Con la Circolare n. 11 del 21 maggio 2014, n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’interpretazione di alcune norme in materia di oneri deducibili e detraibili. Per quanto riguarda la deducibilità di IMU dall’Irpef, in particolare, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che l’IMU sostituisce l’IRPEF sul reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non locati, per la componente dominicale, anche se quando dovuta, non è stata versata perché inferiore al minimo da pagare o perché azzerata dalle detrazioni. Inoltre, il reddito dell’abitazione principale, rileva ai fini IRPEF solo per la metà. Altri chiarimenti riguardano poi gli interessi passivi per mutui, le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio, la riqualificazione energetica, e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Su quest’ultimo aspetto l’Agenzia specifica che, anche in presenza di
un "condominio minimo", ossia con meno di otto condomini, la detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni può avvenire solo ottenendo il codice fiscale per l'edificio e provvedendo poi a tutti gli adempimenti previsti dalla norma. Nei bonifici andranno indicati sia il codice fiscale del condominio che quello del condomino che effettua il pagamento.
Detrazioni ONLUS solo se tracciabili
Nelle Faq pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 16.05.2014, vengono forniti alcuni chiarimenti sulla compilazione dei quadri di Unico relativi alle le spese per erogazioni liberali a favore delle Onlus. Si precisa in particolare che possono essere dedotte o detratte , tali spese devono essere tracciabili ossia essere state sostenute mediante versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari . Ricordiamo che tali oneri sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo (compreso il reddito dei fabbricati eventualmente assoggettato a cedolare secca) con un massimo di 70.000 euro. In alternativa, si può utilizzare la detrazione d'imposta del 24% di quanto versato fino a un importo non superiore a 2.065 euro annui.
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