lunedì 30 novembre 2015

Tasse casa, niente Tasi per gli immobili in comodato d’uso ai figli

Tasse casa, niente Tasi per gli immobili in comodato d’uso ai figli

Arriva l’esenzione dalle tasse sulla casa per i proprietari di abitazioni date in comodato d’uso ai figli o ai genitori. Il proprietario, però, non deve possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia e nel 2015 deve aver abitato nella casa che vuole cedere al parente in linea retta entro il primo grado.

Niente ville e castelli

La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera all’emendamento delle relatrici al ddl Stabilità che elimina le tasse sulla casa anche per i proprietari che danno l’immobile in comodato ai figli o ai genitori. L’esenzione è valida solo per le case non di lusso. Non vale, dunque, per ville e castelli.

Un solo immobile a uso abitativo per il proprietario

Il provvedimento tratta come prime case anche quelle in cui il proprietario, che però deve possedere un solo immobile a uso abitativo, non è residente e domiciliato.

Sconto Imu 25%

Ricordiamo che sul fronte delle tasse sulla casa nelle legge di Stabilità 2016 sono arrivate le agevolazioni per le case date in affitto a canone concordato, che usufruiranno di una riduzione Imu del 25%. In pratica, i proprietari che decideranno di affittare la seconda abitazione a canone concordato godranno di uno sconto Imu pari al 25%.

Il testo in Aula giovedì

La Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha deciso di concedere un giorno in più alla commissione Bilancio per l’esame del testo e degli emendamenti. La legge di Stabilità arriverà quindi giovedì in Aula, in modo tale che il via libera dell’Assemblea possa arrivare entro sabato.

Da Idealista
Agenzia Immobiliare Farini
059 454227

venerdì 27 novembre 2015

Bonifica amianto, in arrivo incentivi per le imprese


Bonifica amianto, un credito
di imposta del 50% da
utilizzare in 3 anni per le imprese che
effettuano interventi di rimozione
dell’amianto
 
Al fine di rilanciare i progetti di rimozione dell’amianto nelle strutture produttive, ai titolari delle imprese che nel 2016 effettueranno interventi di bonifica amianto verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 50%. Questo quanto previsto in un emendamento al Collegato Ambiente, approvato dalla Commissione Ambiente del Senato, che stanzia circa 5 milioni di euro per il 2015 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per incentivare le operazioni di bonifica dall’amianto nelle aree produttive non ancora adeguate alla normativa. Per accedere al beneficio, il titolare dell’attività imprenditoriale deve dimostrare di attivare nell’arco del 2016 una serie di provvedimenti finalizzati alla rimozione dell’amianto all’interno delle  proprie strutture produttive per un investimento complessivo superiore ai 20.000 euro. Il beneficio, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto solo per gli interventi realizzati nel 2016, pertanto, gli anni in cui recuperare il credito d’imposta accumulato saranno il 2017, 2018 e 2019. Il credito di imposta non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile Irap. Ecco la scheda di sintesi.

Proponenti e beneficiari
Soggetti titolari di reddito d’impresa ubicati su tutto il territorio nazionale, sia in forma di PMI che grandi imprese esercenti tutte le attività economiche.

Progetti Ammissibili
Il credito d’imposta sosterrà gli interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato da effettuare nel corso dell’esercizio 2016.

Spese Ammissibili
Le spese dovranno essere sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

Condizioni e misure del Contributo
Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili a contributo.
Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le agevolazioni sono concesse secondo il regolamento “de minimis”, quindi nel rispetto del tetto massimo di 200 mila euro nel triennio di riferimento.

Priorità e risorse
I fondi a disposizione ammontano a circa 16 milioni di euro. Per accedere al contributo sarà necessario presentare apposita istanza. Ricordiamo che per la redazione del piano di lavoro amianto è possibile utilizzare CerTus-AMIANTO.
 
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giovedì 26 novembre 2015

Rivalutazione terreni entro il 30 giugno 2016

Rivalutazione terreni entro il 30 giugno 2016
 


Come noto, il disegno di legge di stabilità 2016 prevede l’ennesima riapertura dei termini per la rivalutazione delle quote e terreni posseduti da persone fisiche alla data del 1º gennaio 2016, con versamento dell’imposta sostitutiva ed asseverazione della perizia di stima entro il 30 giugno 2016. In relazione a tale opportunità, e focalizzando l’attenzione al possesso di terreni, è bene ricordare in primo luogo che l’operazione di rivalutazione consente di "aggiornare" il costo di acquisto degli stessi alla data del 1º gennaio 2016, con evidenti riflessi sulla determinazione della plusvalenza in caso di successiva vendita del bene. In tale ipotesi, se non si verificano particolari problemi laddove il terreno sia venduto dallo stesso soggetto che ha proceduto alla rivalutazione, il quale dovrà contrapporre il prezzo di vendita con il costo risultante dalla rivalutazione eseguita, è necessario porre particolare attenzione quando i terreni rivalutati non siano alienati dallo stesso soggetto, bensì dall’erede (o dagli eredi) o dal donatario al quale il bene è stato trasferito rispettivamente per causa di morte o per atto di liberalità. Sul punto, è bene tenere presente quanto stabilito dall’art. 68, co. 2, del TUIR, secondo cui i terreni acquisiti per successione o donazione assumono un costo fiscalmente riconosciuto pari al valore dichiarato rispettivamente nella denuncia di successione o nell’atto di donazione (valore normale del bene ai fini dell’imposta di successione e donazione). Ora, per quanto concerne i terreni ricevuti per successione non si pongono particolari questioni, particolare attenzione deve essere posta nella fattispecie di terreni ricevuti per donazione, poiché vi sono due disposizioni normative che contrastano tra di loro, e più precisamente:
  • l’art. 68, co. 1, del TUIR, secondo cui gli immobili di cui alla lett. b) dell’art. 67 (nel cui ambito sono quindi ricompresi anche i terreni), il costo fiscalmente riconosciuto del donatario è il medesimo che sussisteva il capo al donante, in quanto la donazione è "trasparente" a questi fini;
  • l’art. 68, co. 2, del TUIR, afferma che il costo fiscalmente riconosciuto in capo al donatario è il valore indicato nell’atto di donazione.
Si tratta di due indicazioni normative estremamente diverse e la contraddizione è stata rimarcata dalla dottrina, ed in particolare dallo studio del notariato numero 265 del 2007, in cui viene fatta emergere questa contraddizione tra le due disposizioni. La tesi sostenuta nel predetto documento è quella secondo cui debba essere data preferenza alla norma specifica quella cioè dell’articolo 68 co. 2, in quanto prevista specificatamente per i terreni, mentre l’art. 68, co. 1, si riferisce più genericamente agli immobili. Ora, se si accetta tale impostazione, è evidente che il costo fiscalmente riconosciuto di un terreno donato non può che essere quello che risulta dal relativo atto di donazione.
Se cosi è, allora è necessario tener conto anche della possibilità che vengano poste in essere operazioni elusive o comunque di abuso del diritto, basti pensare all’ipotesi di un terreno donato ad un soggetto familiare diretto, così da sfruttare la franchigia di 1 milione di euro, con conseguente mancato pagamento dell’imposta di donazione; il terreno così trasferito viene acquisito a valore normale dal donatario il quale rivendendolo non avrà quindi alcuna plusvalenza poiché beneficia di una rivalutazione gratuita. Questa operazione è stata considerata come elusiva da alcune pronunce della corte di Cassazione (sentenza n. 12788/2012 e sentenza n. 449/2013), tenendo conto sin da subito che tanto più breve è il lasso temporale tra la donazione dell’immobile e la successiva rivendita tanto più è probabile la contestazione di un’operazione elusiva. Su questo argomento va però segnalata anche una posizione diversa espressa dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 11357/2012 che ha ritenuto nient’affatto elusiva l’operazione di donazione di terreni posta in essere da un contribuente a favore dei due figli, i quali successivamente hanno permutato i terreni con due immobili da costruire sui predetti terreni. Quest’ultima posizione della Corte di Cassazione sembra particolarmente interessante anche alla luce della nuova definizione di abuso del diritto contenuta nell’art. 10-bis della Legge n. 212/200 (inserito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2015) da cui emerge che non sono mai contestabili come operazioni elusive quelle nelle quali siano presenti ragioni economiche diverse da quelle fiscali, di carattere non marginale. È evidente che trasferire un bene immobile a favore dei propri figli può senza dubbio presentare delle finalità extrafiscali non marginali, e come tale difendibile laddove l’Amministrazione Finanziaria intenda contestare la presenza di un abuso del diritto.
 Sandro Cerato