venerdì 15 aprile 2016

LEASING IMMOBILIARE, CONVIENE RISPETTO AL MUTUO?


LEASING IMMOBILIARE, CONVIENE 

RISPETTO AL 

MUTUO?




Dal 2016 è possibile acquistare casa con il leasing finanziario. 
Il MEF fornisce una pratica guida con caratteristiche, esempi
 pratici e confronti con il mutuo ipotecario

Dal 2016 chi decide di acquistare o costruire un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale potrà 
scegliere liberamente tra mutuo o leasing immobiliare.
Lo ha stabilito la legge di Stabilità 2016, grazie alla quale il leasing immobiliare trova una propria disciplina: 
in pratica la banca o un intermediario finanziario acquista un immobile o lo costruisce sulla base delle 
indicazioni e dei gusti dell’utilizzatore e lo mette a sua disposizione per un certo periodo di tempo, dietro 
pagamento di un corrispettivo.
Ma conviene acquistare la propria abitazione con leasing immobiliare? I vantaggi sono reali e tangibili? E’ più conveniente rispetto al mutuo ipotecario?
I beneficiari
Il leasing immobiliare abitativo è fruibile dai soggetti con reddito complessivo non superiore a 55.000 
euro, purché privi di abitazione principale.
Per l’individuazione della soglia del reddito si può fare riferimento al reddito dichiarato nel quadro RN 1 
dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
I vantaggi fiscali
I titolari dei contratti stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31.12.2020 possono godere di agevolazioni più 
vantaggiose rispetto a quelle previste per i mutui ipotecari.
In particolare, per i giovani fino a 35 anni con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro gli 
incentivi fiscali sono:
  • deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro
  • deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% del costo di acquisto dell’immobile, per un importo massimo di 20.000 euro
Per le persone con età pari o superiore a 35 anni, gli incentivi fiscali sono:
  • deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro
  • deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% del costo di acquisto dell’immobile, per un importo massimo di 10.000 euro
Sia per gli under 35 che per gli over 35 l’imposta di registro sull’acquisto dell’abitazione “prima casa” 
è ridotta all’1,5% e questo rende più conveniente per i privati il ricorso al leasing rispetto al mutuo ipotecario.
Il contratto di leasing finanziario
Con la stipula del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing (banca o intermediario finanziario) 
assume l’obbligo di acquistare o a far costruire l’immobile scelto dall’utilizzatore, il quale a sua volta lo riceve in uso per un tempo determinato a fronte di un canone periodico. Alla scadenza del contratto, 
l’utilizzatore ha la facoltà di riscattare la proprietà del bene, pagando il prezzo stabilito dal contratto.
Gli immobili agevolati
Le agevolazioni fiscali prescindono dalle caratteristiche oggettive dell’immobile: le detrazioni spettano 
a qualsiasi abitazione anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (queste ultime 
escluse invece dalle agevolazioni “prima casa” per l’imposta di registro).
La guida del MEF
Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha pubblicato una pratica guida sul leasing finanziario.
Il documento illustra in maniera chiara e precisa tutti gli aspetti del nuovo istituto, facendo una serie di 
valutazioni economiche e confronti pratici con il mutuo prima casa.
Vengono fuori risultati molto interessanti.
La guida è così strutturata:
  • le caratteristiche della locazione finanziaria
  • il concedente nel leasing immobiliare
  • gli elementi costitutivi di un contratto
  • la legge di Stabilità 2016
  • le tutele a favore dell’utilizzatore
  • le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento
  • il fallimento del venditore/costruttore
  • il fallimento della società di leasing
  • la struttura contrattuale del leasing immobiliare abitativo
  • l’uscita dal contratto di leasing
  • gli oneri di manutenzione e riparazione dell’immobile
  • il decesso dell’utilizzatore
  • il limite temporale delle agevolazioni
  • le agevolazioni IRPEF
  • le imposte
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venerdì 8 aprile 2016

Mercato immobiliare, cosa ci aspetta nel Triennio 2016-2018

Mercato immobiliare, cosa ci aspetta nel Triennio 2016-2018




Il TRIENNIO 2016-2018 si presenta come un periodo di crescita delle transazioni favorito da una certa stabilità dei prezzi nei primi due anni e da una risalita dei valori a partire dal 2018. A dirlo è il rapporto di Yard, società di servizi e valutazioni immobiliari, con la collaborazione del Censis, che per le sue elaborazioni ha utilizzato il Rei, Real Estate Italia Idex.
Ciò che ci aspetta nel prossimo triennio è inanzitutto una normalizzazione e, necessaria modernizzazione, del real estate italiano, basate su un più avanzato rapporto tra domanda e offerta. Il consumo abitativo risponderà sempre più alle effettive esigenze dei diversi segmenti sociali.
Compravendite e prezzi seguiranno una tendenza che vedrà la crescita delle prime e una sostanziale stabilizzazione dei secondi, che torneranno ad aumentare solo nel 2018. In altri termini al "surriscaldamento" della domanda seguirà il "riscaldamento" dei valori, destinati poi a ritornare a seguire un trend cogruente con quello di lunga periodo. Si stima, infatti, che i prezzi possano segnare un nuovo massimo intorno al 2024 superiore a quanto raggiunto in precedenza.

Reati online, facebook schiera "i figli"
Per quanto riguarda il comparto residenziale si assisterà a un aumento delle compravendite: +4,8% nel 2017 e +8,7% nel 2017  e +5,9% nel 2018. Per quanto riguarda i prezzi, continuerà la contrazione dei valori nel 2016 e nel 2017 di poco più del 2%, per tornare in campo positivo nel 2018 (+5,5%).

Reati online, facebook schiera "i figli"
Le elaborazioni effettuate attraverso l'applicazione del Rei, evidenziano una sostanziale differenza tra il comparto del nuovo e quello dell'usato. Per il residenziale usato assisteremo, infatti, a una sostanziale tenuta dei valori a fronte di una maggiore vivacità degli scambi nel 2016, con un incremento dei prezzi al 2018 e una contestuale successiva stabilizzazione delle compravendite. Per il nuovo, invece, ci sarà stabilità di transazioni e prezzi per il 2016, e una ripresa dei volumi scambiati e dei valori nel 2018.

Città metropolitane e città medie

Tanto per il mercato del nuovo, come quello dell'usato, a registrare le maggiori variazioni positive per le transazioni saranno soprattutto le città metropolitane (gli scambi passeranno da un indice REI di 58,9 a 77,8 del 2018, così pure i valri da 57,2 a 77,8). La crescita dei prezzi potrebbe essere ancora più accentuate nelle città medie che in quelle metropolitane.


da Idealista
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venerdì 1 aprile 2016

Affitto, dopo la firma del contratto non è più possibile aumentare il canone di locazione

Affitto, dopo la firma del contratto NON è più possibile aumentare il canone di Locazione



E' VIETATO aumentare l'importo del canone di locazione dopo la firma del contratto stipulato tra proprietario e inquilino. A chiarirlo è una recente sentenza della Corte di Appello di Potenza, che è tornata su un argomento già oggetto di una riforma della Legge di Stabilità.
Secondo la sentenza, una volta che sul contratto è stato scritto un dato importo del canone non è più possibile modificare tale cifra. Qualsiasi richiesta fatta dal proprietario, o qualsiasi accordo tra padrone di casa e inquilino volto a modificare tale importo è quindi da considerarsi nullo.
Già di recente la Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quella risultante dal contratto scritto e registrato, a prescindere da qualsiasi accordo tra le parti.
Una pronuncia in linea con quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016. La Finanziaria ha infatti stabilito la nullità di qualsiasi accordo tra inquilino e proprietario che stabilisca un importo superiore a quello del contratto scritto e registrato. All'inquilino è anzi data la possibilità, entro sei mesi dal rilascio dell'immobile, di fare causa all'ex proprietario per ottenere indietro le somme maggiori eventualmente corrisposte.


da " Idealista"
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