Bonus facciate: la nuova guida delle Entrate
/di Francesca RessaNuova guida sul bonus facciate delle Entrate: i soggetti beneficiari, i lavori ammessi e gli adempimenti necessari
Il bonus facciate, la detrazione del 60% per l’anno in corso in riferimento alla realizzazione di interventi di recupero o restauro delle pareti esterne di edifici esistenti, si avvia verso la scadenza: il 31 dicembre 2022 è, infatti, il termine ultimo previsto dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 234/2021).
Per non perdere questa opportunità e beneficiare della detrazione di imposta, ti consiglio il software per i rilievi fotografici grazie al quale è possibile eseguire il rilievo di una facciata a partire da una foto.
Guida bonus facciate
Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la guida aggiornata a settembre 2022 sul bonus facciate. Il documento intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il “bonus facciate”, illustrando modalità e adempimenti.
Per richiedere correttamente il titolo abilitativo necessario per realizzare l’intervento, la CILA, o la comunicazione di fine lavori dell’intervento, puoi valutare il software con i titoli abilitativi più utilizzato dai tecnici italiani. Semplice e completo ti consente di compilare, gestire e archiviare i modelli unificati e standardizzati per i titoli abilitativi in edilizia, quali:
- CIL (Comunicazione Inizio Lavori)
- CFL (Comunicazione fine lavori)
- CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)
- CILA per Superbonus (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per interventi Superbonus)
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
- Super SCIA (SCIA alternativa al Permesso di Costruire)
- SCIA per l’agibilità (Segnalazione certificata per l’agibilità)
- PDC (Permesso di Costruire)
- modelli per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata.
Ecco i punti principali della guida aggiornata.
Il Bonus facciate, cos’è
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha esteso questa detrazione fino al 31 dicembre 2022, con aliquota ridotta al 60% (del 90% per quelli del 2020 e 2021).
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali; per quanto riguarda gli interventi, sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
I soggetti beneficiari
L’agevolazione in esame può essere usufruita da tutti, ossia inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Questo perché non si tratta soltanto di una detrazione Irpef, ma anche Ires.
I requisiti
Per poter beneficiare della detrazione in esame, i contribuenti interessati devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Interventi ammessi
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. In particolare:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus NON spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Massimali di spesa e limite detrazione
La pubblicazione chiarisce che, a differenza di altre agevolazioni sulla casa, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Opzioni alternative alla detrazione: cessione del credito e sconto in fattura
Il decreto Rilancio (articolo 121 del decreto n.34/2020) ha previsto, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura anche per il bonus facciate.
Come riepilogato dalla circolare n. 19/2022 dell’Agenzia delle Entrate, con il decreto Superbonus, con il decreto Sostegni ter, Frodi, il decreto Bollette e il Decreto Aiuti cambiano le norme per la cessione dei crediti.
In pratica è possibile, rispettivamente:
- cedere il credito d’imposta, di importo corrispondente alla detrazione spettante, a fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), istituti di credito e intermediari finanziari;
- ottenere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. E’ pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi del bonus facciate e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.
Per entrambe le opzioni, come già ricordato nella guida precedente, il contribuente ha l’obbligo, introdotto dal decreto Antifrodi prima e dalla legge di Bilancio 2022 poi, di richiedere:
- l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, da parte di tecnici abilitati,
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
La cessione allargata
Il Fisco ricorda, infine, la “cessione allargata”: se il destinatario della prima cessione non utilizza il credito in compensazione, può attivare due ulteriori cessioni del credito, ma solo a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993);
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico;
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (già agevolabili secondo le disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (richiamati all’articolo 16 dello stesso decreto); il contribuente può avvalersi, per le stesse spese, di una sola detrazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per l’agevolazione scelta.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate
La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate e va inviata esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022 (provvedimento successivamente modificato da quello del 10 giugno 2022).
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Modalità di pagamento
Infine, per quanto riguarda la modalità di pagamento, il Fisco ribadisce che per accedere alla detrazione occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
In allegato la guida aggiornata.
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