BONUS
FISCALE PER ABITAZIONI NUOVE O
RISTRUTTURATE DA CONCEDERE IN LOCAZIONE
• Per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di
nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione edilizia, di
restauro
o di risanamento conservativo, effettuati nel triennio che va dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, compete a favore
dell’acquirente persona fisica non esercente attività commerciale,
una deduzione dal reddito complessivo calcolata nella misura del
20% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’immobile entro il
limite
massimo di 300.000 euro, nonché́ degli interessi passivi dipendenti
da mutui contratti a tal fine.
• Tali unità immobiliari devono essere destinate alla locazione
entro
6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, per
una durata minima di 8 anni con carattere continuativo.
Nel caso in cui il contratto di locazione dovesse venire meno per
cause che non sono imputabili al locatore e sempre che ne venga
stipulato uno nuovo entro un anno dalla risoluzione del
precedente, non viene comunque meno il diritto al bonus fiscale.
Gli immobili residenziali che danno diritto all’agevolazione non
devono essere classificati nelle categorie catastali A\1, A\8 e
A\9.
• Circa le caratteristiche del contratto di locazioni da applicare,
è necessario che questo:
• non sia superiore a quello concordato sulla base degli accordi
territoriali, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, Legge 431\1998;
• sia il minore tra quello come sopra determinato e quello speciale
previsto per i Comuni ad alta densità̀ abitativa.
• Inoltre tra il locatore e il conduttore non deve sussistere un
rapporto di parentela entro il primo grado.
• L’importo deducibile dal reddito complessivo e calcolato nella
misura del 20% su una spesa massima di euro 300.000 va ripartito
in 8 rate annuali di pari importo.
• Pertanto l’importo massimo agevolabile sarà pari ad una deduzione
non superiore a 7.500 euro ad anno, corrispondente appunto ad
1/8 di 60.000 euro (20% di 300.000), da indicare al rigo RP32.
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