Precompilata 2021: la guida delle Entrate
/di Mario GuerrieroPubblicata la nuova guida fiscale sulla precompilata 2021: tutte le istruzioni per Superbonus, bonus arredi e ristrutturazioni, credito d’imposta, detrazioni per assicurazioni e spese sanitarie/scolastiche
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida sulla dichiarazione 730 precompilata 2021.
La guida si propone di mettere a disposizione dei cittadini, in un unico documento, tutte le norme sulle agevolazioni fiscali ed i chiarimenti che l’amministrazione finanziaria ha fornito nel corso degli anni.
I contenuti, suddivisi per aree tematiche come in una rubrica a colori, sono caratterizzati da collegamenti rapidi, in modo che possano essere consultati agevolmente con un semplice click.
In questo modo il lettore può individuare facilmente i temi di suo interesse, dal Superbonus/bonus per la casa alle spese sanitarie, passando in rassegna tutti gli sconti fiscali della precompilata 2021, senza dover passare in rassegna tutto il documento.
Indice [Nascondi]
La guida AE precompilata 2021
La guida si suddivide nelle seguenti sezioni:
- aspetti generali;
- spese sanitarie;
- interessi passivi sui mutui;
- spese di istruzione;
- erogazioni liberali;
- premi di assicurazione;
- contributi previdenziali ed assistenziali;
- recupero patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni, bonus verde, bonus facciate);
- bonus arredi;
- risparmio energetico;
- Superbonus;
- credito d’imposta (bonus vacanze, prima casa, locazioni, ecc.);
- altre detrazioni.
Chiudono la guida una serie di modelli sulle autocertificazioni.
Di seguito analizziamo i capitoli relativi alle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, bonus mobili, ecobonus e Superbonus.
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
La guida ricorda che dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% (elevato, dal 26 giugno 2012, al 50%) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.
La detrazione, introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata resa permanente dall’art. 4 del dl n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto l’introduzione nel TUIR dell’art. 16-bis.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi (fino al 31 dicembre 2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.
Tali beneficiari sono:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce;
- soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- detentori (locatari, comodatari) degli immobili;
- familiari conviventi;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- conviventi di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà);
- futuro acquirente.
La guida analizza, poi i seguenti casi:
- lavori eseguiti in proprio;
- lavori eseguiti da condomini e condomini minimi;
- lavori eseguiti da un unico proprietario di un intero edificio;
- trasferimento della detrazione.
Successivamente si chiariscono i seguenti aspetti:
- adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione;
- intestazione dei documenti di spesa;
- limite di detraibilità;
- cumulabilità con altre agevolazioni;
- interventi che danno diritto alla detrazione;
- titoli abilitativi;
- acquisto di unità immobiliare facente parte di fabbricati interamente ristrutturati;
- alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto;
- acquisto di case antisismiche.
Bonus mobili
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR (bonus ristrutturazioni), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (Bonus mobili).
La detrazione, introdotta dall’art. 16, comma 2, del dl n. 63 del 2013, ed inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata, da ultimo, prorogata dall’art. 1, comma 58, lett. b), n. 2), della legge n. 178/2020.
Per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
La guida analizza i seguenti aspetti:
- condizioni per usufruire della detrazione;
- tipologie di beni agevolabili;
- limiti di detraibilità;
- modalità di pagamento;
- documentazione da controllare e conservare;
- trasmissione all’ENEA dei dati relativi all’acquisto di elettrodomestici.
Ecobonus
La detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (Ecobonus) è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 296 del 2006, che ne delinea l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante, nonché alle modalità di fruizione della detrazione.
In particolare, l’art. 1 della l. n. 296 del 2006 elenca, ai commi da 344 a 347, le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione e, per ciascuno di essi, l’ammontare massimo di detrazione spettante.
Le detrazioni in commento sono attualmente disciplinate dall’art. 14 del dl n. 63 del 2013 che ha elevato l’aliquota della detrazione al 65% con riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto stesso, al 31 dicembre 2021 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili.
A partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la detrazione è ridotta al 50%.
La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in comune della relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del dlgs n. 192 del 2005 (art. 12, commi 1 e 3, del dm 6 agosto 2020).
L’art. 119 del dl n. 34/2020 ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. Superbonus).
Il contribuente può avvalersi della maggiore detrazione prevista dall’art. 119 del dl n. 34 del 2020 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
La guida delle Entrate analizza poi i seguenti aspetti:
- soggetti che possono fruire della detrazione;
- alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto;
- limiti di detraibilità;
- edifici interessati;
- tipologia di interventi ammessi alla detrazione;
- interventi sulle parti comuni di edifici di edificio.
Superbonus
Il dl n. 34/2020, all’art. 119, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (Superbonus).
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), inclusi quelli antisismici (sismabonus – art. 16 del dl n. 63/2013), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus – art. 14 del dl n. 63/2013).
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110% della spesa sostenuta, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, ed è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.
La disciplina del Superbonus è stata più volte modificata; la presente circolare fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina vigente al 31 dicembre 2020.
Si evidenzia, tuttavia, che l’art. 1, comma 66, lett. a) e f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha apportato modifiche, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, con riferimento ai soggetti beneficiari della detrazione, agli interventi agevolabili e alla vigenza dell’agevolazione.
Altra importante novità, introdotta dall’art. 121 del dl n. 34 del 2020, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
I principali chiarimenti di carattere interpretativo sono stati forniti con la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E e con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E.
La guida analizza i seguenti aspetti della detrazione:
- soggetti che possono fruire della detrazione;
- ambito oggettivo;
- interventi agevolabili;
- altre spese ammissibili al Superbonus;
- cumulabilità con altre agevolazioni;
- alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto;
- adempimenti;
- documentazione.
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