mercoledì 31 luglio 2019

Cessione del credito ecobonus al fornitore, quali sono le modalità

Cessione del credito ecobonus al fornitore, quali sono le modalità.






E’ possibile la cessione del credito ecobonus al fornitore di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili. Ma in che modo? Vediamolo.
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 309, il credito d’imposta può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. Tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito vi sono, tra altri, i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili.
L’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dispone che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al   committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi deve comprendere l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente e, quindi, anche l’importo relativo al credito ceduto al cedente-fornitore. Ai fini dell’adempimento della fatturazione, l’importo del credito ceduto non può essere dedotto dalla base imponibile della cessione dei beni. La fattura emessa dai fornitori dovrà indicare, pertanto, l’intero corrispettivo dovuto.
Quanto alle modalità di effettuazione del pagamento del corrispettivo relativo alle spese ammesse alla detrazione per i citati interventi di riqualificazione energetica, occorre far riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 19 febbraio 2007, con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), del citato decreto, le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa, che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in questione sono tenuti, tra l’altro, ad effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi all’agevolazione mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ovvero essere inferiore nell’ipotesi in cui il contribuente intende utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso.


Da "Idealista"
Agenzia Farini 
059 454227 

martedì 9 luglio 2019

Mancata proroga cedolare secca, sanzioni abolite nel dl crescita

Mancata proroga cedolare secca / Gtres

La mancata proroga delle cedolare secca non comporta più le sanzioni previste dall'articolo 3 del Dlgs 23/2011. Il decreto crescita ha infatti cancellato le multe previste per la tardiva o omessa comunicazione della proroga del contratto di affitto con il regime agevolato.
L'omessa comunicazione della proroga della cedolare secca comportava una sanzione pari a 100 euro, che scendevano a 50 euro in caso di regolarizzazione entro trenta giorni dall'evento. L'abolizione delle sanzioni comporta, secondo i calcoli effettuai, un mancato gettito di 0,9 milioni di euro per il 2019 e 1,8 milini di euro annui a decorrere dal 2020.

Sanzioni omessa registrazione contratto di locazione

Rimangono invece le sanzioni per la omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione (sia per quanto riguarda i contratti con cedolare secca, sia per i contratti tradizionali). La sanzione amministrativa va infatti dal 60 al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.

Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

mercoledì 19 giugno 2019

Installazione ascensore condominio, delibera invalida senza sicurezza

La sentenza n. 15021 della Cassazione
E’ invalida la delibera assembleare che autorizzi l’installazione dell’ascensore nel condominio che ne sia privo con modalità tecniche che mettano a repentaglio la sicurezza dello stabile. A stabilirlo la Cassazione.
Nel dettaglio, con la sentenza n. 15021 del 31 maggio 2019, la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha chiarito che è invalida la delibera assembleare che, pur in presenza di un disabile nella compagine condominiale, autorizzi l’installazione dell’impianto di ascensore nell’edificio che ne sia privo con modalità tecniche che mettano a repentaglio la sicurezza dello stabile.
La Cassazione ha evidenziato come esuli dai poteri dell’assemblea l’approvazione di modifiche delle parti comuni e la realizzazione di impianti capaci di recare pregiudizio alla sicurezza degli edifici.
Ma vediamo la vicenda. Alcuni condomini avevano impugnato la delibera con la quale l’assemblea aveva approvato l’installazione dell’ascensore nel cortile dello stabile comune con le maggioranze agevolate di cui alla legge n. 13/89 sull’abbattimento delle cosiddette barriere architettoniche, poiché fra i condomini vi era un portatore di disabilità fisica.
In primo e in secondo grado l’impugnazione era stata respinta e i giudici di appello avevano giudicato infondato anche l’ulteriore motivo di contestazione relativo al fatto che gli sbarchi dell’impianto conducessero ai mezzanini e non ai piani, rendendo quindi necessario percorrere a piedi un’ulteriore rampa di scale per accedere ai singoli appartamenti. I condomini hanno quindi presentato ricorso in Cassazione.
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondati alcuni dei motivi di opposizione alla delibera condominiale sostenuti dai condomini ricorrenti e hanno quindi annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte di appello. In particolare, la Cassazione ha ritenuto fondata la contestazione relativa al fatto che l’impianto dell’ascensore, nel progetto approvato dall’assemblea, non rispettasse le prescrizioni della normativa antincendio. Come evidenziato nella consulenza tecnica d’ufficio resa nel corso della fase di merito, l’impianto in tal modo realizzato avrebbe messo a rischio la sicurezza dello stabile a causa della mancanza di un sistema di areazione permanente del vano scala.
In merito, i giudici di appello, pur avendo rilevato il problema sollevato dal consulente tecnico d’ufficio, avevano escluso che lo stesso inficiasse la validità della delibera assembleare in quanto tale, sostenendo che sarebbe comunque spettato al condominio porre immediatamente rimedio alla questione in corso d’opera. Invece la Suprema corte ha evidenziato come l’art. 2 della legge n. 13/89, dopo avere stabilito i quorum deliberativi agevolati per le delibere aventi a oggetto innovazioni finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche, faccia espressamente salvi i limiti imposti dall’art. 1120, comma 2, c.c. (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti e, quindi, prima della riforma della disciplina condominiale di cui alla legge n. 220/2012), ovvero la salvaguardia della sicurezza e della stabilità dell’edificio.
Le innovazioni dirette ad agevolare la fruibilità dell’edificio da parte di soggetti diversamente abili, pur essendo state agevolate dal legislatore con la previsione di quorum deliberativi inferiori a quelli previsti dal codice civile per interventi del genere, non possono comunque essere realizzati a scapito della sicurezza e della stabilità dell’immobile condominiale, come ribadito dall’attuale versione dell’art. 1120, ultimo comma, c.c.. La seconda sezione civile della Cassazione ha aggiunto che esula dai poteri dell’assemblea condominiale l’approvazione di modifiche delle parti comuni o la realizzazione di impianti capaci di recare pregiudizio alla sicurezza degli edifici e che eventuali deliberazioni difformi, ove adottate, non possono che essere qualificate come invalide.
E’ stata invece confermata dai giudici di legittimità la valutazione espressa dalla Corte di appello in merito al fatto che gli sbarchi dell’impianto conducessero ai mezzanini e non ai piani, rendendo quindi necessario percorrere a piedi un’ulteriore rampa di scale per accedere ai singoli appartamenti, richiamando un precedente di legittimità del 2013 (sentenza n. 18147), per il quale l’impossibilità di osservare, in ragione delle particolari condizioni dell’edificio, tutte le prescrizioni della normativa speciale diretta al superamento delle barriere architettoniche, non comporta la totale inapplicabilità delle disposizioni di favore, qualora l’intervento produca un risultato conforme alle finalità della predetta legislazione.
E’ stata poi respinta dalla Suprema corte l’ulteriore contestazione relativa al fatto che per l’installazione dell’impianto si fosse deciso di utilizzare il cortile condominiale, nonostante il regolamento prevedesse che lo stesso fosse di utilizzo esclusivo dei condomini impugnanti e vietasse in ogni caso di occuparlo con costruzioni, anche provvisorie. A tal riguardo i giudici di legittimità hanno giudicato corretta la valutazione operata dai giudici di merito, dai quali era stato evidenziato come il medesimo regolamento richiamasse il cortile tra le parti comuni a tutti i condomini, dovendosi pertanto ritenere che la riserva di godimento esclusivo in favore dei predetti condomini non dovesse intendersi come riconoscimento della piena proprietà del bene, incidendo soltanto sul riparto delle correlate facoltà di godimento tra i condomini, disciplinate dal regolamento in deroga a quanto previsto dagli artt. 1102 e 1117 c.c.
In merito al divieto di occupazione del cortile, la Cassazione ha chiarito come in ipotesi del genere l’illegittimità dell’impianto possa configurarsi soltanto alla stregua dei limiti imposti dall’art. 2 della legge n. 13/89 e non in virtù delle ulteriori ed eventuali restrizioni previste dal regolamento condominiale.

Fonte : “Idealista”

Agenzia Immobiliare farini

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