Trasformazione del tetto in terrazza, come si può fare
E' possibile procedere alla trasformazione del tetto in terrazza? Vediamo quanto chiarito in merito dalla Cassazione, che si è pronunciata con la sentenza n. 2126. Ecco cosa bisogna sapere.
Secondo quanto chiarito dalla Cassazione, si può trasformare il tetto in terrazza ad uso esclusivo del condomino che è proprietario del piano sottostante, a patto però che la modifica del bene comune "preservi la sua funzione di copertura e protezione delle strutture sottostanti".
Via libera dunque alla trasformazione del tetto in terrazza, ma con alcuni limiti. Come chiarito dall'articolo 1102 del Codice civile, "Uso della cosa comune", "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".
La sentenza n. 2126 della Cassazione ha evidenziato, come riportato da Italia Oggi, che "il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali".
Per poter procedere alla trasformazione del tetto in terrazza è necessario inannzitutto che la funzione di copertura e protezione degli immobili sottostanti venga garantita. A tal fine, bisogna seguire determinate regole tecniche di costruzione. Non deve inoltre essere arrecato alcun pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio e la trasformazione del tetto in terrazza deve essere coerente con la linea architettonica dell'edificio.
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