Monitoraggio fiscale: innalzato il limite
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 24 aprile scorso, ha innalzato
il limite oltre il quale gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare i
dati relativi ai trasferimenti da o verso l’estero di denaro e altri mezzi di
pagamento. L'obbligo riguarda ora gli importi pari o superiori a 15.000 euro, e
non più a 10.000 euro. La comunicazione dovrà essere effettuata annualmente e
trasmessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione del
sostituto d’imposta. Il nuovo tracciato record dovrebbe essere messo a
disposizione entro dicembre 2014.
martedì 8 luglio 2014
Chiarimenti su oneri deducibili e detraibili IMU
Con la Circolare n. 11 del 21 maggio 2014, n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’interpretazione di alcune norme in materia di oneri deducibili e detraibili. Per quanto riguarda la deducibilità di IMU dall’Irpef, in particolare, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che l’IMU sostituisce l’IRPEF sul reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non locati, per la componente dominicale, anche se quando dovuta, non è stata versata perché inferiore al minimo da pagare o perché azzerata dalle detrazioni. Inoltre, il reddito dell’abitazione principale, rileva ai fini IRPEF solo per la metà. Altri chiarimenti riguardano poi gli interessi passivi per mutui, le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio, la riqualificazione energetica, e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Su quest’ultimo aspetto l’Agenzia specifica che, anche in presenza di
un "condominio minimo", ossia con meno di otto condomini, la detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni può avvenire solo ottenendo il codice fiscale per l'edificio e provvedendo poi a tutti gli adempimenti previsti dalla norma. Nei bonifici andranno indicati sia il codice fiscale del condominio che quello del condomino che effettua il pagamento.
Detrazioni ONLUS solo se tracciabili
Nelle Faq pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 16.05.2014, vengono forniti alcuni chiarimenti sulla compilazione dei quadri di Unico relativi alle le spese per erogazioni liberali a favore delle Onlus. Si precisa in particolare che possono essere dedotte o detratte , tali spese devono essere tracciabili ossia essere state sostenute mediante versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari . Ricordiamo che tali oneri sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo (compreso il reddito dei fabbricati eventualmente assoggettato a cedolare secca) con un massimo di 70.000 euro. In alternativa, si può utilizzare la detrazione d'imposta del 24% di quanto versato fino a un importo non superiore a 2.065 euro annui.
Legge di conversione decreto casa. le novità!
Legge di conversione
del Decreto Casa.
Ecco la sintesi delle novità
E’ stata approvata dalla Camera in via definitiva la Legge di conversione con modificazioni del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015", già approvato dal Senato con modifiche.
Restiamo ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito la sintesi delle principali novità.
CEDOLARE SECCA AL 10% FINO AL 2017
Per il quadriennio 2014-2017, si applica un’aliquota ridotta al 10%, anziché del 15%, per la "cedolare secca" per i contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta densità abitativa.
Il regime della cedolare secca è, inoltre, esteso anche alle abitazioni locate a cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
È consentita l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.
VANTAGGI FISCALI PER CHI AFFITTA A CANONE CONCORDATO
I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorreranno alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF/IRES e IRAP nella misura del 40% per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori.
DETRAZIONI PER I CONDUTTORI DEGLI ALLOGGI SOCIALI
Per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a 900 Euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 Euro, a 450 Euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 Euro ma non è superiore a 30.987,41 Euro.
STRETTA SULL’OCCUPAZIONE ABUSIVA
Si introduce una specifica disciplina volta ad impedire che chiunque occupi abusivamente un immobile possa chiedere la residenza e l’allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua ecc.).
La norma stabilisce la nullità ex legge degli effetti degli atti emessi in violazione della nuova normativa.
Per coloro che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, è previsto il divieto di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i successivi 5 anni.
CREARE PIÙ ALLOGGI SENZA CONSUMO DI SUOLO
Al fine di aumentare il numero di alloggi senza consumare nuovo suolo sono ammessi interventi di:
a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico
b) demolizione e ricostruzione con mutamento di sagoma o diversa localizzazione
c) variazione della destinazione d’uso anche senza opere
d) creazione di servizi e funzioni connesse alla residenza, come attività commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l’integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali. Questi servizi non possono essere superiori al 20% della superficie complessiva ammessa
e) creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o dei soggetti sottoposti a procedure di sfratto.
25 MILIONI DI EURO PER L’EXPO 2015
Per agevolare la realizzazione di Expo 2015, è concesso al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di Euro e la possibilità di derogare al codice degli appalti pubblici in materia di contratti di sponsorizzazione e di concessioni di servizi. Queste deroghe devono però escludere intermediazioni.2
DETRAZIONI FISCALI IRPEF PER IL CONDUTTORE DI ALLOGGI SOCIALI
DETRAZIONI FISCALI IRPEF PER IL CONDUTTORE DI ALLOGGI
SOCIALI
L’articolo 7 dispone che, per gli anni dal 2014 al 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione pari complessivamente a:
L’articolo 7 dispone che, per gli anni dal 2014 al 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione pari complessivamente a:
- 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
modello RLI per le locazioni di immobili
Istruzioni modello RLI per le locazioni di immobili
L'Agenzia delle entrate ha provveduto ad aggiornare le istruzioni del modello
RLI, per la registrazione dei contratti di locazione degli immobili. In
particolare si chiarisce che per gli immobili iscritti al catasto terreni va
indicato, nella casella "rendita catastale", il reddito dominicale e non quello
agrario. Da segnalare anche che tra i codici dell’adempimento è stato introdotto
il codice 5 "Conguaglio d’imposta" utilizzabile solo per chi segue la procedura
telematica. Tra i codici dei casi particolari, invece, sono stati introdotti
quello relativo alla sublocazione (solo senza opzione della cedolare secca) e
quello per il pagamento dell’intera imposta di registro per tutte le annualità,
anche con canoni annuali differenziati.
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