giovedì 25 agosto 2016

I documenti necessari quando si decide di vendere o acquistare casa


I documenti necessari quando si decide di vendere o acquistare casa



Per vendere o acquistare casa tra privati o attraverso una agenzia è importante sapere quali sono i documenti necessari di cui il notaio avrà bisogno per predisporre un atto.
Quando si decide di vendere casa sono tante le cose a cui pensare, a cominciare dai documenti ed è bene organizzarsi fin da subito per controllare di possederli tutti e di non farsi trovare impreparati al momento finale della vendita/acquisto. Vediamo, dunque, qual è la documentazione che bisogna possedere prima di stipulare il rogito notarile.

Partiamo dai documenti più semplici che sia l'ACQUIRENTE che il VENDITORE devono consegnare al Notaio:
1) Dati anagrafici (fotocopia della carta di identità e codice fiscali validi)
2) Certificato che attesti lo stato civile o il regime patrimoniale, se si è
- persona libera di stato (nubile,celibe o vedova), se si è vedovi bisogna avere con se il certificato di stato libero /di vedovanza ( in carta libera)
 - se coniugata: estratto di matriomonio - se separati: estratto di matrimonio e verbale di omologa separazione; - se divorziati : certificato di stato libero ( se il divorzio è recente occorre la sentenza di divorzio).
3) Permesso di soggiorno o carta identità solo per persone extracomunitari residenti in italia.

Documenti richiesti nello specifico al venditore:
Il venditore deve munirsi di una serie di documenti che vanno consegnati al notaio affinché questi possa predisporre l’atto di compravendita” che sono:
- Copia dell’atto di provenienza dell’immobile.
- Documentazione catastale e ipotecaria.
- A seconda dei casi, copia della licenza o della concessione edilizia o del permesso di costruire iniziale se la costruzione è successiva al primo settembre 1967.
- Nel caso in cui l’immobile nel corso degli anni sia stato sottoposto a modifiche catastali, urbanistiche o edilizie è necessario raccogliere tutta la documentazione relativa: precedenti schede catastali, eventuali copie delle concessioni edilizie o dei permessi di costruire, copie delle domande di concessione o di permesso in sanatoria e copie delle denunce di inizio attività (Dia).
- Certificato di agibilità/abitabilità (relativo alle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità di un immobile).
- Attestato di prestazione energetica (Ape).
- Copia del regolamento condominiale
- Se vi sono terreni di superficie maggiore di cinque mila metri quadri, certificato di destinazione urbanistica.
- Quando l’immobile si trova in condominio, copia del regolamento condominiale.
- Se l’immobile è locato, copia del contratto di locazione.

Per vendita di terreni: 
- Certificato di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune
- Perizia giurata in stima (una fotocopia) se è stata pagata l'imposta del 4 % (solo per i terreni)
- Rinuncia alla prelazione dei confinanti coltivatori diretti ( per i terreni agricoli)


Vediamo ora invece i documenti necessari per chi sta per acquistare l'immobile: 
- Copia dell'eventuale contratto preliminare di Compravendita (compromesso), se non già stipulato presso lo stesso studio notarile.
- Per le agevolazioni " prima casa": si devono possedere le seguenti condizioni: Residenza nel Comune dove si acquista l'immobile o trasferimento entro 18 mesi dall'acquisto, non essere in possesso di altre case nello stesso Comune o possesso di altra casa acquistata come " prima casa"
- Fotocopie assegni o/e bonifici bancari con cui è stato effettuato il pagamento degli acconti e del saldo del prezzo;
- Se è stato richiesto un mutuo indicare la banca,la filiale e la persona di riferimento da contattare che segue la pratica.


Da Agenzia Farini
059 454227

lunedì 22 agosto 2016

tassi antiusura , il tuo mutuo li rispetta?

Tassi antiusura - I Trimestre 2016


Rilevazione dei tassi effettivi globali medi del periodo I Trimestre 2016,
ai sensi della legge sull'usura n. 108/1996. I tassi rilevati trovano
applicazione per il trimestre dal 01/07/2016 al 30/09/2016.
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
24/06/2016 sono stati pubblicati i tassi di interesse effettivi globali medi
ai fini della legge sull'usura relativi al I Trimestre 2016.
Per il periodo 01/01/2016 - 31/03/2016, il tasso medio rilevato su base
annua:
per le operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari
al 3,18%;
per le operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile è pari al 2,60%;
per le operazioni di leasing immobiliare a tasso fisso è pari al 4,64%;
per le operazioni di leasing immobiliare a tasso variabile è pari al 3,45%.






Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 07/03/1996, n. 108, come
modificato dal D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12/07/2011, n. 106, i tassi devono
essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il
tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.
La rilevazione sopra indicata è valida a decorrere dal 01/07/2016 e fino al 30/09/2016.




Legislazione tecnica

venerdì 12 agosto 2016

si può recedere dal preliminare quando decade la concessione edilizia

Compravendite, si può recedere  dal preliminare quando decade la concessione edilizia




Se un preliminare di vendita riguarda un immobile che non può essere più realizzato perché è decorso il termine per eseguire i lavori autorizzati, il promittente può recedere dal contratto e ottenere la restituzione delle somme anticipate. La decadenza della concessione edilizia, infatti, è assimilabile alla totale assenza di permesso a costruire.
A parlare del recesso dal preliminare nel caso in cui scada il permesso è la sentenza n. 354 del Tribunale di Agrigento dello scorso 29 febbraio. Come evidenziato dal Sole 24 Ore, il caso in questione riguardava un preliminare di compravendita di cosa futura, stipulato nel 2001, con il quale un privato si era obbligato ad acquistare due appartamenti che il promittente venditore si proponeva di costruire su un terreno di sua proprietà.

Il promittente acquirente aveva versato l’intero prezzo e in suo favore era stata prevista la facoltà di ripetere la stessa somma in caso di esercizio del diritto di recesso. Tale facoltà era sospensivamente condizionata al mancato rilascio della concessione da parte del Comune entro cinque anni dalla sottoscrizione dell’accordo.
Nel 2005, quindi quattro anni dopo la stipula del preliminare, il promittente venditore aveva ottenuto il permesso a costruire, ma ancora nel 2014 non aveva completato l’edificio perché, secondo quanto da lui stesso affermato, il titolare di un fondo confinante gli aveva intentato causa per violazione delle norme sulle distanze, ottenendo un provvedimento che aveva sospeso i lavori.

Il promittente acquirente si era così rivolto al tribunale deducendo la nullità del preliminare per illiceità della causa, per via della decadenza del titolo abilitativo all’edificazione. Chiedeva in subordine di dichiararsi il proprio legittimo recesso con condanna della controparte a restituire la somma versata.
Il tribunale ha constatato che, dopo il provvedimento del 2005, erano state rilasciate due varianti, una nel 2006 e un’altra nel 2008, che tuttavia non avevano mutato assetto e destinazione dell’opera. Ha ritenuto perciò che il termine di decadenza doveva comunque decorrere dalla prima concessione.
Il provvedimento del giudice che, su ricorso del confinante, aveva ordinato la sospensione dei lavori era intervenuto nel 2009, cioè a termini già scaduti. Non poteva, dunque, essere invocato come causa di forza maggiore idonea a sospenderne il decorso.

Da ciò, però, non poteva farsi derivare una nullità del contratto perché l’operazione negoziale nel suo complesso originariamente non era volta a conseguire un obiettivo contrario all’ordinamento.
E’ il venire meno della concessione che renderebbe illecita l’eventuale opera edilizia. E per questo, dovendosi equiparare tale situazione a quella del mancato rilascio della concessione, è legittimo il recesso del promittente acquirente e il promittente venditore è obbligato a restituire il prezzo versato.


da " Idealista"
Agenzia Farini
059 454227