Le tasse sui canoni non percepiti per gli immobili ad uso diverso da quello abitativo
Riteniamo utile e interessante
per i nostri lettori riprendere l'argomento già ottimamente affrontato
nell'ultimo numero di Pietra su pietra da Angelo del Vescovo, cioè quello della tassazione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso diverso
dall'abitativo (negozi, capannoni e simili), anche in caso di mancata
percezione degli affitti.
Questo infatti è un argomento
molto importante (e assai spinoso) per i proprietari di immobili ad uso
commerciale, e lo sarà fino a quando non verrà approvata una norma di legge
analoga a quella ora vigente per gli usi abitativi (art. 8, comma 5, L, 431
/'98), la quale (modificando l'art.23 D.P.R 22.12.1986 N.917) prevede l'esonero
dalla tassazione dei canoni non percepiti in caso di emissione del
provvedimento di convalidità di sfratto. Ma fino a quando non otterremo, cosa che
chiediamo da sempre e non ci stancheremo mai di chiedere, l'estensione anche
agli usi non abitativi di tale sgravio, è necessario trovare soluzioni
alternative per ottenere un analogo risultato. Nell'articolo succitato Del Vescovo richiama alcune sentenze emesse recentemente da diverse Commissioni
tributarie provinciali (Latina, Bergamo e Reggio Emilia), favorevoli ai
proprietari. Ad esse possiamo aggiungere l'altrettanto recente sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Brescia (sez. V 4.04.2014 n. 365). Ma
cosa dicono, in soldoni, queste sentenze? In buona sostanza dicono che il
contribuente non è tenuto a dichiarare i canoni non percepiti una volta che si è verificata la risoluzione del contratto. E ciò, non solo nel caso in cui la
risoluzione sia stata dichiarata da un Tribunale, ma anche nel caso in cui la
risoluzione si sia verificata di diritto. Queste sentenze si basano su
un'importante precedente: la sentenza della Corte Costituzionale n. 864 del
26.07.2000, con la quale la Corte era già intervenuta sull'argomento. Pur non
avendo effetti vincolanti in quanto sentenza "interpretativa" la
sentenza di cui sopra afferma un pnncipio molto importante e tuttora valido: la
risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo avvenga, comporta che i canoni
di locazione non percepiti non vengano tassati (dal momento della risoluzione)
e che la tassazione debba essere fattai sulla base della sola rendita
catastale; e inoltre che, anche nel caso gli stessi dovessero essere
successivamente percepiti dal locatore, non potranno essere assoggettati a
tassazione, avendo essi natura risarcitoria (art.1591 c.c.) e non reddituale. Scrive infatti la Corte: "il riferimento al canone di locazione (anzichè alla rendita catastale) (ai fini della tassazione
n.d.r.) potrà operare nel tempo solo fin quando risulterà in vita un contratto
di locazione e quindi sarà dovuto un canone di locazione in senso tecnico.
Quando invece la locazione (rapporto contrattuale) sia cessata per scadenza
del termine (art. 1596 c.c.) e il locatore pretenda la restituzione (del bene
n.d.r), ovvero quando si sia verificata una qualsiasi causa di risoluzione del contratto, ivi comprese quelle di inadempimento in
presenza di clausola risolutiva espressa e di dichiarazione di avvalersi
della clausola (art.1456 c.c.), o di risoluzione a seguito di diffida ad
adempiere (art. 1454 c.c.), tale riferimento al reddito locativo non sarà piu
praticabile, tornando in vigore la regola
generale (cioè quella della rendita
catastale n.d.r.)" II giudice costituzionale suggerisce quindi al locatore, in
caso di morosità, di risolvere il contratto di locazione comunicando al
conduttore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa
prevista nel contratto in caso di inadempimento dell'inquilino, ai sensi
dell'art.1456 del codice civile, oppure una diffida ad adempiere ai sensi
dell'art.1454 c.c.; ciò indipendentemente dal fatto che sia stata intrapresa o
meno un'azione giudiziale volta alla convalida di sfratto o alla risoluzione
contrattuale per inadempienza del conduttore. Tale risoluzione
"immediata" permetterebbe di chiu-
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Scrive infatti la Corte che, in
tal modo, "tale evento risolutorio di chiusura del contratto presso l'Agenzia delle Entrate
n.d.r.)... può concretarsi, seppure per i
profili strettamente fiscali, anche attraverso una dichiarazione
unilaterale".
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