1. l'atto istitutivo;
2. l'atto dispositivo;
3. eventuali operazioni compiute durante
il trust;
4. il trasferimento dei beni ai
beneficiari.
Con l'atto istitutivo il
disponente esprime la volontà ed il programma consentendo l'istituzione del trust, rivolto
ai beneficiari, quando i beni vengono gestiti
nell'interesse di un determinato soggetto, oppure per uno scopo, se è
funzionale al perseguimento di un determinato fine (es. il trust di garanzia), anche con il trasferimento dei
beni, attraverso la redazione notarile di un atto pubblico o di una scritiura
privata autenticata. II trust è assoggettato all'imposta fissa di registro di €.
200, ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale. Nell'ipotesi del
trasferimento in trust di beni immobili o mobili ovvero di diritti di
partecipazioni societarie, con un negozio a titolo gratuito, l'atto
dispositivo, viene redatto sia al momento dell'istituzione del trust, con il
quale il disponente trasferisce beni e diritti, od anche in un altro periodo.
In materia di imposizione indiretta, puntuali disposizioni sono state
introdotte:
•
dapprima con I'art. 6 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 che ha previsto l'applicazione
dell'imposta di registro sulla costituzione dei vincoli di destinazione sui
beni e diritti;
•
poi con la legge di
conversione 24 novembre 2006 n. 286 che, senza converge la disposizione
dell'art. 6 del decreto legge, ha invece assoggettato la costituzione dei
vincoli di destinazione sui beni e diritti all'imposta sulle successioni e
donazioni;
• ed in ultimo con la
finanziaria 2007, Legge 27,12.2006 n. 296, G.U. 27.12.2006, si sono introdotte
alcune franchigie ed esenzioni.
La legge di conversione 24
novembre 2006, n. 286, non ha convertito il predetto articolo 6 del decreto
legge, mentre ha ripristinato sui trust l'imposta sulle successioni e
donazioni, come disciplinata dal Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346, nel
testo vigente al 25 ottobre 2001. Contestualmente, ha disposto "... alla costituzione
dei vincoli di destinazione ..." l'applicazione di tale imposta
all'articolo 2, commi dal 47 al 49, legge n, 286 del 24/11/2007. Come sopra
citato la legge finanziaria 2007 ha introdotto le franchigie in favore dei
parenti in linea retta e collaterali, ed anche per i portatori di handicap,
nonchè le esenzioni per il trasferimento a favore dei discendenti, di aziende o
rami di esse, di quote sociali o di azioni (articolo 1, commi da 77 a 79). I
valori di imposizione indiretta sono elencati nell'allegata "scheda n. 1", e derivano dal Testo Unico
d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346, riguardo le imposte di donazione e di
successione, e per l'imposta ipotecaria e catastale il d.lgs. 31 ottobre 1990,
n. 347, e la legge finanziaria del 3 ottobre 2006, n. 262, che di seguito si
sintetizzano:
Imposta di Donazione e
Successione;
Coniuge ed i parenti in linea
retta, imposta 4% - franchigia €. 1.000.000;
In favore dei beneficiari che
siano portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi delia legge 5 febbraio
1992, n. 104, a prescindere dal legame di parentela intercorrente con il dante
causa, una franchigia di €. 1.500.000 - (L. 27.12.2006 n. 296);
Fratelli e sorelle, imposta 6% -
franchigia €. 100.000, e parenti in linea collaterale fino ai 4° grado,
imposta 6% - senza franchigia;
Per tutti gli altri soggetti,
imposta 8% - senza franchigia;
Imposta Ipotecaria e Catastale;
Imposta ipotecaria 2%, sui
valore degli immobili con un'imposta fissa di euro 200,00;
Imposta catastale 1%, sui valore
degli immobili con un'imposta fissa di euro 200,00.
L'mposta ipotecaria e
catastale, riguarda la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto
beni immobili o diritti reali immobiliari ed anche per la voltura catastale dei
medesimi atti. Le operazioni di gestione che il trust o gestore può compiere
durante la vita del trust, sul patrimonio, riguardano gli
eventuali atti di acquisto o di vendita dei beni i
quali sono soggetti all'atto di cessione o di acquisto, applicando l'imposizione normale. La devoluzione dei beni vincolati in trust ai
beneficiari non realizza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, un
presupposto impositivo ulteriore, quando i beni, hanno già scontato l'imposta
al momento della segregazione in trust, mentre deve essere versata l'imposta se
all'atto del conferimento dei beni è stata applicata l'imposta fissa, ciò
avviene a partire dal 1 ° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge
296/2006.
L'Agenzia nella tassazione
considera la costituzione del vincolo di destinazione, quale fattispecie impositiva
autonoma, in grado, quando accompagnata dal trasferimento di beni, di esigere l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, nel momento della
costituzione del vincolo, cioè al momento iniziale dell'istituzione del
trust con il conferimento dei beni immobili. Nel caso di istituzione di un
trust di scopo (senza beneficiari per il raggiungimento di un determinato
fine), secondo l'Agenzia, la tassazione si realizzerebbe, con l'aliquota piu
elevata dell'8%, senza applicazione di franchigie.
Le origini del trust si collocano
in tempi molto lontani, addirittura prima della conquista normanna del 1066.
II caso più appariscente è legato alla vicenda delle crociate: I'uomo d'arme
in partenza per la Terra Santa (disponente) trasferiva ad un amico fidato
(trustee) la sua proprietà, dandogli dei vincoli: se tutto fosse finito
felicemente, di riavere le sue proprietà, ed in caso negativo di destinarle
ai suoi discendenti (beneficiari).
Con la Legge 16/10/1989 n° 364, è stata ratificata la Convenzione dell'Ala, e dal 1/1/1992 è consentita in
Italia I'istituzione dei trust interni. I soggetti del trust che viene"istituito", sono le seguenti:
II disponente è il proprietario dei beni,
dei diritti presenti/futuri, che trasferisce o segrega gratuitamente nel Trust
e sono i beni immobili, i beni mobili, i titoli finanziari, le partecipazioni
societarie, ed altro. I beni conferiti formano il Fondo in trust, che viene
destinato ai beneficiari, i discendenti, il coniuge, altre persone o società o
enti, o lo stesso disponente.
II trustee è il gestore del trust e del
suo fondo (trust fund), è nominato dal disponente, come sua persona o società
di fiducia "trust company", e può essere revocato/a. II disponente,
nel trust autodichiarato, ha la funzionedi trustee.
Il guardiano è il garante dei beneficiari
del trust, e vigila sulla corretta destinazione dei beni secondo i vincoli
stabiliti nell'atto istitutivo dal disponente. II guardiano è persona/e o
societa/e di fiducia nominata/e dal disponente.
I beneficiari: sono i soggetti che al termine
del trust usufruiscono, dei beni e dei diritti "segregati" dal
disponente, secondo I'entita indicata nell'atto istitutivo.
L'atto istitutivo e autenticato
dal notaio, che dispone l'atto dispositivo, con il trasferimento gratuito al
trust della proprieta dei beni mobili ed immobili o di altri diritti.
II
termine inglese trust, vuol dire
"affidamento"o "fiducia". L'atto istitutivo fissa I'esistenza di tre certezze, e sono:
1. La volontà del disponente di
istituire un trust;
2.
II fondo in trust;
3.
I beneficiari.
1. Non sono più patrimonio del
disponente perchè sono segregati nel trust (i suoi creditori
personali non possono aggredire i beni del trust);
2. Non sono parte del patrimonio
del trustee perche i beni in trust non fanno parte del suo regime
patrimoniale, e della sua successione (i suoi creditori personal! non possono
aggredire i beni del trust);
3.
Non sono ancora patrimonio del
beneficiario, quindi i beni e i diritti non sono soggetti ad azioni di
aggressione perche sono ancora del trust.
LA LEGGE APPLICABLE II trust è regolato dalla legge
scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa e la legge applicabile
al Trust interno e straniera.
Queste sono alcune applicazioni:
♦ Sicurezza patrimoniale della
famiglia: beni personali destinati ai
figli, coniuge;
♦ Per i soggetti deboli: il trust protegge I'anziano,
il malato, I'incapace, il disabile;
♦ In caso di separazione o
divorzio: per assicurare i figli e il
coniuge;
♦ Aziendale o professionail: i beni immobili vengono
segregati nel trust;
♦ Societario: le partecipazioni, gli accordi
parasociali, i patrimoni destinati nel trust;
♦ Professionale ed
imprenditoriale: i beni vengono segregati nel
trust, per evitare azioni dei terzi che richiedono "risarcimenti"
per la responsabilita professionale (vedi: medico, consulente, imprendito- re,
amministratore, ed altri soggetti);
♦ II conto corrente in trust per
le somme "dei terzi": per evitare i prelevamenti da
parte di terzi, scongiurando di sottrarre le somme da destinare ai propri
fornitori, compreso il personale, mantenendo le risorse finanziarie di
proprieta di terzi;
• I patti di famiglia, il trasferimento dell'azienda
al/alla figlio/a, per garantire nel tempo, all'imprenditore la continuity
aziendale. II trust è istituito prima di tutto con finalità donatorie e successorie.
II disponente, con I'istituzione del trust mira, generalmente, a segregare e
proteggere il proprio patrimonio e a gestire il passaggio generazionale in
linea con le aspettative e le attitudine dei discendenti;
• Trust di garanzia per assicurare il pagamento
dei debiti, dei mutui, e nel concordato preventivo per garantire i creditori
deli'azienda;
•
Trasformazione di società
immobiliari in trust;
•
Costituzione di una Holding
famigliare in un trust.
II trust è uno strumento
versatile, flessibile e trasparente che permette di affrontare e risolvere
varie tipologie di problemi, e tiene conto dei bisogni particolari del diente
definendoli con le diverse legislazioni applicabili. E' certamente una forma
giuridica insostituibile per la protezione dei patrimqni, la gestione delle
più delicate vicende familiari e la soluzione di situazioni debitorie con la
prestazione di garanzie. La meritevolezza delle ragioni, di concerto con le
ragioni giuridiche, che si adducono in supporto per convalidare il programma
enunciato dal disponente. Un trust è molto piu di un atto di segregazione. Da
un lato, esso vive in un quadro di riferimento che non è possibile riprodurre
convenzionalmente; dall'altro, se si guarda alla selezione degli interessi, esso è essenzialmente rivoluzionario per la ragione che sovverte le priorità tipiche
del nostro ordinamento, senza tuttavia violarne i principi fondamentali. Sta
qui, a ben vedere, la chiave di lettura dell'enorme interesse che i trust
stanno suscitando.
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