martedì 14 aprile 2020

Decreto liquidità, il testo definitivo nel vademecum dell'Agenzia delle Entrate

Le misure fiscali illustrate punto per punto


Le Entrate illustrano le misure del dl liquidità

Il testo definitivo del decreto liquidità, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, si può trovare nel vademecum dell'Agenzia delle Entrate realizzato per chiarite le diverse misure. Vediamo quanto specificato.
Il vademecum dell'Agenzia delle Entrate illustra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

Decreto liquidità, sospensione versamenti

Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti per impresi e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato (Articolo 18) il vedemecum dell'Agenzia delle Entrate ha spiegato che la misura nello specifico riguarda la sospensione dei versameni in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e di Iva; la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.
I soggetti interessati sono coloro che nei mesi di marzo e/o aprile 2020 hanno subito la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro) e coloro che nei mesi di marzo e/o aprile 2020 hanno subito la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro).

Decreto liquidità per i professionisti

Per quanto riguarda la non effettuazione delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni (Articolo 19), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate ha spiegato che la misura riguarda i redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari. Tutti redditi che non sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. La misura interessa i ricavi e compensi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020.

Riduzione acconti Irpef, Ires e Irap

Per quanto riguarda la riduzione degli acconti Irpef, Ires e Irap dovuti per l'anno 2020 (Articolo 20), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate ha spiegato che la misura riguardatutti i soggetti passivi Irpef, Ires e Irap. Ad essere interessati sono gli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti Irpef, Ires e Irap versati con il cosidetto metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultino almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.
Per quanto riguarda la rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 (Articolo 21), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la misura riguarda tutti i contribuenti. I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020.  
Per quanto riguarda la proroga dei termini di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Articolo 22), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate spiega che per la tardiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Cu 2020 non vengono applicate le sanzioni.

Decreto liquidità per le imprese

Per quanto riguarda la proroga della validità dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. Durf) (Articolo 23), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate spiega che i certidicati rilasciati alle imprese dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono validi fino al 30 giugno 2020.

Decreto liquidità, sospensione termini agevolazioni prima casa

Per quanto riguarda la sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni prima casa, il vademecum dell'Agenzia delle Entrate spiega che sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata; per acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall'acquisto; per rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione; per acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto.
Per quanto riguarda l'assistenza fiscale a distanza per il modello 730 (Articolo 25), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate spiega che i lavoratori dipenden9ti e assimilati possono inviare telematicamente ai CAF e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, unitamente alla copia di un proprio documento di identità.    
Per quanto riguarda la semplificazione del versamento dell'imposta di bollo delle fatture elettroniche (Articolo 26), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate spiega che il     pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato: per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l'importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre; per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.    

Cessione gratuita farmaci a uso compassionevole

Per quanto riguarda la cessione gratuita dei farmaci a uso compassionevole (Articolo 27), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate spiega che il valore normale dei farmaci ceduti non concorre alla formazione dei ricavi del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette e che non opera la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del Dpr n. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci.
Per quanto riguarda il credito d'imposta per le spese di sanificazione e di acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza (Articolo 30), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate spiega che il credito d'imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 20.000 euro.
Fonte : Idealista 
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

venerdì 10 aprile 2020


Mutui prima casa, 10 cose da sapere prima di chiedere la sospensione delle rate

Sottoscrivere un mutuo nel 2019: tutto quello che c'è da sapere ...

Per la moratoria sui mutui prima casa nei primi cinque giorni sono arrivate già 70 domande a Consap, la controllata del ministero dell’Economia che gestisce il fondo per la sospensione delle rate, per un controvalore impegnato di quasi 54mila euro (dati dal 30 marzo al 2 aprile incluso). Non moltissime, ma le banche che raccolgono le istanze in queste ore hanno chiesto molte precisazioni e, chi non avesse già utilizzato il fondo, ha dovuto accreditarsi sulla piattaforma informatica di Consap richiedendo le credenziali via email. Consap, che gestisce il fondo dal 2004 insieme ad altre 30 attività per conto del Mef, sta monitorando la situazione e si aspetta un’ampia adesione. Per questo motivo al fondo è stata data una dotazione straordinaria, attualmente pari a 425mila euro circa. La piattaforma informatica, così come il modulo della domanda, sono stati adeguati in tempi record per far fronte all’ampliamento della platea disposto dal Dl 9/2020 e dal decreto “cura-Italia” a causa dell’emergenza da Covid-19. Inoltre, gli uffici di Consap e l’Abi stanno fornendo quotidianamente chiarimenti agli interessati per gestire le casistiche più disparate. Eccone alcuni.
1. Le tempistiche di attivazione della moratoria e i mancati pagamenti. Per la sospensione farà fede l’invio della domanda. Per effettivamente non vedersi addebitata la rata sul conto corrente, infatti, bisognerà procedere per step non rapidissimi: dopo l’invio della domanda vengono dati fino a 10 giorni al massimo per completare l’invio della documentazione; massimo 15 solari per l’istruttoria di Consap; infine le banche hanno 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria ma ci mettono in media 30 o 45 giorni (se il mutuo è cartolarizzato) per attivare in concreto la sospensione dell’addebito. In ogni caso, una volta che la pratica verrà accettata, la moratoria decorrerà dalla data dell’invio della richiesta, anche se i tempi per l’attivazione potrebbero essere più lunghi.
2. Inclusi i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima. Nella moratoria sono accettati i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima la data di invio della domanda. Ipotizzando, quindi, che la domanda venga fatta in questi giorni, potranno essere inclusi gli eventuali omessi pagamenti delle rate di gennaio, febbraio e marzo 2020. Le rate scadute e non pagate saranno incluse nel periodo di sospensione e, dal momento della sospensione, su tali rate non maturano interessi di mora. Sono esclusi, invece, i mutuatari che al momento della presentazione della domanda rilevano ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni consecutivi.
3. Inclusi anche i mutui per cui è già stata chiesta la sospensione. Consap fa sapere che, fino al 17 dicembre 2020, tutte le precedenti richieste di sospensione di cui il mutuo abbia fruito “ex lege” non avranno alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del periodo massimo di 18 mesi di moratoria, a condizione che il mutuo stesso risulti in regolare ammortamento da almeno 3 mesi.
4. La difficoltà di raccogliere la documentazione necessaria. Oltre ai casi già previsti (perdita di lavoro, morte o grave handicap), si può fare domanda anche per: sospensione o riduzione di orario almeno del 20% per più di 30 giorni (anche attesa di ammortizzatori); Calo del fatturato >33% per autonomi e liberi professionisti che autocertifichino la flessione dal 20 febbraio in poi, rispetto a un uguale periodo di fine 2019. Se da un lato per semplificare la procedura, fino al 17 dicembre 2020, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee, è però vero che in questo periodo può essere difficile reperire la documentazione necessaria dal proprio datore di lavoro. Consap ricorda che va comunque fornita entro 10 giorni dalla domanda, per cui è necessario muoversi per tempo. Per certificare la sospensione dell’attività lavorativa o la riduzione di orario serve in alternativa:
  • Copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
  • Copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito
  • Copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del Dpr 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro o la riduzione di orario per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro
4. La banca deve aver aderito al Fondo nazionale Gasparrini. Non tutte le banche sono già pronte per accedere alla moratoria, specie quelle che gestiscono le pratiche in filiale e non a livello centralizzato. Per l’adesione al Fondo, è necessario che la banca venga autorizzata alla piattaforma informatica e la richiesta va effettuata inviando una e-mail a fondosospensionemutui.info@consap.it nella quale devono essere comunicate le seguenti informazioni: codici ABI e CAB della banca e un indirizzo e-mail, che verrà memorizzato all’interno dell’applicativo del Fondo, al quale verranno comunicate sia le credenziali di accesso sia le comunicazioni successive relative all’iter delle pratiche inserite. Le domande vanno caricate su fondosospensionemutui.consap.it immettendo le credenziali ottenute. Al primo accesso l’applicativo imporrà il cambio della password.
5. Procedure semplificate per non uscire di casa (con la filiale chiusa). Per evitare spostamenti in questo periodo di emergenza è consentito inviare alla banca il modulo online e lo stesso operatore bancario, che potrebbe trovarsi a lavorare da remoto, per non stampare e scansionare il modulo può trasmetterlo così a Consap, lasciando in bianco il riquadro 2, avendo peraltro cura di inserire i relativi dati nel campo note dell’applicativo. Va comunque allegata la certificazione del datore del lavoro o l'autodichiarazione sul fatturato.
6. Domanda a rischio se la durata della moratoria non viene esplicitata. Bisogna avere le idee chiare sulla durata richiesta della moratoria, possibile fino a un massimo di 18 mesi per chi è stato sospeso dall’attività lavorativa. Sono previsti, nell’ordine:
  • Sei mesi di stop per sospensioni o riduzioni tra 30 e 150 giorni
  • Dodici mesi di stop tra 151 e 302 giorni
  • Diciotto mesi di stop quando si superano i 303 giorni
L’incertezza è comprensibile dal momento in cui non si può sapere quanto durerà la situazione in corso, ma Consap avverte: se in caso di incertezza sulla richiesta della durata della vengono flaggati i quadratini del periodo di sospensione (6, 12 o 18 mesi), ciò comporta il rigetto della domanda. E visto che le sospensioni possono essere anche ripetute finché il fondo ha capienza, è probabilmente meglio flaggare l’opzione minore e semmai prorogare o rinnovare la richiesta.
7. Inclusi i mutui per ristrutturazione e liquidità. Sono idonee anche e le domande che, sempre nel complessivo importo di 250 mila euro mutuato, riguardino mutui contratti oltre che per l’acquisto della prima casa anche per altre fattispecie (ristrutturazione, liquidità).
8. Da valutare il costo dell'operazione. Si ricorda che a carico del mutuatario resta, per il periodo di sospensione, il pagamento del 50% degli interessi (incluso lo spread). Anche se i tassi di mercato oggi sono molto competitivi, resta comunque da valutare la convenienza dell’operazione, anche mettendola a confronto con una eventuale rinegoziazione del mutuo o una surroga. Consap, in ogni caso, ha chiesto alle banche di rimandare l’incasso di questa quota (il 50% degli interessi) in un momento successivo, una volta conclusa la sospensione.
9. Esclusi i neo proprietari. Per poter accedere alla moratoria dei mutui prima casa, il mutuo deve essere attivo da almeno un anno, per una casa (adibita ad abitazione principale) del valore di almeno 250mila euro e non di lusso (categoria catastale A/1, a/8, A/9). Ne consegue che chi ha acquistato l’immobile dopo marzo 2019 oggi non può accedere alla misura.
10. Esclusi i mutui per cui è intervenuto il Fondo di garanzia. Per impossibilità di cumulare diverse agevolazioni, è escluso chi per la stipula ha attivato il Fondo nazionale di garanzia mutui prima casa.

Fonte : " Il sole 24h "
Agenzia immobiliare Farini 
059454227

giovedì 9 aprile 2020

Moratoria mutui casa, le ultime novità

Dal 30 marzo 2020 è disponibile sul sito del Mef la modulistica aggiornata per la domanda


Come funziona la moratoria mutui casa

Nuovo regolamento del Fondo di solidarietà mutui prima casa

Come reso noto da un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "a seguito della firma del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l'acquisto della prima casa". 
In base a quanto previsto, i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa in situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
Secondo quanto sottolineao, "in seguito all'emergenza Covid, l'operatività del fondo Gasparrini è stata estesa". Il Fondo è ora accessibile anche ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Un altro aspetto importante riguardano le modalità di accesso al Fondo. Secondo le nuove disposizioni, "per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione".
Ma come ottenere la sospensione del mutuo? Per poter ottenere la sospensione del mutuo, "il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria". 
Da oggi, lunedì 30 marzo, è disponibile sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze la modulistica aggiornata e semplificata rispetto alla precedente.
Fonte : Idealista"
Agenzia immobiliare Farini 
059454227