Superbonus: ok unico contraente generale, ma attenzione al compenso
/di Mario GuerrieroPer le Entrate il contribuente che si affida ad un unico contraente generale per progettazione e realizzazione delle opere può fruire del Superbonus, ma le spese per mero coordinamento non sono agevolate
Con l’interpello n. 254/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente, che riceve da un unico “contraente generale” le fatture relative sia alla progettazione e alla realizzazione delle opere agevolate, sia agli altri servizi professionali necessari per la realizzazione dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali, inderogabili ai fini dell’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni), può fruire del Superbonus, anche scegliendo l’opzione dello sconto in fattura.
Tuttavia l’eventuale compenso per le attività di mero coordinamento del general contractor non sono agevolabili.
L’interpello n. 254 al Fisco
L’istante rappresenta di essersi affidato a un fornitore unico che opera come contraente generale, offrendo in un unico contratto sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell’opera.
Il fornitore provvederà alla progettazione e alla realizzazione degli interventi programmati, rapportandosi da un lato con il committente e dall’altro con tutti i professionisti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dei lavori.
In particolare, tali servizi saranno fatturati dai professionisti al fornitore unico, che poi li addebiterà in fattura all’istante, in virtù di un mandato senza rappresentanza.
In sostanza, il contribuente dichiara di aver incaricato un unico interlocutore per l’espletamento di tutte le attività necessarie alla fruizione dell’agevolazione e chiede di poter accedere al Superbonus per tutte le spese così fatturate, specificando che il contraente generale non applicherà alcun ricarico rispetto alle prestazioni professionali effettuate da altri soggetti.
La risposta delle Entrate
Per l’Agenzia nulla osta all’applicazione del Superbonus, ma è necessario che le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione siano documentate nella fattura emessa dal contraente generale.
Per riaddebitare all’istante le fatture relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso.
Il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari, è consentito, solo se gli effetti complessivi siano gli stessi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione.
Infine, l’Agenzia richiama la circolare n. 30/2020 che ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra queste non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus.
Tale chiarimento, afferma l’Agenzia, si può estendere anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al “contraente generale” per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione.
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