giovedì 25 giugno 2015

Trust e Imposizione Fiscale: le Imposte Indirette




Trust e Imposizione Fiscale: le Imposte Indirette



La Circolare n. 48 del 6 agosto2007 dell'Agenzia delle Entrate precisa che la struttura giuridica del trust pone in evidenza gli elementi ed i presupposti impositivi rilevanti agli effetti delle irnposte indirette, i quali sono i seguenti:
1. l'atto istitutivo;
2. l'atto dispositivo;
3.  eventuali operazioni compiute du­rante il trust; 
4.  il trasferimento dei beni ai beneficiari.
Con l'atto istitutivo il disponente esprime la volontà ed il programma consentendo l'istituzione del trust, rivolto ai beneficiari, quando i beni vengono gestiti nell'interesse di un determinato soggetto, oppure per uno scopo, se è funzionale al perseguimento di un determinato fine (es. il trust di garanzia), anche con il trasferimento dei beni, attraverso la redazione notarile di un atto pubblico o di una scritiura privata autenticata. II trust è assoggettato all'imposta fissa di registro di €. 200, ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale. Nell'ipotesi del trasferi­mento in trust di beni immobili o mobili ovvero di diritti di partecipazioni societarie, con un negozio a titolo gratuito, l'atto dispositivo, viene redatto sia al momento dell'istituzione del trust, con il quale il di­sponente trasferisce beni e diritti, od an­che in un altro periodo. In materia di im­posizione indiretta, puntuali disposizioni sono state introdotte:
   dapprima con I'art. 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 che ha previsto l'applicazione dell'imposta di registro sulla costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e diritti;
   poi con la legge di conversione 24 novembre 2006 n. 286 che, senza con­verge la disposizione dell'art. 6 del decreto legge, ha invece assoggettato la costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e diritti all'imposta sulle suc­cessioni e donazioni;
• ed in ultimo con la finanziaria 2007, Leg­ge 27,12.2006 n. 296, G.U. 27.12.2006, si sono introdotte alcune franchigie ed esenzioni.
La legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, non ha convertito il predetto articolo 6 del decreto legge, mentre ha ripristinato sui trust l'imposta sulle successioni e donazioni, come disciplinata dal Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 25 ottobre 2001. Contestualmente, ha disposto "... alla co­stituzione dei vincoli di destinazione ..." l'applicazione di tale imposta all'articolo 2, commi dal 47 al 49, legge n, 286 del 24/11/2007. Come sopra citato la legge finanziaria 2007 ha introdotto le fran­chigie in favore dei parenti in linea retta e collaterali, ed anche per i portatori di handicap, nonchè le esenzioni per il trasferimento a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (articolo 1, commi da 77 a 79). I valori di imposizione indiretta sono elencati nell'allegata "scheda n. 1", e derivano dal Testo Unico d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346, riguardo le imposte di donazione e di successione, e per l'imposta ipotecaria e catastale il d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, e la legge finanziaria del 3 ottobre 2006, n. 262, che di seguito si sintetizzano:
Imposta di Donazione e Successione;

Coniuge ed i parenti in linea retta, imposta 4% - franchigia €. 1.000.000;

In favore dei beneficiari che siano portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi delia legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dal legame di parentela intercorrente con il dante causa, una franchigia di €. 1.500.000 - (L. 27.12.2006 n. 296);

Fratelli e sorelle, imposta 6% - fran­chigia €. 100.000, e parenti in linea collaterale fino ai 4° grado, imposta 6% - senza franchigia;

Per tutti gli altri soggetti, imposta 8% - senza franchigia;

Imposta Ipotecaria e Catastale;

Imposta ipotecaria 2%, sui valore degli immobili con un'imposta fissa di euro 200,00;

Imposta catastale 1%, sui valore degli immobili con un'imposta fissa di euro 200,00.

L'mposta ipotecaria e catastale, riguarda la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari ed anche per la voltura catastale dei medesimi atti. Le operazioni di gestione che il trust o gestore può compiere durante la vita del trust, sul patrimonio, riguardano gli eventuali atti di acquisto o di vendita dei beni i quali sono soggetti all'atto di cessione o di acquisto, applicando l'imposizione normale. La devoluzione dei beni vincolati in trust ai beneficiari non realizza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore, quando i beni, hanno già scontato l'imposta al momento della segregazione in trust, mentre deve essere versata l'imposta se all'atto del conferimento dei beni è stata applicata l'imposta fissa, ciò avviene a partire dal 1 ° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge 296/2006.

L'Agenzia nella tassazione considera la costituzione del vincolo di destinazio­ne, quale fattispecie impositiva autonoma, in grado, quando accompagnata dal trasferimento di beni, di esigere l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, nel momento della costitu­zione del vincolo, cioè al momento iniziale dell'istituzione del trust con il con­ferimento dei beni immobili. Nel caso di istituzione di un trust di scopo (senza beneficiari per il raggiungimento di un determinato fine), secondo l'Agenzia, la tassazione si realizzerebbe, con l'aliquota piu elevata dell'8%, senza applicazione di franchigie.




Le  origini del trust si collocano in tem­pi molto lontani, addirittura prima della conquista normanna del 1066. II caso più appariscente è legato alla vicenda delle crociate: I'uomo d'arme in partenza per la Terra Santa (disponente) trasferiva ad un amico fidato (trustee) la sua proprietà, dandogli dei vincoli: se tutto fosse finito felicemente, di riavere le sue proprietà, ed in caso negativo di destinarle ai suoi discendenti (beneficiari).
Con la Legge 16/10/1989 n° 364, è stata ratificata la Convenzione dell'Ala, e dal 1/1/1992 è consentita in Italia I'istituzione dei trust interni. I soggetti del trust che viene"istituito", sono le seguenti:
II disponente è il proprietario dei beni, dei diritti presenti/futuri, che trasferisce o segrega gratuitamente nel Trust e sono i beni immobili, i beni mobili, i titoli finanziari, le partecipazioni societarie, ed altro. I beni conferiti formano il Fondo in trust, che viene destinato ai beneficiari, i discendenti, il coniuge, altre persone o società o enti, o lo stesso disponente.
II trustee è il gestore del trust e del suo fon­do (trust fund), è nominato dal disponen­te, come sua persona o società di fiducia "trust company", e può essere revocato/a. II disponente, nel trust autodichiarato, ha la funzionedi trustee.
Il guardiano è il garante dei beneficiari del trust, e vigila sulla corretta destinazione dei beni secondo i vincoli stabiliti nell'atto istitutivo dal disponente. II guardiano è persona/e o societa/e di fiducia nominata/e dal disponente.
I beneficiari: sono i soggetti che al termine del trust usufruiscono, dei beni e dei diritti "segregati" dal disponente, secondo I'entita indicata nell'atto istitutivo.
L'atto istitutivo e autenticato dal notaio, che dispone l'atto dispositivo, con il trasferimento gratuito al trust della proprieta dei beni mobili ed immobili o di altri diritti.
II  termine inglese trust, vuol dire "affidamento"o "fiducia". L'atto istitutivo fissa I'esistenza di tre certezze, e sono:
1.    La volontà del disponente di istituire un trust;
2. II fondo in trust;
3. I beneficiari.
1.    Non sono più patrimonio del dispo­nente perchè sono segregati nel trust (i suoi creditori personali non possono aggredire i beni del trust);
2.    Non sono parte del patrimonio del tru­stee perche i beni in trust non fanno parte del suo regime patrimoniale, e della sua successione (i suoi creditori personal! non possono aggredire i beni del trust);
3.    Non sono ancora patrimonio del beneficiario, quindi i beni e i diritti non sono soggetti ad azioni di aggressione per­che sono ancora del trust.
LA LEGGE APPLICABLE II trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa e la legge applicabile al Trust interno e straniera.
Queste sono alcune applicazioni:
  Sicurezza patrimoniale della famiglia: beni personali destinati ai figli, coniuge;
  Per i soggetti deboli: il trust protegge I'anziano, il malato, I'incapace, il disabile;
  In caso di separazione o divorzio: per assicurare i figli e il coniuge;
  Aziendale o professionail: i beni immobili vengono segregati nel trust;
  Societario: le partecipazioni, gli accordi parasociali, i patrimoni destinati nel trust;
  Professionale ed imprenditoriale: i beni vengono segregati nel trust, per evitare azioni dei terzi che richiedono "risarcimenti" per la responsabilita professiona­le (vedi: medico, consulente, imprendito- re, amministratore, ed altri soggetti);
  II conto corrente in trust per le somme "dei terzi": per evitare i prelevamenti da parte di terzi, scongiurando di sottrarre le som­me da destinare ai propri fornitori, compreso il personale, mantenendo le risorse finanziarie di proprieta di terzi;
   I patti di famiglia, il trasferimento dell'azienda al/alla figlio/a, per garantire nel tempo, all'imprenditore la continuity aziendale. II trust è istituito prima di tutto con finalità donatorie e successorie. II di­sponente, con I'istituzione del trust mira, generalmente, a segregare e proteggere il proprio patrimonio e a gestire il passaggio generazionale in linea con le aspettative e le attitudine dei discendenti;
   Trust di garanzia per assicurare il pagamento dei debiti, dei mutui, e nel concordato preventivo per garantire i creditori deli'azienda;
   Trasformazione di società immobiliari in trust;
   Costituzione di una Holding famigliare in un trust.
II trust è uno strumento versatile, flessibile e trasparente che permette di affrontare e risolvere varie tipologie di problemi, e tiene conto dei bisogni particolari del diente definendoli con le diverse legislazioni applicabili. E' certamente una forma giuridica insostituibile per la protezione dei patrimqni, la gestione delle più delicate vicende familiari e la soluzione di situazioni debitorie con la prestazione di garanzie. La meritevolezza delle ragioni, di concerto con le ragioni giuridiche, che si adducono in supporto per convalidare il programma enunciato dal di­sponente. Un trust è molto piu di un atto di segregazione. Da un lato, esso vive in un quadro di riferimento che non è possibile riprodurre convenzionalmente; dall'altro, se si guarda alla selezione degli interessi, esso è essenzialmente rivoluzionario per la ragione che sovverte le priorità tipiche del nostro ordinamento, senza tuttavia violarne i principi fondamentali. Sta qui, a ben vedere, la chiave di lettura dell'enorme interesse che i trust stanno suscitando.


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