lunedì 27 settembre 2021

Superbonus, ok al fotovoltaico sulla falda di un altro edificio

 

Superbonus, ok al fotovoltaico sulla falda di un altro edificio

Superbonus, ok al fotovoltaico sulla falda di un altro edificio

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Via libera al Superbonus anche quando l’installazione dei pannelli è effettuata su un edificio adiacente pertinenziale a quello dell’intervento

L’Agenzia delle Entrate dà un parere (positivo) e fornisce chiarimenti con la risposta n. 614/2021 in riferimento ad un quesito di un istante circa la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese che sosterrà per la realizzazione di un impianto fotovoltaico al servizio dell’abitazione.

Nel caso specifico però i pannelli solari saranno installati sulla falda del tetto dell’edificio adiacente dello stesso proprietario.

Quesito

L’istante intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare detenuto in comodato d’uso registrato che beneficia del Superbonus.

Nel dettaglio, intende installare un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione (intervento trainato), disponendo:

  • l’impianto e le relative apparecchiature realizzate all’interno dell’abitazione;
  • la posa dei soli pannelli solari sulla falda del tetto dell’edificio adiacente all’edificio oggetto dell’intervento, di cui è comunque comproprietario.

Detto ciò, l’stante chiede quanto segue:

è possibile beneficiare del Superbonus per l’impianto con i pannelli solari installati sull’altra falda del tetto, come sopra indicato, a causa di disposizioni e regolamenti edilizi locali?

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Dopo un breve excursus circa l’agevolazione prevista dall’articolo 119 del dl n. 34/2020 (decreto Rilancio), l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 24/E del 2020, in cui è stato chiarito che: il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

Ricordiamo, inoltre, che con la circolare n. 30/E del 2020 è stato chiarito che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:

  • sulle parti comuni di un edificio in condominio;
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo;
  • su edifici unifamiliari;
  • su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

La stessa circolare ha precisato, inoltre, che ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari e che, pertanto, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

Infine, la legge di Bilancio 2021 è intervenuta in modifica del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che: l’installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche su strutture pertinenziali agli edifici, al fine di estendere il più possibile la fruizione dell’agevolazione.

Pertanto per le Entrate l’Istante può beneficiare dell’agevolazione.

 

Clicca qui per scaricare la risposta n. 614/2021

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