EXPO ed oltre: una panoramica
sui contratti turistici
Molti associati chiedono
consigli circa la stipulazione di contratti di locazione ad uso turistico, anche
con riferimento ad EXPO. Riassumiamo dunque gli elementi necessari perché possa
validamente stipularsi un contratto di questo tipo.
La locazione di immobili ad uso
turistico non è disciplinata dalla legge 431/98 (che regola le locazioni
abitative e che espressamente esclude la locazione "esclusivamente"
turistica) né da altri provvedimenti speciali. La fonte normativa di
riferimento è quindi il Codice Civile, il quale lascia un ampio margine di discrezione
alle parti e deve essere integrato con gli assunti giurisprudenziali consolidatisi negli
anni. Perché il contratto ad uso turistico possa essere validamente stipulato e
non soggetto ad eventuale impugnativa da parte del conduttore (che è l‘unico
soggetto legittimato a ciò) è indispensabile specificare nel contratto i motivi
che hanno indotto le parti a stipularlo. Le esigenze turistiche comprendono,
per esempio, tutte quelle sorte in occasione di un viaggio o di un soggiorno
per svago, per villeggiatura, per cura, per istruzione, per interessi religiosi.
A questa stregua, se si tratta di locazione stipulata in occasione della manifestazione
Expo o altre assimilabili (salone del mobile, settimana della moda, ecc.), sarà
opportuno dedurre la circostanza nel contratto. Dovremo inoltre prestare
attenzione a che cosa stiamo affittando: se non si tratta di un immobile posto
in località effettivamente turistiche o di villeggiatura, a maggior ragione,
come sopra detto, dovrà essere dato risalto alla circostanza che rende appunto
"turistica" la locazione in un luogo che normalmente non lo sarebbe.
II contratto non necessita per la sua validità né di una durata minima, né
della forma scritta. È ritenuta valida anche la locazione di porzioni di
alloggio (singole camere con uso delle parti comuni). II canone è liberamente
pattuito dalle parti. Se redatto in forma scritta, il contratto dovrà contenere
i patti standard di una locazione immobiliare, ovvero i dati delle parti, la
descrizione dell'immobile, l‘eventuale deposito cauzionale, le modalità di pagamento
del canone, l‘entità
delle spese accessorie e del
rimborso utenze, l’obbligo di custodia e di riconsegna, l‘obbligo di osservanza
del regolamento di condominio, ecc... È possibile forfettizzare l‘importo di
spese e utenze per locazioni molto brevi. II conduttore ha sempre obbligo di
custodia dell'immobile ed è responsabile di tutti i danni che in esso dovessero
verificarsi. È in ogni caso opportuno che locatore e conduttore, all'atto della
stipula del contratto, predispongano un verbale di consegna dell’appartamento
in cui vengano descritti stato dei luoghi e inventario del mobilio e del corredo
presenti nell'unita locata. È sempre bene specificare l’autorizzazione (o il divieto}
all’ingresso di animali nell'appartamento locato. II conduttore può avere
diritto di recesso in un termine stabilito dalle parti. È frequente la dazione
di una caparra a titolo confirmatorio, che sarà computata in conto canoni una
volta sottoscritto il contratto, o incamerata a titolo di cauzione per danni e
poi restituita una volta accertato il buono stato di conservazione. Se si pensa
di affittare online (per esempio attraverso portali immobiliari) il pagamento
del canone anticipato attraverso la transazione via internet fa fede circa l’
avvenuta stipula del contratto (al momento del check-in è ovviamente possibile
far comunque sottoscrivere al conduttore - come consigliamo noi - un foglio
che dia atto della presa in consegna dell'immobile e degli arredi). Come
abbiamo detto, la forma scritta non è indispensabile (contrariamente a quanto
si dice, essa non è prevista nè dall'art. 1, comma 346 della Legge 311/2004, nè
dalla Legge 431/98, per i motivi di cui sopra) ma comunque altamente
consigliabile per esigenze di garanzia e tutela della proprietà per le
locazioni di durata oltre i trenta giorni, come vedremo in appresso. La durata
può essere anche solo di pochi giorni (sarà senz'altro questo il caso di
locazione per I ‘Expo et similia), così come anche di alcuni mesi (si pensi al
caso di affitti stagionali). II contratto ad uso turistico che si avvicina, nello spirito, ad una locazione a carattere alberghiero (pur non essendo
paragonabile né all'attività di affittacamere, per la quale è necessaria la
licenza, né al Bed & Breakfast) non deve essere confuso con il contratto transitorio, previsto dall'art. 5 L.
431/98, ovvero la locazione abitativa per esigenze
transitorie delle parti. In questo caso infatti siamo difronte a un contratto
molto meno libero. In primo luogo il prezzo della locazione è stabilito dalle
parti con riferimento ai canoni previsti dagli Accordi Locali territoriali che
i comuni hanno ratificato alla presenza delle organizzazioni sindacali che li
hanno siglati. In secondo luogo l‘esigenza di transitorietà dev'essere tra
quelle espressamente previste
dall'Accordo Locale di riferimento; in terzo luogo la
durata minima è di sei mesi. Se il contratto turistico è stipulato per una
durata che non supera i 30 giorni all'interno di un anno con lo stesso conduttore
non è sottoposto all'obbligo di registrazione (in altre parole, scatta l‘obbligo di registrazione se per esempio loco al medesimo conduttore con
diversi contratti di 20 giorni ciascuno). E' possibile accedere all'opzione
della cedolare secca. Ovviamente il reddito deve essere dichiarato ai fini IR- PEF a
prescindere dall'avvenuta registrazione. In conclusione, se vi sono reali esigenze turistiche del conduttore da soddisfare, via libera al contratto turistico, molto più agevole nella forma, nel prezzo, nei contenuti, nella durata. L'avvertenza d'obbligo è sempre quella di non mascherare una locazione abitativa "classica"con un contratto turistico. II conduttore, ancorché firmatario del contratto, potrebbe impugnarlo deducendo l’illiceità del patto e chiedendo la riconduzione del rapporto alle forme e ai limiti di cui alla L. 431 /98 (per esempio chiedendo un contratto 4+4). Un'ulteriore avvertenza, di non poca importanza, è prestare sempre attenzione al regolamento di condominio, perché ove esso contenesse clausole (l‘ipotesi non è infrequente) che vietassero la destinazione degli immobili condominiali ad attività di carattere alberghiero o ad esse assimilabili, ci troveremmo di fronte a un serio ostacolo alla possibilità di stipulare il contratto di cui parliamo. In altre parole, se la ratio del divieto condominiale risiede nella volontà dei partecipanti di evitare il "via vai" di persone non facenti parte dei condominio, è evidente che locare ad uso turistico di settimana in settimana contravverrebbe alla norma. ASPPI Milano ha implementato un servizio ad hoc "chiavi in mano" per la gestione integrale della locazione (dalle foto dell’appartamento, alla pubblicazione sui principali siti e motori di ricerca, all’assistenza alla stipula e agli incassi, ai servizi accessori di check-in, check-out, pulizia, cambio biancheria, manutenzione, ecc). Le nostre sedi sono sempre a Vostra disposizione per tutti i chiarimenti necessari.
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