Fotovoltaico a terra: in arrivo nuove semplificazioni con la legge aiuti bis
/di Francesca RessaFotovoltaico a terra nelle strutture turistiche, installazione con dichiarazione di inizio lavori asseverata anche nei centri storici e nelle aree vincolate
A fronte dell’emergenza energetica che incombe sulle nostre vite, e viste anche le difficoltà di approvvigionamento del gas, c’è un ricorso sempre maggiore all’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
La normativa viene in aiuto semplificando le procedure per l’installazione di impianti in modo da creare un contesto favorevole alla diffusione delle fonti alternative.
In particolare, sono in arrivo nuove semplificazioni normative inerenti all’installazione del fotovoltaico a terra su terreno agricolo che negli ultimi 20 anni ha avuto un forte incremento anche nel nostro Paese.
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Fotovoltaico a terra, cos’è
Si tratta di un impianto a terra su cui la luce del sole, cadendo su un pannello solare, riesce a creare una corrente elettrica tramite un processo definito effetto fotovoltaico.
In che modo funzionano?
Ogni pannello produce una quantità piccola di energia, ma può essere collegato insieme ad altri pannelli per produrne quantità maggiore: sono previsti uno o più pannelli solari combinati con inverter e altro hardware elettrico e meccanico che utilizza l’energia del sole per generare elettricità.
I pannelli solari sono costituiti da numerose celle solari con proprietà semi conduttrici incapsulate in un materiale in modo da essere protette dall’ambiente esterno; dette proprietà permettono alla cellula di catturare la luce o, nello specifico, i fotoni dal sole e di convertire cosi la loro energia in elettricità utile tramite il processo effetto fotovoltaico.
In quali aree è possibile installarlo
Per l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra verranno considerate come idonee le seguenti aree, in base a quanto previsto dal primo decreto aiuti ed il decreto bollette:
- aree classificate agricole, racchiuse da un perimetro in cui i punti abbiamo una distanza di non più di 500 m da zone a destinazione artigianale, industriale e commerciale, comprese cave e miniere ed i siti di interesse Nazionale;
- aree interne ad impianti industriali e stabilimenti, nonché aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 m dallo stesso impianto e stabilimento;
- aree in prossimità di rete autostradale ad una distanza non superiore a 300 m.
Legge Aiuti bis: liberalizzato il fotovoltaico a terra nelle strutture turistiche anche nei centri storici
Dopo la prima legge Aiuti, che ha iniziato a semplificare l’installazione dei pannelli a terra nelle strutture turistiche, ha liberalizzato il fotovoltaico sugli edifici nel centro storico e ha ampliato le aree idonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (vedi articolo: Il decreto Aiuti è legge. Ecco le novità in edilizia) e il decreto Energia, che ha liberalizzato l’installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici (vedi articolo: Fotovoltaico e manutenzione ordinaria: le nuove semplificazioni), continua il processo di semplificazione verso la transizione energetica grazie alla recente legge Aiuti bis.
Si tratta della liberalizzazione del decreto Energia che ha classificato come manutenzione ordinaria (non subordinata, quindi, all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso) l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra, così come la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica.
Nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo è liberalizzata l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici; non è, invece, stata liberalizzata l’installazione dei pannelli sulle coperture realizzate con materiali della tradizione locale.
La legge Aiuti bis (legge n. 142/2022) precisa che restano ferme le semplificazioni introdotte per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sugli edifici ed introduce nuove semplificazioni per il fotovoltaico a terra nelle strutture turistiche nei centri storici.
Infatti, in base a quanto disposto dalla prima legge Aiuti (legge 15 luglio 2022), fino al 16 luglio 2024 è possibile utilizzare la dichiarazione di inizio lavori asseverata per installare nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1000 chilowatt picco (kWp) nelle aree delle strutture turistiche o termali, se vengono rispettate le due condizioni:
- l’energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per i fabbisogni delle medesime strutture;
- le aree devono trovarsi al di fuori dei centri storici e non essere tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
La nuova legge Aiuti-bis in vigore dal 22 settembre 2022 interviene sulla seconda condizione e stabilisce che detti impianti possono essere installati con dichiarazione di inizio lavori asseverata anche nei centri storici e nelle aree tutelate ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio; unica condizione è che il progettista abilitato attesti, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
Si tratta di immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ad esempio: ville, giardini, parchi e complessi di valore estetico e tradizionale.
In particolare, ecco le modifiche apportate in sede di conversione all’articolo 11 del dl n. 115/2022, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente 4-bis, che recita:
Al comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
Fotovoltaico, modello unico fino a 200 kW
Ricordiamo, inoltre, che al fine di semplificare le procedure di comunicazione e gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese per la realizzazione di impianti fotovoltaici, il decreto Energia ha esteso la procedura semplificata del modello unico, inizialmente utilizzata per gli impianti di potenza fino a 50 kW, agli impianti di potenza fino a 200 kW (vedi articolo: Fotovoltaico, ecco il modello unico semplificato per gli impianti fino a 200 kW).
Il modello unico semplificato è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti.
Nei centri storici e nelle aree tutelate, il modello unico può essere utilizzato a condizione che i pannelli siano integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.
Parco Agrisolare
Un impulso alla diffusione delle energie alternative è arrivato anche con la semplificazione dell’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle aziende agricole.
Le imprese agricole possono infatti incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per realizzare, sui tetti delle proprie strutture produttive, impianti fotovoltaici aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare, e la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.
Per maggiori dettagli ti rimando all’articolo: Parco Agrisolare: poche ore per presentare la domanda.
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