mercoledì 14 giugno 2017

Banca delle terre agricole

Gestita dall’ISMEA è  tra le nuove misure della legge di semplificazione  per l’agricoltura.
Si chiama “banca delle terre agricole” è  gestita dall’ISMEA e offre un inventario completo della domanda e offerta dei terreni e delle aziende agricole. Ecco come funziona.

Banca delle terre agricole: come funziona
Istituita attraverso la legge di semplificazione per l’agricoltura [1], opera dire in maniera più  precisa la “Legge sulla semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare”, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la banca delle terre agricole istituita presso l’ISMEA (l’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) punta definire un panorama completo della domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole. Il database comprenderà anche i terreni disponibili per abbandono dell’attività produttiva e a causa di prepensionamenti.


A che serve la Banca delle terre agricole?
Attraverso la banca sarà  inoltre possibile dare evidenza e pubblicizzare tutte le informazioni relative alle caratteristiche naturali, infrastrutturali e strutturali dei terreni inclusi nella lista, i dati relativi alle condizioni di acquisto e vendita o di cessione dei terreni, ma anche le possibilità di accesso alle eventuali agevolazioni disponibili.


Come si accede alla banca delle terre agricole?
L’accesso alla banca delle terre agricole è gratuito, per inserire i dati relativi alla propria azienda o ai terreni da includere nel database, prevedibilmente sarà tuttavia necessario registrarsi (senza alcun costo) sul sito ISMEA.

note
[1] L. 154/2016.

martedì 13 giugno 2017

Cedolare Secca

Anche gli affitti transitori possono usufruire della cedolare secca. Ecco come funziona e i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate ha da poco fornito delucidazioni relativamente alla possibilità di utilizzare la cedolare secca per la dichiarazione dei redditi da locazione, anche nel caso in cui tali redditi derivino da affitti transitori [1].

Cos’è la cedolare secca?
La cedolare secca è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali per la parte derivante da reddito da immobili. Si tratta di una scelta facoltativa che può essere effettuata dalle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di reale godimento (ad esempio l’usufrutto o il comodato d’uso), che locano l’immobile, ma non nell’esercizio di attività di impresa arti o professioni.

Quanto si paga con la cedolare secca?
L’imposta sostitutiva prevista con la cedolare secca si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. Si può applicare sugli immobili appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 uffici o studi privati).
Si prevede tuttavia un’aliquota ridotta per alcuni contratti di locazione. In particolare tale aliquota ridotta del 15%, ridotta al 10% sino al 2017 [2], vale per i contratti di locazione a canone concordato.

Cosa sono i contratti di locazione transitoria?
La caratteristica dei contratti di locazione transitoria è una durata compresa da un minimo di 1 mese fino a un massimo di 18 mesi.
Presupposto essenziale per la validità dei contratti di locazione transitoria [3] è proprio il sussistere di un’esigenza transitoria dell’uno o dell’altro contraente al momento della stipula. Con riferimento a tale “esigenza transitoria”, può trattarsi di un qualunque interesse delle parti meritevole di tutela.
In particolare il conduttore (inquilino) può avere la necessità di disporre di un appartamento per un periodo di tempo ben determinato: ad esempio per motivi di lavoro o in occasione di importanti lavori di ristrutturazione nella propria abitazione oppure per prestare assistenza e cure a familiari in un luogo lontano dalla propria abitazione.

Cedolare secca affitti transitori: come funziona
La cedolare secca sugli affitti con aliquota ridotta  si applica – oltre che ai contratti d’affitto agevolati (3 anni più 2) e ai contratti per studenti universitari – anche ai contratti transitori [3].

Cosa succede se non si proroga la cedolare secca
L’Agenzia delle entrate ha comunicato anche in passato che la mancata comunicazione della proroga dell’opzione della cedolare secca «non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi».
Tuttavia da ultimo l’Agenzia ha chiarito [1] che tale disposizione si applica in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della nuova norma.

Note:
[1] Chiarimenti  in occasione di Telefisco, l’evento organizzato annualmente dal gruppo Sole 24 Ore.
[2] DL 102/2013.

[3] disciplinati dalla legge n. 431 del 1998

Fonte: Agenzia delle Entrate

martedì 30 maggio 2017

Come salvare la casa dall'Agenzia delle Entrate

Rimanere con un solo immobile intestato e adibito a civile abitazione è il metodo migliore per non rischiare il pignoramento, anche se è sempre possibile contenere il debito sotto i 120 mila euro.

Quando i debiti non possono essere pagati, anche facendo fronte a tutte le proprie possibilità economiche, è naturale che si tenti di salvare lo stretto indispensabile e, in questo, figura inevitabilmente la casa. Lo sa bene chi ha un debito per una cartella di pagamento, magari non impugnata, che minaccia di trasformarsi in un pignoramento immobiliare. Così, sia che il creditore sia l’Agenzia delle Entrate che Equitalia, sostituita quest’ultima dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire dal 1° luglio 2017, il sistema migliore per salvare la casa dal fisco è quello di fare in modo che questa rimanga l’unico immobile di proprietà. Ma attenzione: se il proprietario si muove tardi, quando cioè il debito è ormai certo e consolidato, può subire la revocatoria e, nei casi più gravi, gli può essere contestato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ma procediamo con ordine.

Come salvare la casa dal pignoramento del fisco
È possibile salvare la casa dall’Agenzia delle Entrate o, più in generale, dal fisco, facendo leva sulle due condizioni che consentono il pignoramento immobiliare per debiti dovuti a cartelle esattoriali:

  • il divieto di pignoramento dell’unica casa di proprietà;
  • il divieto di pignoramento per debiti inferiori a 120mila euro.
Vediamo entrambe le soluzioni che, ovviamente, possono anche convivere.

Debito inferiore a 120mila: pignoramento vietato
La legge italiana [1] consente il pignoramento della casa, per cartelle di pagamento non saldate, solo quando il debito raggiunge i 120.000 euro (comprensivo di interessi, sanzioni e oneri di riscossione). Sotto questo importo, Equitalia o qualsiasi altro Agente della riscossione non può procedere al pignoramento (ossia la messa in vendita forzata dell’immobile). Il creditore può, tutt’al più, e sempre che il debito sia superiore a 20.000 euro, iscrivere ipoteca sull’immobile. In questo caso, fortunatamente, l’iscrizione dell’ipoteca è un pregiudizio più virtuale che sostanziale perché non impedisce né di continuare a vivere nell’immobile, né di donarlo o venderlo. È vero: in caso di cessione della casa il nuovo proprietario ne acquisterebbe la proprietà con tutta l’ipoteca, ma se l’intenzione del contribuente è quella di tenere l’appartamento per sé o, al massimo, donarlo ai figli perché possano fare altrettanto, l’ipoteca non costituisce alcun ostacolo. Resta peraltro il fatto più importante: la sola ipoteca non consente il pignoramento se il debito è, appunto, inferiore a 120.000 euro.

Facciamo un esempio: Tizio ha un debito con l’Agenzia delle entrate di 100mila euro. Riceve una cartella di pagamento per 110mila euro. Ha la proprietà di due immobili. Cosa può fare il fisco nei suoi confronti? Può solo iscrivere ipoteca su uno o entrambi gli immobili, poiché il debito è superiore a 20mila euro. Ma non può procedere a richiedere un pignoramento poiché il debito è inferiore a 120mila euro. Vien da sé che se il debito di Tizio fosse di 130mila euro, quest’ultimo ben potrebbe, spontaneamente, pagare solo 11mila euro, portando la soglia del debito sotto la pignorabilità. Il fisco non può rifiutare un pagamento parziale. Che succede a Tizio che ha la casa ipotecata? Se il creditore resta solo il fisco egli non deve temere nulla, poiché potrà continuare a utilizzarlo e anche cederlo (il cessionario acquisterà la casa con tutta l’ipoteca). Magari, dopo numerosi anni, potrà far valere la prescrizione del credito e ottenere anche la cancellazione dell’ipoteca. Ipoteca che, peraltro, scade sempre dopo 20 anni (salvo rinnovazione).

Restare con un solo immobile
La legge fissa il divieto di pignoramento della casa se:

  • si tratta dell’unico immobile di proprietà del contribuente: questi non deve, cioè, avere neanche una minima quota di proprietà di un altro immobile (si considerano pure i terreni);
  • la casa è adibita a civile abitazione (restano esclusi anche gli usi promiscui);
  • accatastata non nelle categorie A/8 e A/9;
  • in essa il contribuente vi ha fissato la propria residenza anagrafica.

Dunque, se il contribuente ha un secondo immobile, per mettere in salvo il primo (ossia la casa ove vive) dovrebbe cedere l’altro, preferibilmente donandolo a un parente. Ma attenzione: la cessione è revocabile, da parte del fisco, nei primi cinque anni. Quindi è sempre meglio agire prima che il debito sia certo e liquido. Anche in via cautelativa, è sempre meglio che, nell’ambito della stessa famiglia, gli immobili siano divisi tra più soggetti dimodoché nella stessa persona non si concentrino più proprietà immobiliari. Inoltre se il debito col fisco è superiore a 50mila euro e riguarda imposte sui redditi o Iva, il contribuente che abbia ceduto il secondo immobile, in modo da rendere impignorabile il primo, potrebbe essere denunciato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Note: [1] Dl. N. 69/2013.

Fonte: La Legge per Tutti
Autore : Redazione
Data: 09/02/2017