giovedì 6 maggio 2021

 

Sbancamento terreno e parcheggio stabile di roulotte: occorre il permesso di costruire

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La Cassazione si pronuncia sui reati di sbancamento terreno e parcheggio/uso stabile di roulotte in assenza del necessario permesso di costruire

La Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 12121/2021 contribuisce a fare chiarezza sui titoli edilizi necessari per lo sbancamento del terreno e per il parcheggio (uso) stabile delle roulotte.

Il caso

Un privato provvedeva allo sbancamento di un terreno con la successiva collocazione stabile di una roulotte da adibire a spogliatoio a supporto dell’attività agricola.

L’area interessata dalle opere ricadeva in zona agricola, in zona sismica, all’interno di un parco naturale: sarebbe stato quindi necessario richiedere non solo il permesso di costruire, ma anche l’autorizzazione paesaggistica.

Alla contestazione del Comune (per la mancata richiesta di tali titoli) il privato rispondeva che si trattava di opere provvisionali di facile rimozione, inidonee a determinare mutamenti irreversibili dei luoghi o lesioni paesaggistiche.

Il privato impugnava il provvedimento del Comune ma, sia in primo che in secondo grado, si vedeva respingere i ricorsi.

La causa arrivava così in Cassazione.

Il giudizio della Corte di Cassazione

La Cassazione ribadisce il principio secondo cui, in tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a permesso di costruire.

I lavori contestati, nel caso specifico, inoltre ricadono in area paesaggistica vincolata e ciò implica l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del dlgs n. 42/2004.

I giudici spiegano che:

Quanto alla facile rimovibilità delle opere, va ribadito che la necessità del previo rilascio del permesso di costruire – e degli altri titoli autorizzatori evocati – non può farsi dipendere dalla natura dei materiali utilizzati o dalla più o meno facile amovibilità della struttura.

Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso deve invece ricollegarsi alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, non rilevando, in difetto dei menzionati requisiti, che essa sia realizzata con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili. 

Gli ermellini sottolineano con particolare riguardo alla roulotte, utilizzata dall’imputato per cambiarsi prima e dopo il lavoro nei campi, che non rileva che la stessa potesse o meno circolare e fosse o meno priva di targa, essendo questa stata comunque coperta, indice della definitiva collocazione sul terreno.

La Cassazione conclude che il ricorrente non ha tenuto conto dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), dpr 380/2001  (di cui le precedenti sentenze in primo e secondo grado hanno fatto corretta applicazione).

Il suddetto articolo del Testo unico dell’edilizia infatti prescrive che, al di fuori delle aree ricettive all’aperto debitamente autorizzate per la sosta ed il soggiorno dei turisti, sono da considerarsi nuove costruzioni e come tali soggette al previo rilascio del permesso di costruire “l’installazione…di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes…che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” indipendentemente dal fatto che siano montate su ruote e non incorporate al suolo.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

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