martedì 11 maggio 2021

 

Invalidità della delibera dell'assemblea di condominio, alcuni chiarimenti

Gtres

Con la sentenza n. 9839, le Sezioni unite della Cassazione hanno offerto alcuni importanti chiarimenti in merito all'invalidità della delibera dell'assemblea di condominio. In particolare, il tema affrontato riguarda i rapporti tra il giudizio di impugnazione della deliberazione assembleare e l'opposizione al decreto ingiuntivo fondato su di essa e che punti al recupero delle spese comuni non versate dei condomini morosi. Vediamo quanto affermato.

Secondo quanto stabilito dalle Sezioni unite della Suprema corte , "anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo finalizzato al recupero delle spese dai morosi è possibile chiedere al giudice di valutare non solo la nullità della delibera, come già ritenuto da parte della giurisprudenza di legittimità, ma anche la sua annullabilità, a condizione, in questo caso, che sia stata svolta apposita domanda riconvenzionale". E' necessario però considerare il termine di decadenza di 30 giorni previsto dall'articolo 1137 del Codice civile. Le Sezioni unite si sono anche soffermate sulla distinzione tra motivi di annullabilità e nullità delle deliberazioni assembleari.

In base al nuovo importante principio di diritto, "il giudice dell'opposizione può sindacare anche l'annullabilità delle delibere assembleari". In particolare, come riportato da Italia Oggi, la sentenza dice che "negare al giudice dell'opposizione 'la possibilità di sindacare la invalidità della deliberazione posta a base dell'ingiunzione (…) costringerebbe il giudice a rigettare l'opposizione e obbligherebbe la parte opponente, che intenda far valere detta invalidità, a promuovere separato giudizio e, successivamente, nel caso in cui la deliberazione fosse annullata, a proporre domanda di accertamento e di ripetizione di indebito ovvero opposizione all'esecuzione, prolungando così il contenzioso tra le parti".

Per quanto riguarda poi l'annullabilità e la nullità della delibera dell'assemblea di condominio, i giudici di legittimità hanno spiegato che la deliberazione assembleare deve ritenersi nulla "in primo luogo in caso di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza, oggetto, causa, forma)". Ma anche in caso "di impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, quest'ultima da valutare in relazione alle attribuzioni che sono proprie dell'assemblea, che può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni". Infine, si parla di nullità per illiceità quando "la volontà espressa dall'assemblea risulti contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume".

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