Eliminazione barriere architettoniche: Iva al 10 o al 4%?
/di Francesca RessaIl Fisco risponde: ok all’Iva agevolata al 4% per opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche, ma non sempre
Un mese “caldo” questo di settembre per il bonus eliminazione barriere architettoniche, la detrazione fiscale del 75% prevista all’art. 119-ter del dl n. 34/2020 (decreto Rilancio) per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche, anche a ridosso dell’imminente scadenza del 31 dicembre 2022.
Nuovi chiarimenti in merito arrivano direttamente dall’Agenzia delle Entrate (FiscoOggi) e, questa volta, il tema centrale è l’aliquota Iva da applicare per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
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Eliminazione delle barriere architettoniche: il quesito del contribuente
Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è corretto, da parte dell’impresa che effettua i lavori, applicare l’aliquota Iva ridotta del 4%? O tali interventi andrebbero fatturati con l’aliquota Iva del 10%?
I chiarimenti dal Fisco
Pronta e chiara la risposta dell’Agenzia delle Entrate: il decreto Iva (dpr n. 633/1972 – Tabella A, Parte II, punto 41-ter) prevede che siano assoggettate all’aliquota del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Il fine ultimo dell’agevolazione, infatti, è quello dia favorire l’esecuzione di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge n. 13/1989.
Tuttavia, prosegue il Fisco, per l’applicazione della disposizione agevolativa è necessario che le opere:
- rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa di riferimento, ossia il decreto ministeriale n. 236/1989 e Dpr n. 503/1996;
- siano realizzate in base a un contratto di appalto.
Nel caso in cui il contratto di appalto preveda sia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che altre tipologie di interventi, per poter applicare il beneficio fiscale dell’aliquota ridotta del 4% ai primi (ossia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche), è necessario che i corrispettivi siano indicati nel contratto (o almeno in fattura) in maniera distinta. Se manca questa distinzione, tutto il corrispettivo deve essere assoggettato all’aliquota più elevata prevista per le singole prestazioni.
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