Doppia esenzione IMU: sì anche per i coniugi e le unioni civili
/di Giuseppe De LucaDalla Corte Costituzionale arriva il sì alla doppia esenzione IMU anche per coniugi e unioni civili, l’agevolazione deve prescindere dal nucleo familiare
La società odierna è cambiata profondamente, la tendenza è che tutto debba essere consumato più precariamente e velocemente: famiglia e lavoro sembrano divenire sempre più inconciliabili, sia per l’uomo che per la donna! Ed allora può capitare che qualunque legame o rapporto affettivo vada vissuto necessariamente a cavallo di aerei, treni ed ogni altro mezzo di spostamento, poiché lavoro e famiglia spesso non coincidono più geograficamente sia per lui che per lei. La conseguenza di tutto ciò è facilmente immaginabile, una coppia “scoppiata” i cui membri sono costretti, loro malgrado, a vivere in case diverse, in luoghi diversi a discapito anche dei benefici fiscali legati ad una residenza comune.
E veniamo al nodo della questione: se la doppia agevolazione IMU era consentita alle coppie di fatto in cui ognuno può mantenere la propria residenza in abitazione di proprietà diversa ubicata sia nello stesso Comune che in Comuni diversi, ora dovrà essere così anche per chi ha deciso di suggellare la propria unione con il fatidico sì convolando a nozze, anche solo civilmente.
La decisione viene da una recentissima sentenza, la n. 209/2022, della Corte Costituzionale.
Per calcolare l’IMU si parte dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per opportuni coefficienti di rivalutazione (160 nel caso delle abitazioni), al fine di ottenere il valore catastale. A tale valore, la base imponibile, si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie e nella maggior parte dei Comuni allineata al massimo del 10,6 per mille. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente a:
- quota di possesso;
- mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
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La decisione della Corte Costituzionale sulla doppia agevolazione IMU disgiunta dal nucleo familiare
Per quel che riguarda l’agevolazione riservata all’abitazione principale, l’art. 13, comma 2, del dl 201/2011 e l’art. 1, comma 741, lettera b) della legge n. 160/2019 collegano l’abitazione principale al nucleo familiare, ma “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile“.
Tutto ciò è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione, infatti:
se la logica dell’esenzione dall’IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il possessore dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione civile, convivente o singolo , la questione non è direttamente rivolta a estendere l’esenzione, quanto piuttosto a rimuovere degli elementi di contrasto con i suddetti principi costituzionali quando […] in sostanza vengono, attraverso il riferimento al nucleo familiare, invece assunti per negare il diritto al beneficio.
In un contesto come quello attuale, infatti, caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale.
In tal caso, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e la dimora abituale in un determinato immobile (cioè un dato facilmente accertabile attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell’immobile di cui sia possessore.
Infine, la Corte ritiene opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale imputabili all’attuale disciplina dell’esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire indiscriminatamente. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta.
Da questo punto di vista il venir meno di automatismi, ritenuti incompatibili con i suddetti parametri, responsabilizza i Comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo.
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