partire dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del DL 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% la detrazione per le ristrutturazioni. La scadenza per il bonus mobili è fissata al 31 dicembre 2013.

Anche la detrazione delle spese per mobili ed elettrodomestici sarà ripartita in dieci rate annuali di pari importo e, per usufruirne, occorrerà che i mobili ed elettrodomestici acquistati siano destinati ad arredare l'immobile oggetto della ristrutturazione. La procedura per la detrazione sarà la stessa: occorrerà effettuare i pagamenti con bonifico e conservare la documentazione.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, promuova con l’Associazione bancaria italiana (ABI) una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

RECEPIMENTO DIRETTIVA ‘EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO’
Il DL 63/2013 recepisce la Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, la cosiddetta Direttiva “Edifici a energia quasi zero”.

Modificando il Dlgs 192/2005, il DL introduce la nuova metodologia nazionale di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. I nuovi edifici dovranno essere “a energia quasi zero”, dal 31 dicembre 2018 quelli della Pubblica Amministrazione e dal 2021 quelli privati.

L’‘attestato di certificazione energetica’ diventa ‘attestato di prestazione energetica’, da redigersi a cura di esperti qualificati e indipendenti; fornirà raccomandazioni per il miglioramento delle performance energetiche e sarà obbligatorio in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli immobili della P.A. Importante il capitolo sulle sanzioni per i certificatori, i direttori dei lavori e i proprietari (leggi tutti i dettagli).

Fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE), che ha sostituito l’attestato di certificazione energetica (ACE), dovrà essere redatto secondo la vecchia metodologia di calcolo di cui al Dpr 59/2009 (leggi tutto).


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sabato 3 agosto 2013

Proteggi la casa che affitti e la sua rendita!

per difendere il proprietario dai possibili rischi di un inquilino moroso nasce l'assicurazione d'affitto, un prodotto frutto di una collaborazione con l'assicuratore!

domanda. cos’è la protezione d'affitto referenza garantita?
risposta. è un piano che raggruppa in sé le coperture necessarie sia all’inquilino sia al proprietario. da una parte si sostituisce a chi affitta nel pagamento dei un mese di cauzione, dall’altra, offre al proprietario di casa tutta una serie di garanzie, tra l’altro anche la possibilità di poter recuperare i soldi nel caso il suo affittuario dovesse risultare moroso

d. in che consistono queste garanzie?
r. consistono nel rimborso dei canoni di locazione non pagati fino a un massimo di 6-18 mesi, il rimborso delle eventuali spese condominali spettanti all’inquilino e anche la coperture delle spese legali ed eventuali danni.

d.  a chi spetta il pagamento di "referenza garantita"?
r. formalmente a sottoscrivere il piano è l’inquilino, ma sono stati molti i casi in cui proprietari e locatari sono giunti a un accordo. 

se per il proprietario di un immobile è infatti una garanzia contro il rischio di morosità, per l'inquilino si riescono a ridurre il numero di mensilita a cauzione. il costo del prodotto è infatti di una mensilità+iva

d. qual'è la procedura per sottoscriverla?

r. è sufficiente presentare la domanda corredata dal cud dell’inquilino, dalle buste paga e dal merito creditizio dello stesso. La pratica costa circa 75 anche in caso di rifiuto della pratica.

d. l’accordo è valido solo per i nuovi contratti?
r. è possibile aderire a referenza garantita anche in caso di contratti stipulati in passato, a condizione che non ci siano casi di morosità pregressa.



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